Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 0096/CFA del 4 Aprile 2025 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare n. 0152/TFNSD/2024-2025 del 20.02.2025

Impugnazione – istanza: PF/Sig. G.T.

Massima: Infondata è l’eccezione di inammissibilità del reclamo proposto dalla procura federale sul rilievo di una non consentita modifica dell’incolpazione da parte della Procura federale, là dove questa, in sede di reclamo, aveva diversamente riportato le parole pronunciate dal sig. …: “Ma tu che parli a fare? L’altro anno quando giocavi nel Foggia al tuo posto veniva impiegata una ragazza/femminuccia”, mentre, nell’atto di deferimento, la frase riportata e oggetto di incolpazione era stata la seguente: “ Ma tu che parli a fare? L’altro anno quando giocavi nel Foggia al tuo posto veniva impiegata una ragazza”….La Corte osserva che - in disparte dal rilievo per cui in sede di giustizia sportiva non è richiesto lo stesso rigore formale prescritto in altri settori dell’ordinamento allorché si formula un’incolpazione (cfr. art. 516 c.p.p. per le modifiche del capo di imputazione in udienza nell’ambito del processo penale) – nel caso di specie, già nel redigere l’atto di deferimento, la Procura federale aveva indicato l’alternatività dei termini “ragazza” e “femminuccia” (v. p.5, ultimo capoverso dell’atto di deferimento. (“In altri termini, l’impiego del termine “ragazza” o “femminuccia” (come dichiarato dallo stesso sig. ..) per descrivere la condizione di un calciatore […]), cosicché il fatto di aver impiegato entrambi i termini nel formulare le conclusioni del reclamo, oltre a non rappresentare un elemento di novità assoluta, non ha, invero, nemmeno determinato un’accentuazione del disvalore riconnesso dalla Procura federale alla condotta oggetto di incolpazione, con conseguente esclusione del lamentato profilo di inammissibilità del reclamo.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0039/CFA del 21 Settembre 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale - sezione disciplinare n. 0040/TFNSD dell’11.08.2023

Impugnazione – istanza Procuratore Nazionale dello Sport con funzioni di Procuratore Federale/omissis

Massima: Il reclamo proposto dal Procuratore Nazionale dello Sport con funzioni di Procuratore Federale è ammissibile come recentissima decisione di queste Sezioni unite (n. 99/2022-2023). Questa ha definitivamente chiarito come dell’art. 101, comma 3, CGS, nella parte in cui dispone che “[i]l reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata”, non possa farsi una lettura formalistica, in quanto la finalità della norma è che “siano sviluppate adeguate argomentazioni critiche, corredate di puntuali ragioni di fatto e di diritto idonee a giustificare la censura e porre in risalto l’erroneità della decisione”. E“[l]’onere di detta specificazione deve ritenersi assolto qualora la parte abbia argomentato le ragioni di dissenso dalla soluzione adottata in prime cure”.  Conviene osservare, per completezza, che l’orientamento riferito è del tutto conforme agli indirizzi maturati - in relazione al quasi testualmente identico in parte qua art. 101, comma, 1, cod. proc. amm. - dalla giurisprudenza amministrativa, per la quale il principio di specificità dei motivi di impugnazione (se non consente la mera riproposizione testuale dei motivi di ricorso di primo grado, non correlati a una connessa censura alla sentenza gravata) impone che sia rivolta una critica puntuale alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata (per tutte: Cons. Stato, Sez. IV, 12 gennaio 2023, n. 415, Id., Sez. V, 15 dicembre 2020, n. 8029; Id. Sez. V, 16 novembre 2018, n. 6464).  Poiché, nel caso di specie, il reclamo si sostanzia in un’articolata e radicale contestazione dell’intero processo argomentativo seguito dal primo giudice per addivenire alla decisione impugnata, l’eccezione non può essere accolta.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it