F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0047/CFA pubblicata il 17 Ottobre 2023 (motivazioni) – PF-sig. Gaetano Zenere
Decisione/0047/CFA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0037/CFA/2023-2024
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
SEZIONI UNITE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Salvatore Lombardo – Componente
Mauro Mazzoni – Componente
Marco Lipari - Componente
Ida Raiola - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0037/CFA/2023-2024 proposto dal Procuratore federale,
per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n. 57/TFNSD – 2023-2024 del giorno 21 settembre 2023;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza in data 9 ottobre 2023, il Pres. Ida Raiola e udito, per la Procura federale, l’avv. Giorgio Ricciardi;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto prot. Prot. 31332/661pf22-23/GC/SA/mg del giorno 26 giugno 2023, il Procuratore federale e il Procuratore federale aggiunto deferivano, dinanzi al Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare (d’ora in poi TFN-SD), il sig. Gaetano Zenere, all’epoca dei fatti associato Associazione italiana arbitri (d’ora in poi, AIA) con la qualifica di Osservatore arbitrale, appartenente alla Sezione AIA di Bassano del Grappa, per rispondere della violazione dell’art. 42 n. 1 e n. 4 lett. d) del Regolamento AIA per aver, in data 1.02.2023, pubblicato sul social network “Facebook”, sulla pagina "Venetogol Calcio Dilettanti", pagina che conta venticinquemila iscritti e potenziali lettori, in commento al post titolato “Eccellenza: le decisioni del giudice. Plateola-Clivense è sub iudice” un post dal seguente contenuto: “Perdi 3 a 0 e ti attacchi a questa baggianata? (Tanto confermeranno il risultato) Ma questi si ritengono grandi senza rendersi conto di quanto sono piccoli. Va beh dai .... ricordatevi che se prima giocarci contro era un conflitto .... oggi diventa una guerra”, in evidente violazione del divieto disposto dall’art. 42 n. 4 lett. d) del regolamento AIA che vieta agli appartenenti alla classe arbitrale di “fare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma, anche a mezzo siti internet, articoli di stampa, attività e collaborazioni giornalistiche o la partecipazione a gruppi di discussione, posta elettronica, forum, blog, social network o simili, che attengano le gare dirette e gli incarichi espletati da ogni associato” ed in mancanza di una espressa autorizzazione del Presidente dell’AIA.
1.1. All’udienza svolta dinanzi al TFN – SD del 13 settembre 2023, il rappresentante della Procura federale, avv. Luca Zennaro, chiedeva che, in danno del deferito sig. Gaetano Zenere, fosse irrogata la sanzione minima di mesi 2 (due) di sospensione.
1.2. Con decisione n.57/TFNSD – 2022-2023 del giorno 21 settembre 2023, il Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare, declinava la propria competenza in favore del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale del Veneto – LND, cui rimetteva gli atti.
1.3. Con atto prot. 7885 /233pf21-22/GC/SA/mg del 22 settembre 2023, il Procuratore federale e il Procuratore federale aggiunto proponevano reclamo avverso la detta pronuncia del TFN-SD, chiedendo che, in riforma della decisione gravata, la Corte federale d’appello dichiarasse la competenza a giudicare del Tribunale federale nazionale, con rinvio, ove ritenuto, a quest’ultimo per l’esame del merito, ai sensi dell’art.106, comma 2, del Codice della giustizia sportiva (d’ora in poi, C.G.S).
1.4. All’udienza del giorno 9 ottobre 2023, tenutasi con la modalità della videoconferenza, l’avv. Giorgio Ricciardi, per la Procura federale, insisteva per la riforma della decisione di primo grado, concludendo come in atti.
1.5. All’esito della discussione, il reclamo veniva trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il reclamo è fondato e va accolto nei termini che vanno ad illustrarsi.
2.1. Torna all’esame delle Sezioni unite di questa Corte federale d’appello la questione relativa alla individuazione del giudice competente (in primo grado) per i procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale nei confronti degli appartenenti all’Associazione italiana arbitri (d’ora in poi, AIA) per la violazione delle norme del Regolamento AIA, a seguito della novella dell’art.62 del Regolamento AIA, questione decisa da queste Sezioni Unite con la pronuncia n.0009/CFA-2023-2024
2.2. Nella decisione qui gravata il TFN-SD, ribadendo l’orientamento già esaminato e respinto da questa Corte con la pronuncia innanzi richiamata, indica nel criterio della gerarchia delle fonti la regola risolutiva del conflitto ingeneratosi tra la nuova formulazione dell’art.62 del Regolamento AIA e gli artt.84 e 92 del Codice della giustizia sportiva (d’ora in poi, C.G.S.), individuando nella disposizione regolamentare il precetto di rango (gerarchico) inferiore e, perciò, cedevole rispetto alla diversa previsione codicistica.
2.3. L’orientamento del TFN-SD non convince per le ragioni già esposte nella decisione di queste Sezioni unite e che devono intendersi qui integralmente richiamate e, tra esse, i principali seguenti rilievi argomentativi: “ accedendo all’opzione ermeneutica prescelta dal T.F.N. – S.D. per risolvere l’antinomia tra le fonti normative determinatasi in seguito all’adozione del nuovo regolamento AIA, in punto di riparto delle competenze degli organi di giustizia sportiva di livello nazionale e di livello territoriale in ambito disciplinare e, dunque, argomentando solo in termini di relazione gerarchica tra le fonti, si perviene al sostanziale svuotamento della portata precettiva dell’art.62 del nuovo regolamento AIA, laddove avrebbero dovuto essere apprezzati e focalizzati, anche alla luce delle premesse e della finalità sottese alla riforma in parola, sia il dato temporale della sopravvenienza del nuovo precetto sia la sua generale portata applicativa, quale essa emerge dalla formulazione letterale della disposizione, che oblitera del tutto il riferimento alla rilevanza territoriale della condotta della quale sia ravvisato un profilo disciplinare e, conseguentemente, sul piano processuale sportivo, il radicamento della competenza del giudice sportivo in ambito territoriale”.
2.4. Neppure convince l’ulteriore argomentazione spesa a sostegno del proprio indirizzo dal TFN –SD, secondo la quale le nuove diposizioni del Regolamento AIA avrebbero dovuto essere sottoposte all’approvazione della Giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) in forza della previsione dell’art.7, comma 5, lett. L) dello Statuto CONI (secondo cui la Giunta nazionale di tale organismo: “1) approva, ai fini sportivi, gli statuti, i regolamenti per l’attuazione dello statuto, i regolamenti di giustizia sportiva e i regolamenti antidoping delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate”), di tal che, in difetto di detta approvazione le nuove disposizioni regolamentari AIA dovrebbero considerarsi inefficaci. Può, infatti osservarsi in contrario che la disposizione di cui all’art.7, comma 5, dello Statuto CONI non solo, dal punto di vista letterale, non ricomprende i Regolamenti di Settore, come quello AIA (o del Settore Tecnico), ma anche che essa ha il suo corrispondente nella previsione dell’art.27, comma 2, dello Statuto FIGC che sottopone all’approvazione della Giunta regionale del CONI “gli statuti, i regolamenti per l’attuazione dello statuto, i regolamenti di giustizia sportiva e i regolamenti antidoping delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate”, non, quindi, i regolamenti di settore.
2.5. Queste Sezioni unite ribadiscono, pertanto, il proprio orientamento, secondo cui il criterio risolutore della antinomia determinatasi tra le fonti normative in esame (art.62 Regolamento AIA; artt. 84 e 92 C.G.S.) deve essere individuato in quello della successione temporale delle disposizioni, avuto riguardo alla sovrapponibilità (sia pure in contrasto) del loro contenuto precettivo, assegnando prevalenza alla fonte entrata in vigore in epoca successiva (lex posterior derogat priori), ciò non senza evidenziare, però, l’opportunità che il legislatore federale intervenga espressamente per ricondurre ad un’unità, con un insieme di disposizioni tra loro coerenti anche dal punto di vista formale, il sistema di riparto delle competenze tra i diversi livelli, nazionale e federale, della giustizia sportiva, cosicché va, conseguenzialmente, affermata la prevalenza del criterio di radicamento, a livello nazionale, della competenza del giudice sportivo con riguardo all’ambito disciplinare delle condotte dei tesserati AIA.
2.6. Così decisa la questione preliminare di competenza, può scrutinarsi il merito della vicenda oggetto del deferimento, non sussistendo i presupposti – per le ragioni esposte nella più volte richiamata decisione n. 0009/CFA -2023-2024 (cui si rinvia anche la citazione dei precedenti in termini) per rimettere il procedimento al primo giudice, atteso che la fattispecie non è riconducibile ad alcuna delle previsioni di rinvio di cui all’art.106 C.G.S.
2.7. Venendo, quindi, alla fattispecie in esame, e tenuto conto del pieno effetto devolutivo dell’appello nell’ordinamento processuale sportivo (per cui vi è perfetta coincidenza tra l’ambito della cognizione del giudice d’appello e l’ambito della cognizione del giudice di primo grado), la Corte osserva che la condotta contestata al deferito sig. Gaetano Zenere risulta provata dalle risultanze dell’istruttoria – in nessun modo smentite o dequotate nella loro valenza probatoria da riscontrabili elementi in contrario - e, in particolare, in primo luogo, dalla ammissione, nel corso dell’audizione del 21 marzo 2023,del medesimo Zenere di aver postato il commento in contestazione (“Perdi 3 a 0 e ti attacchi a questa baggianata? (Tanto confermeranno il risultato) Ma questi si ritengono grandi senza rendersi conto di quanto sono piccoli. Va beh dai .... ricordatevi che se prima giocarci contro era un conflitto .... oggi diventa una guerra”) a margine di un articolo, pubblicato sulla pagina Facebook della piattaforma “Venetogol Calcio Dilettanti”, avente per oggetto “Eccellenza: le decisioni del giudice. Plateola Clivense è sub iudice” riguardante la gara di Eccellenza girone “A” Plateola vs F.C. Clivense del 29/01/2023 per la quale la società ospite aveva preannunciato un ricorso in conseguenza ad un errore arbitrale; in secondo luogo, dallo screenshot di tale commento; infine, dalle concordi dichiarazioni rese dal sig. Giovanni Stevanato e Amabile Daniel, rispettivamente Presidente e Vicepresidente del C.R.A. Veneto, nel corso dell’audizione del 13 marzo 2023 e del 20 marzo 2023 (cfr. in atti nel procedimento di primo grado).
2.8. La condotta tenuta dal sig. Gaetano Zenere integra l’illecito disciplinare contestato, risolvendosi nella violazione dell’espresso divieto posto dall’art. 42, n. 4, lett. d), del regolamento AIA che non consente agli appartenenti alla classe arbitrale, in mancanza di una espressa autorizzazione del Presidente dell’AIA, di “fare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma, anche a mezzo siti internet, articoli di stampa, attività e collaborazioni giornalistiche o la partecipazione a gruppi di discussione, posta elettronica, forum, blog, social network o simili, che attengano le gare dirette e gli incarichi espletati da ogni associato”.
2.9. Sussistendo le contestate violazioni e valutata la congruità della sanzione richiesta in primo grado dalla Procura federale in relazione alla gravità del fatto, la Corte si determina, quindi, ad irrogare in danno del sig. Gaetano Zenere, all’epoca dei fatti associato A.I.A. con la qualifica di Osservatore arbitrale, appartenente alla Sezione A.I.A. di Bassano del Grappa, la sanzione di mesi 2 (due) di sospensione.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al sig. Zenere Gaetano la sanzione della sospensione di mesi 2 (due).
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Ida Raiola Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce