F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0049/CFA pubblicata il 20 Ottobre 2023 (motivazioni) – Procura federale interregionale/Sig. Giuseppe Vinci
Decisione/0049/CFA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0031/CFA/2023-2024
Registro procedimenti n. 0032/CFA/2023-2024
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Claudio Tucciarelli - Componente
Ida Raiola - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sui reclami riuniti n. 0031/CFA/2023-2024 proposto dalla Procura federale interregionale in data 12/09/2023 e n. 0032/CFA/2023- 2024 proposto dal sig. Giuseppe Vinci in data 12/09/2023;
per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Puglia, pubblicata con il comunicato ufficiale n. 35 del 5 settembre 2023;
Visti i reclami e i relativi allegati;
Relatore all’udienza del 10 ottobre 2023, tenutasi in videoconferenza, la Pres. Ida Raiola e uditi gli Avv.ti Alessandro D’Oria per la Procura federale interregionale e Giulio Destratis per il signor Giuseppe Vinci;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto prot. Prot. 1835/765pfi22-23/PM/fm del giorno 19 luglio 2023, il Procuratore federale interregionale deferiva, innanzi al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Puglia, il Sig. Giuseppe Vinci e la società U.G. Manduria Sport perché rispondessero, il primo, “della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere inviato al presidente del Comitato regionale Puglia LND, al termine dell’udienza del 20 febbraio 2023, che aveva riguardato la società U.G. Manduria Sport e tenuta presso la Corte Sportiva territoriale di appello del Comitato regionale Puglia LND, tramite l’applicazione whatsapp dalla propria utenza telefonica, i seguenti messaggi rivolti ad un componente dell’Organo di giustizia sportiva appena indicato, al vice presidente del Comitato regionale Puglia LND, nonché allo stesso presidente dello stesso Comitato: 1) alle ore 19:56 del 20.2.2023, la fotografia del provvedimento emesso dalla Corte sportiva territoriale di appello; 2) alle ore 20:11 del 20.2.2023: “Grazie”; 3) alle ore 7:34 del 21.2.2023 la seguente frase: “Ieri sera dopo la sentenza sono rimasto…….Era presente al tavolo anche l’avv. Fantetti che tra l’altro è stato quello che nel 2019 ha dato 0:3 a tavolino per i fari non omologati. Adesso capisco perché Favale quella domenica era sempre con i dirigenti del Massafra. Va bene così io vado avanti per la mia strada” e la seconda, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva (d’ora in poi, CGS), per gli atti e i comportamenti posti in essere dal Sig. Giuseppe Vinci poco innanzi descritti.
1.1. All’udienza svolta dinanzi al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Puglia del 7 agosto 2023, il rappresentante della Procura federale, avv. Alessandro D’Oria, chiedeva l’irrogazione, in danno del sig. Giuseppe Vinci, della sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione e, in danno della società U.G. Manduria Sport, dell’ammenda di €.400,00# (euro quattrocento).
1.2. Con decisione, pubblicata con il comunicato ufficiale n. 35 del 5 settembre 2023, il Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Puglia irrogava al Sig. Giuseppe Vinci l’inibizione per mesi 4 (quattro), sanzione da scontarsi a partire dal giorno 05/05/2024, dopo l’esaurimento della sanzione in corso, e dichiarava improcedibile il deferimento dell’U.G. Manduria Sport per difetto di notifica.
1.3. Con atto prot. Prot. 6753 /765pfi 22-23/PM/am del 12 settembre 2023, il Procuratore federale interregionale proponeva reclamo avverso la detta pronuncia del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Puglia, nella parte in cui aveva dichiarato l’improcedibilità del deferimento nei confronti della società U.G. Manduria Sport (reclamo n.31/CFA -2023-2024).
1.4. Con atto depositato in data 12/09/2023, il Sig. Giuseppe Vinci proponeva reclamo avverso la detta pronuncia del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Puglia, nella parte in cui aveva irrogato, in suo danno, la sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro) da scontarsi a partire dal giorno 05/05/2024, dopo l’esaurimento di altra sanzione in corso di esecuzione.
1.5. Con decreto n. 0002/CFA-2023-2024 del 19/09/2023 il Presidente della Corte federale D’Appello disponeva la riunione dei reclami, sussistendone i presupposti.
1.6. All’udienza del giorno 10 ottobre 2023, tenutasi con la modalità della videoconferenza, l’avv. Alessandro D’Oria, per la Procura federale, insisteva per la riforma della decisione di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato improcedibile il deferimento nei confronti della società U.G. Manduria Sport, mentre l’Avv. Giulio Destratis chiedeva la riforma della decisione impugnata nella parte in cui aveva irrogato, in danno del sig. Giuseppe Vinci, la sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione.
1.7. All’esito della discussione, i reclami venivano trattenuti in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il reclamo proposto dal Procuratore federale interregionale avverso la decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Puglia indicata in epigrafe (reclamo n.0031/CFA- 2023-2024) è fondato e va accolto.
2.1. La Corte osserva che, dall’esame della documentazione versata in atti (cfr. produzione documentale nel fascicolo di primo grado), è possibile evincere che l’interlocuzione tra la Procura federale e la società U.G. Manduria Sport in occasione dell’invio, da parte della Procura federale, della comunicazione di conclusione delle indagini (mail pec del 6 giugno 2023 ore 17:00) e della successiva richiesta, a firma “Vinci”, di trasmissione di tutti gli atti del procedimento (mail pec del 7 giugno 2023 ore 19:27) è avvenuta “verso” e “da[l]” la casella pec della società sportiva U.G. Manduria Sport, identificata con il seguente indirizzo e-mail: “manduriasport@pec.it” e, quindi, mediante utilizzo da parte - rispettivamente e a seconda del caso - del soggetto mittente e del soggetto destinatario del mezzo di comunicazione (posta elettronica certificata) specificamente indicato dall’art. 53 CGS, nell’ambito dei procedimenti di giustizia sportiva, come modalità esclusiva di comunicazione degli atti nei confronti della società e, mediante questa, nei confronti dei tesserati (fatta salva l’ipotesi in cui costoro comunicano un diverso indirizzo di posta elettronica certificata, art.53, comma 2, CGS).
2.2. Ciò posto, la richiesta formulata con la mail pec del 7 giugno 2023 ore 19:27 di trasmissione di tutti gli atti del procedimento, a firma “Vinci” (formulata, quindi, incontestatamente dal sig. Giuseppe Vinci, all’epoca dei fatti Presidente della U.G. Manduria Sport e suo legale rappresentante) - ma inviata, come innanzi evidenziato, dall’indirizzo pec della società sportiva – era accompagnata dalla nomina quale difensore di fiducia dell’avv. Giulio Destratis, all’indirizzo pec del quale si chiedeva di trasmettere la documentazione richiesta, senza alcuna specificazione circa la portata della nomina del detto difensore quale difensore di fiducia (cioè senza indicazione che la nomina in parola fosse riferita al solo sig. Giuseppe Vinci o riguardasse anche la società), di tal che appare convincente la prospettazione della reclamante Procura, secondo cui detta nomina dovesse essere intesa, in mancanza di elementi contrari, come riferita – si ripete – sia al sig. Vinci che alla società sportiva.
2.2.1. Conseguentemente, l’invio del successivo atto di deferimento, in danno del sig. Giuseppe Vinci e della società sportiva da questo rappresentata, innanzi al giudice sportivo è stato correttamente indirizzato alla casella pec dell’avv. Destratis, che la Procura federale ha coerentemente identificato come difensore sia del sig. Giuseppe Vinci che della società U.G. Manduria Sport.
2.2.2. La Corte osserva, altresì, che la copia della procura versata in atti (v. atti del fascicolo del procedimento di primo grado), nella quale il conferimento della procura al difensore vien fatto “in proprio” dal sig. Giuseppe Vinci, pur recando la data “7.6.2023”, ha acquisito valore di “data certa opponibile” solo a distanza di quasi due mesi dall’invio dell’atto di deferimento qui in contestazione, risultando depositata dall’avv. Destratis in data 04/08/2023, unitamente alla memoria difensiva.
2.3. Conclusivamente, deve ritenersi che la Procura federale ha correttamente inviato l’atto di deferimento all’indirizzo pec indicato dal sig. Giuseppe Vinci, all’epoca Presidente della società sportiva e dotato dei poteri di rappresentanza, sia con riguardo al predetto che con riguardo alla U.G. Manduria Sport, con conseguente valida instaurazione del contraddittorio nell’ambito del procedimento di giustizia sportiva.
2.4. Sotto questo profilo, la decisione impugnata, in accoglimento del gravame, va riformata da questa Corte federale, investita della delibazione dell’intera controversia, in ragione del pieno effetto devolutivo del reclamo, e in difetto dei presupposti per il rinvio al primo giudice (art. 106 CGS).
2.4.1. Per evidenti ragioni di ordine logico si rinvia, in punto di delibazione sulla sussistenza della responsabilità diretta, ai sensi dell’art.6, comma 1, CGS e di conseguente trattamento sanzionatorio, ai successivi paragrafi della presente motivazione.
3. Il reclamo presentato dal Signor Giuseppe Vinci avverso la decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Puglia indicata in epigrafe (reclamo n.0032/CFA- 2023-2024) è infondato e va respinto.
3.1. La Corte rileva che il sig. Giuseppe Vinci ha ammesso, in sede di audizione in fase istruttoria (v. verbale di audizione del 5 aprile 2023, negli atti del procedimento di primo grado) di aver inviato all’utenza telefonica del Presidente del Comitato regionale Puglia i tre messaggi whatsapp da cui è scaturita la segnalazione agli organi di giustizia sportiva e, in particolare, che il terzo messaggio - quello inviato la mattina del 21 febbraio 2023 alle ore 7:34 e più significativo dal punto di vista del contenuto – era stato frutto di uno “sfogo” a seguito della delusione e della rabbia dovute all’esito non favorevole del ricorso deciso dal giudice sportivo.
3.1.1. Può osservarsi, quindi, che lo stesso autore/mittente dei messaggi ha percepito la valenza offensiva degli stessi - e, in particolare, dell’ultimo - nei confronti di componenti della giustizia sportiva dei quali vengono messe in dubbio l’imparzialità e l’indipendenza (si richiama al riguardo la frase: “[…] Adesso capisco perché Favale quella domenica era sempre con i dirigenti del Massafra […]”). Letti nel loro complesso e non atomisticamente, come prospettato in maniera non convincente dalla difesa del reclamante Vinci, alcun dubbio sussiste, pertanto, sulla contrarietà della condotta tenuta dal predetto Vinci ai doveri sanciti dall’art. 4, comma 1, CGS, i quali si connotano, nei confronti dei soggetti dell’ordinamento sportivo e massimamente nei confronti di coloro che rappresentano nei rapporti esterni la società sportiva, in maniera più intensa rispetto agli altri soggetti dell’ordinamento.
3.1.2. Infatti, la disposizione di cui all’art.4 CGS non si risolve in una norma di tipo residuale, alla cui applicazione dovrebbe ricorrersi in mancanza di previsioni specifiche, ma costituisce, al contrario, una clausola generale al cui contenuto precettivo i soggetti dell’ordinamento sportivo devono ineludibilmente conformare la propria condotta: “l’art. 4, comma 1, del CGS, lungi dal costituire una norma in bianco, non può essere ricostruito e applicato secondo i canoni propri del diritto penale e, in specie, di quelli di determinatezza e tassatività. Le connotazioni proprie del diritto sportivo e la libera adesione a esso dei soggetti che ne fanno parte consentono di aderire a una diversa prospettiva e di dare maggior rilievo a profili valoriali di cui la disposizione in questione si fa portatrice, introiettando nell’ordinamento sportivo positivo principi che debbono ispirare la stessa pratica sportiva e, inevitabilmente, i comportamenti posti in essere da tutti i soggetti che di quell’ordinamento fanno parte. Si spiega così la presenza di disposizioni, quale l’art. 4, comma 1, del CGS, caratterizzate dalla enunciazione di principi e da un certo grado di flessibilità, tale da consentire al giudice di spaziare ampiamente secondo le esigenze del caso concreto e da rendere possibili decisioni che, secondo l’evidenza del caso singolo, completino e integrino la fattispecie sanzionatoria anche attraverso valutazioni e concezioni di comune esperienza. L’art. 4, comma 1, redatto secondo la tecnica della normazione sintetica, sfugge a una descrizione puntuale delle singole tipologie di comportamento, che presenterebbe l’inconveniente dell’eccesso casistico, per ricorrere a elementi normativi che rinviano a una fonte esterna come parametro per la regola di giudizio da applicare al caso concreto (la lealtà, la probità, la correttezza) secondo il prudente apprezzamento del giudice. Si tratta (per utilizzare una classificazione propria del diritto penale, senz’altro riferibile anche all’illecito sportivo) di elementi normativi extragiuridici che rinviano a norme sociali o di costume e da autorevole dottrina paragonati a una sorta di “organi respiratori” che consentono di adeguare costantemente la disciplina trattata all’evoluzione della realtà sociale di riferimento, in questo caso, alla realtà propria dell’ordinamento sportivo” (Corte federale d’Appello, sez. I, decisione n. 70/CFA – 2021-2022; Id., sez. I, decisione n. 74/CFA-2021-2022).
4. Affermata, alla luce dei rilievi appena svolti, la responsabilità disciplinare del sig. Giuseppe Vinci e ritenuta congrua la sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro), richiesta dalla Procura federale e già irrogata dal giudice sportivo di primo grado, va conseguentemente affermata la responsabilità diretta della società sportiva U.G. Manduria Sport ai sensi dell’art. 6, comma 1, CGS con irrogazione della sanzione richiesta dal Procuratore federale interregionale (ammenda di €.400,00), attesi la congruità e il carattere di proporzionalità della stessa rispetto a quella irrogata al Presidente e legale rappresentante della medesima società.
4.1. Come è noto, l’art. 6 del Codice, che assurge a referente di carattere generale per quanto concerne la responsabilità disciplinare dei sodalizi sportivi scaturente dalla inosservanza dei comportamenti imposti dalla normativa di settore per assicurare la salvaguardia e la conservazione dei valori fondamentali che informano lo sport e la sua pratica, distingue tre differenti ipotesi. 1) Il primo comma, configura la responsabilità c.d. “diretta” della società, la quale risponde direttamente dell’operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali. Essa trova fondamento nel rapporto di immedesimazione organica che lega il sodalizio sportivo a (colui o) coloro che, al suo interno, sono investiti del potere di agire in nome di questo. Affinché la responsabilità possa trasmettersi e risalire dal rappresentante al rappresentato non è necessaria alcuna indagine circa l’effettiva utilità per l’ente della condotta antisportiva (che si presume iuris et de iure). Tale ipotesi di responsabilità è stata sempre inquadrata dalla giurisprudenza sportiva come ipotesi di responsabilità oggettiva; 2) le tre ipotesi distribuite nei commi 2, 3 e 4, sono state tradizionalmente attratte al modello della “responsabilità oggettiva” in quanto esponevano il sodalizio a conseguenze sanzionatorie per atti o fatti riferibili a soggetti “interni” o “esterni” alla propria struttura/organizzazione senza però riconoscere rilievo alcuno all’elemento soggettivo; 3) ai sensi del comma 4, i club calcistici sono tenuti a garantire e, in difetto, a rispondere della violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. Tale ipotesi delinea una fattispecie di responsabilità c.d. “presunta”, connotata da una presunzione di tipo relativo, superabile quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all’illecito. La responsabilità ex art. 6, commi 2, 3 configura un trasferimento in capo alla società di calcio, della responsabilità soggettiva di tutte le persone che, a vario titolo, agiscono nell’interesse della società, o che comunque svolgono un ruolo rilevante nell’ambito dell’attività sportiva, prescindendo da qualunque valutazione in merito all’antigiuridicità della condotta nonché da qualsivoglia giudizio di colpevolezza in capo alla società (CFA - Sezioni unite, decisione n. 58/CFA/2021-2022).
5. In conclusione, decidendo sui reclami riuniti, meglio in epigrafe indicati, la Corte accoglie il reclamo proposto dal Procuratore federale interregionale e, per l’effetto, in riforma l’impugnata decisione, irrogando alla U.G. Manduria Sport, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.6, comma 1, CGS, la sanzione dell’ammenda di € 400,00; respinge, invece, il reclamo proposto dal sig. Giuseppe Vinci siccome infondato.
P.Q.M.
- accoglie il reclamo numero 0031/CFA/2023-2024 e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga alla società U.G. Manduria Sport la sanzione dell'ammenda di € 400,00 (quattrocento/00);
- respinge il reclamo numero 0032/CFA/2023-2024.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Ida Raiola Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce