F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0061/CFA pubblicata il 11 Dicembre 2023 (motivazioni) – Sig. Salvatore Caiata/F.I.G.C. ed altri

Decisione/0061/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0055/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Lombardo – Componente

Sergio Della Rocca – Componente

Vincenzo Barbieri – Componente

Domenico Giordano - Componente (relatore)

ha pronunciato la seguente:

DECISIONE

sul reclamo numero 0055/CFA/2023-2024 proposto dal Dott. Salvatore Caiata in data 01.11.2023,

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale-sezione disciplinare n. 0079/TFNSD del 26.10.2023;

visti il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore all’udienza del 01.12.2023, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Domenico Giordano e uditi gli Avv.ti Matteo Sperduti per il Dott. Salvatore Caiata, Manuel Sandoletti e Francesco Bonanni per la Lega Italiana Calcio Professionistico.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1) Con reclamo depositato presso la segreteria della CFA in data 1 novembre 2023, il sig. Caiata Salvatore ha adito la Corte federale d’appello, chiedendo l’annullamento della decisione assunta dal Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare n. 0079/TFNSD-2023-2024, depositata in data 26 ottobre 2023 e notificata in pari data, che ha dichiarato improcedibile e, comunque, infondato nel merito, il ricorso proposto avverso il “riscontro alla nota del 30 giugno 2023” avente ad oggetto “integrazione componente del Consiglio federale della FIGC” distinto al numero di Prot. 256/SS 2023-24 a firma del Segretario generale FIGC, il “riscontro alla nota del 6 luglio 2023” avente ad oggetto “Nomina Consigliere federale” Prot. 700/23 del 6 luglio 2023 nonché tutti gli atti collegati, presupposti, connessi e/o conseguenti anche se non conosciuti o in via di acquisizione, tra cui la delibera del Consiglio federale relativa alla riunione avvenuta in data 30 maggio 2023.

La vicenda sottoposta allo scrutinio delle Sezioni Unite trae origine dai fatti seguenti.

1.1) La Lega italiana calcio professionistico (di seguito: Lega Pro), con nota 8 giugno 2023, comunicava alla F.I.G.C. la decadenza dalla carica di Consigliere federale in rappresentanza della Lega Pro del sig. Giuseppe Pasini, Presidente e legale rappresentante della Feralpisalò s.r.l., avendo quest’ultima, al termine del Campionato di Serie C della stagione sportiva 2022/2023, acquisito il titolo per la partecipazione al Campionato superiore di Serie B e non risultando quindi più associata alla Lega Pro. Nella nota la Lega Pro chiedeva di poter procedere alla sostituzione del Consigliere decaduto mediante elezioni suppletive, nelle forme previste dall’art. 26, comma 4, del vigente Statuto federale.

In tale contesto, con nota in data 30 giugno 2023, il sig. Salvatore Caiata, risultato primo dei candidati non eletti alle elezioni tenutesi in data 22 febbraio 2021 per la nomina dei consiglieri federali in rappresentanza della Lega Pro, invitava il Presidente federale a disporre invece la convocazione del Consiglio federale per procedere all’integrazione nella carica rimasta vacante mediante scorrimento della graduatoria dei candidati, secondo quanto disposto dall’art. 26, comma 6, dello Statuto federale.

La F.I.G.C., con nota Prot. 255/SS 23-24 del 3 luglio 2023, prendeva atto della decadenza del Consigliere federale per perdita dei requisiti funzionali e autorizzava la Lega Pro ad indire elezioni suppletive per la sostituzione del Consigliere decaduto, nel rispetto delle tempistiche e delle formalità di cui al comma 4 dell’art. 26 dello Statuto federale.

Anche la Lega Pro riscontrava negativamente la richiesta del Caiata, evidenziando che, con delibera n. 351 del 30 maggio 2023, il Consiglio federale aveva dichiarato la decadenza del Consigliere Pasini con decorrenza dal 1° luglio 2023 in applicazione del disposto di cui all’art. 27, terzo comma, dello Statuto di Lega Pro e disposto che la sua sostituzione dovesse avvenire mediante elezioni suppletive, in applicazione dell’art. 26, comma 4, dello Statuto federale, come già allo stesso reso noto dalla F.I.G.C.

1.2) Entrambe le note venivano impugnate con reclamo al TFN dal Caiata che chiedeva di dichiarare che il Consigliere decaduto doveva essere sostituito ai sensi dell’articolo 26, comma 6, dello Statuto federale e di accertare il proprio diritto ad essere nominato in seno al Consiglio federale in qualità di Consigliere.

A sostegno del reclamo l’esponente osservava di essere il primo dei candidati non eletti con un numero di voti superiore alla metà di quelli riportati dall’ultimo degli eletti e che, in tale situazione, deve trovare applicazione il comma 6 dell’art. 26 dello Statuto Figc, il quale prevede l’integrazione del Consiglio federale con il primo dei non eletti per ciascuna componente, senza procedere ad elezioni suppletive come, invece, sostenuto dalla FIGC con la comunicazione del 3 luglio 2023.

In occasione dell’udienza di discussione avanti il TFN emergeva, come riportato a verbale, che “il Sig. Salvatore Caiata, allo stato, non risulta tesserato per nessuna società appartenente alla Lega Pro, con la conseguenza che il suo tesseramento per società appartenente ad altra branca federale impedisce la sua nomina a Consigliere federale della Lega Pro”.

Con la decisione n. 0079/TFNSD-2023-2024, il Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare dichiarava il reclamo improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, sul rilievo che un eventuale pronunciamento favorevole sarebbe stato in ogni caso inutile, dal momento che il dott. Caiata, non essendo in possesso dei requisiti di cui all’art. 27 dello Statuto della Lega Pro, e, in particolare, del requisito consistente nel non essere tesserato per società non appartenenti alla Lega Pro, non potrebbe comunque rivestire la carica di componente del Consiglio federale in rappresentanza della Lega Pro.

Nel merito, il TFN giudicava anche infondato il reclamo. Osservava, al riguardo, il primo giudice che la decadenza del dott. Pasini è avvenuta per la perdita dei requisiti funzionali richiesti dallo Statuto della Lega Pro per poter ricoprire l’incarico di consigliere federale e che, di conseguenza, la norma applicabile è il comma 4 dell’art. 26 dello Statuto FIGC, il quale disciplina espressamente tale fattispecie, di talchè la sostituzione del dott. Pasini non poteva che avvenire attraverso elezioni suppletive. Invece, il comma 6 dell’art. 26 dello Statuto, invocato dal reclamante, trova applicazione in tutti i casi di decadenza diversi da quelli determinati dalla perdita dei requisiti funzionali e solo in tali casi il consigliere decaduto potrà essere sostituito dal primo dei non eletti che abbia riportato un numero di voti pari ad almeno la metà dell’ultimo degli eletti. Per di più, ha osservato la decisione, dal sesto comma dell’art. 26 dello Statuto si evince che l’integrazione del Consiglio federale costituisce frutto di una decisione discrezionale del Consiglio federale, il quale può anche decidere di sostituire il consigliere decaduto attraverso nuove elezioni non essendo vincolato a procedere in modo automatico attraverso lo scorrimento dei candidati non eletti.

2) Avverso la suindicata decisione è stato proposto il reclamo in epigrafe.

Il reclamante propone specifiche censure dirette contro i due capi della decisione impugnata, inerenti: i) la carenza di interesse ad agire e conseguente improcedibilità dell’azione da parte del Caiata e ii) la decadenza del Pasini per perdita dei requisiti funzionali previsti dallo Statuto e conseguente applicabilità dell’articolo 26, comma 4, dello Statuto federale.

2.1) Con riguardo alla dichiarata improcedibilità del ricorso, il reclamante osserva che:

il diritto (ed il relativo interesse ad agire) ad essere nominato Consigliere federale si è cristallizzato al momento della definizione della graduatoria elettorale: in quel momento l’esponente aveva i requisiti prescritti dall’ordinamento sportivo per acquisire la qualifica di cui trattasi. Tanto basta a concretare l’interesse ad agire che deve essere riferito all’atto dello svolgimento delle elezioni e della successiva proclamazione degli eletti, avvenuta con la graduatoria che ha, poi, determinato l’elezione dei Consiglieri, la cui perdurante validità non è mai stata messa in discussione dalla Lega Pro.

Inoltre, la carica in questione ha natura “personale” e viene attribuita ai soggetti singoli e non già sulla base del ruolo che gli stessi rivestono nella società di provenienza. L’interpretazione esposta, secondo cui il presupposto del tesseramento per un club deve sussistere alla data del momento elettorale, è stata seguita dagli stessi organi federali in numerosi casi e solo al reclamante è stato riservato un trattamento deteriore.

2.2) Con riguardo alla ritenuta applicabilità dell’articolo 26, comma 6, dello Statuto federale, il reclamante lamenta che il Tribunale ha errato nella individuazione del meccanismo effettivo di sostituzione del Consigliere federale che, impropriamente, è stato ritenuto “decaduto”. Difatti, secondo il reclamante, il primo degli eletti, sig. Pasini, presidente della società Feralpisalò, non è decaduto dalla carica di Consigliere per mancanza dei requisiti funzionali, per effetto della promozione della sua squadra alla categoria superiore, ma in applicazione della diversa fattispecie normativa prevista dall’articolo 27, comma 3, dello Statuto di Lega Pro per essere venuta meno una condizione oggettiva riferita al club e non al Consigliere. Del resto, che il Pasini non abbia mai smarrito il possesso dei requisiti funzionali trova conferma nel fatto che lo stesso è stato eletto Consigliere federale per la serie B ad agosto 2023.

Si assume, inoltre, che i “Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate”, approvati con deliberazione del Consiglio nazionale n. 1708 del 9 marzo 2022, dispongono all’articolo 8, che, in caso di decadenza di un componente di un organo federale, lo statuto possa prevedere l’integrazione automatica del membro decaduto con il primo dei candidati non eletti, secondo un criterio di scorrimento e secondo un principio di economicità delle attività e continuità dell’integrazione degli organismi collegiali. Si procederà ad elezione solo se il primo dei non eletti ha riportato un numero di voti inferiore alla metà dei voti conseguiti dal candidato eletto e decaduto oppure se la decadenza ha comportato la compromissione della funzionalità dell’organo.

Il CONI ha dato, dunque, prevalenza al criterio della integrazione automatica rispetto alle elezioni, mentre la FIGC ha, palesemente ed illegittimamente, disatteso siffatto principio.

In ragione del dettato normativo sopra richiamato, l’ipotesi della decadenza del componente dell’organo direttivo non genera la decadenza dell’intero organo, e in quel caso il componente decaduto viene sostituito con il primo dei non eletti salvo, che abbia riportato un numero di voti inferiore alla metà di quelli conseguiti dal componente decaduto. Solo in tal caso non si procede a sostituzione automatica, ma a nuove elezioni.

2.3) Nelle more del giudizio la Lega Pro convocava “l’Assemblea straordinaria elettiva del componente non indipendente del Consiglio Direttivo per il giorno 15 novembre 2023”, ciò induceva l’odierno reclamante ad attivare la tutela cautelare ex art. 108 CGS FIGC in quanto la Corte adita si troverebbe “nell’impossibilità di poter addivenire ad una decisione se non prima del 1 dicembre”.

In data 14 novembre 2023, la Lega Pro depositava memoria cautelare difensiva, osservando che l’indizione dell’Assemblea del 15 novembre 2023 non può in alcun modo pregiudicare le pretese del reclamante, atteso che in tale Assemblea non si procederà all’elezione del componente del Consiglio federale in sostituzione del Consigliere decaduto, ma alla diversa elezione di un componente non indipendente del Consiglio direttivo.

Con decreto presidenziale n. 0003/CFA-2023-2024, depositato il 14 novembre 2023, veniva respinta l’istanza cautelare e disposto il rinvio all’udienza odierna per la decisione di merito.

In data 28 novembre 2023 la Lega Pro depositava memoria di controdeduzioni al reclamo, chiedendone la reiezione con conferma della decisione di primo grado.

Dopo aver riepilogato lo svolgimento dei fatti e ricostruito il quadro normativo di riferimento, la resistente osserva che il reclamante, essendo tesserato per società non appartenente alla Lega Pro (come espressamente riferito dal suo difensore in udienza), non è più in possesso del requisito funzionale di cui all’art. 27 dello Statuto di Lega Pro, cioè non essere tesserato per società non appartenente alla Lega Pro; detto requisito deve permanere per tutta la durata della carica in quanto necessario per lo svolgimento delle funzioni assunte. Tale circostanza, precisa l’appellata, è stata correttamente valorizzata dal TFN al fine di escludere la persistenza attuale di un interesse alla decisione favorevole, dal momento che il reclamante non potrebbe comunque rivestire la carica di componente del Consiglio federale in rappresentanza della Lega Pro.

Sul merito del reclamo, la Lega Pro osserva che l’interpretazione fornita dal TFN in merito all’applicazione dell’art. 26, comma 4, dello Statuto federale risulta corretta, trovando applicazione la disposizione federale che disciplina le modalità di sostituzione del Consigliere della Lega Pro decaduto per perdita dei requisiti funzionali (id est, il 4° comma dell’art. 26 dello Statuto federale) e non la disposizione (residuale) di cui al 6° comma dell’art. 26, che disciplina, invece, le modalità di integrazione del posto rimasto vacante in tutte le altre ipotesi (diverse dalla perdita dei requisiti funzionali) di dimissione o decadenza.

Corretta si palesa, infine, a parere della resistente, anche la considerazione esposta nella decisione del TFN che ha evidenziato come il legislatore federale abbia comunque ed in ogni caso rimesso al Consiglio federale la scelta in ordine alle modalità di sostituzione/integrazione del posto divenuto vacante in conseguenza delle dimissioni o della decadenza del Consigliere in carica.

All’udienza di discussione, le parti hanno richiamato i propri scritti concludendo come in atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3) Il reclamo è infondato.

3.1) La decisione impugnata, dopo aver precisato che, a norma dell’art. 27 dello Statuto della Lega Pro, costituisce requisito per poter ricoprire la carica di Consigliere federale in rappresentanza della Lega Pro il non essere tesserato per altre compagini federali diverse dalla Lega Pro e aver acclarato che il dott. Caiata non era tesserato per nessuna società appartenente alla Lega Pro, ha tratto la conseguenza che il tesseramento per società appartenente ad altra branca federale impedisce la nomina del ricorrente a Consigliere federale della Lega Pro, rendendo improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

Il reclamo contesta l’argomentazione del primo giudice, che muoverebbe da un presupposto errato, avendo omesso di considerare che l’esponente all’atto della propria candidatura era tesserato per una società appartenente alla Lega Pro, nel rispetto dei requisiti richiesti dall’art. 27 dello Statuto Lega Pro e, essendo risultato primo dei non eletti, ha acquisito il diritto ad essere nominato in caso di decadenza dalla carica di uno dei soggetti che lo precedono in graduatoria. Questo diritto è stato acquisito e si è cristallizzato con l’approvazione della graduatoria all’esito delle elezioni e, diversamente da quanto ritenuto e affermato dal TFN, non può essere rimesso in discussione, avendo riguardo al momento della decisione del ricorso diretto a far valere l’interesse ad acquisire la qualifica di Consigliere federale.

3.2) La tesi del reclamante non può essere apprezzata perché confonde due piani che devono rimanere logicamente distinti.

Il TFN non ha messo in discussione la validità della graduatoria dei candidati alla carica di Consigliere federale e nemmeno che, al momento della presentazione della candidatura con inserimento nella graduatoria medesima e “quantomeno fino alla data dell’udienza”, il ricorrente non fosse manchevole del requisito funzionale richiesto per la nomina in seno al Consiglio federale.

Ha invece correttamente rilevato che nessuna utilità pratica potrebbe derivare dall’accoglimento della domanda formulata col ricorso, atteso che, all’attualità, il reclamante non potrebbe giovarsi di un giudicato di annullamento a sé favorevole, a ciò ostando l’attuale difetto di un requisito funzionale necessario per la nomina a Consigliere federale in quota Lega Pro.

Ciò, in linea con l’impostazione difensiva del reclamante che non agisce a tutela di un interesse meramente strumentale al riconoscimento, invero incontroverso, del possesso originario dei requisiti funzionali per il conferimento dell’incarico, ma del proprio diritto all’ottenimento “ad oggi” della nomina in seno al Consiglio federale. In tale cornice il TFN si è correttamente soffermato sullo scrutinio preliminare circa il possesso attuale, in capo al ricorrente, dei requisiti necessari per acquisire la carica di Consigliere federale.

Tanto in conformità al principio in base al quale l’interesse all’azione, la cui carenza è rilevabile d’ufficio dal giudice in qualunque stato del processo, costituisce una condizione dell’azione che deve persistere per tutto il giudizio dal momento introduttivo a quello della sua decisione.

Secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, la dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della pronuncia, per essere venuto meno per la parte qualsivoglia effetto utile ritraibile da una decisione a sé favorevole.

Il che è quanto si verifica nel caso di specie, là dove l’evoluzione della vicenda controversa e, in particolare, la condizione attuale del reclamante di essere tesserato per società non affiliata alla Lega Pro ha, di fatto, comportato il venire meno in capo all'esponente financo dell’astratta possibilità di trarre una qualche realistica utilità dal presente giudizio.

Per dare evidenza a tale prospettiva, il reclamo impone alla Corte di delineare il quadro normativo di riferimento e contestualizzare il possesso del requisito di cui trattasi nella realtà materiale.

3.3) L’art. 26 dello Statuto federale F.I.G.C., inserito nel “Titolo C Consiglio federale”, stabilisce che “Il Consiglio federale si compone, senza possibilità di delegare ad altri la partecipazione, del Presidente federale, del Presidente dell’AIA, nonché di venticinque componenti eletti”, otto dei quali espressi “dalle Leghe professionistiche, ivi compresi i rispettivi Presidenti, con ripartizione tra le diverse Leghe professionistiche fissata in base a criteri rappresentativi stabiliti dal Consiglio federale”.

La stessa norma prevede, al comma quarto, che l’elezione dei Consiglieri federali da parte delle Leghe avviene nel rispetto dei requisiti funzionali stabiliti dai rispettivi regolamenti elettorali e stabilisce, altresì, che “La perdita dei requisiti funzionali predeterminati nel regolamento elettorale di ciascuna Lega … per la nomina a Consigliere federale comporta, su comunicazione della Lega interessata a seguito di verifica del Consiglio federale, la decadenza dalla carica e la sostituzione del Consigliere decaduto mediante elezioni suppletive.”

A sua volta l’art. 6, comma 13, del Regolamento elettorale Lega Pro rimanda, per la definizione dei requisiti funzionali, alle disposizioni contenute nello Statuto federale Lega Pro e questo all’art. 27 stabilisce che, ai fini della elezione alla carica di Consigliere federale in rappresentanza della Lega Pro, gli interessati devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 29 dello Statuto F.I.G.C., disponendo poi, al comma 3, con previsione conforme a quella contenuta al richiamato art. 26, comma quarto, dello Statuto F.I.G.C., che “A pena di decadenza immediata, non è consentito ai Consiglieri Federali della Lega Pro l’appartenenza ad altre Leghe o ad Enti e Associazioni partecipanti ad altre Componenti Federali. La sostituzione avverrà secondo quanto previsto dallo Statuto federale”.

3.4) Traendo le fila dal combinato disposto delle norme esaminate, si evince con estrema chiarezza che la nomina del Consigliere federale eletto in rappresentanza della Lega Pro richiede che il candidato non sia tesserato ad altre leghe o ad enti e associazioni partecipanti a componenti federali diverse. Insomma, la nomina di Consigliere federale in quota Lega Pro presuppone un vincolo di rappresentanza del candidato eletto, che viene meno nel caso in cui l’interessato non sia più tesserato in alcuna delle Società aderenti alla Lega Pro.

E’ dunque indubbio che detto requisito debba permanere durante l’intero svolgimento dell’incarico elettivo, come comprovano le inequivocabili previsioni di “perdita dei requisiti funzionali”, di “decadenza immediata” e di “sostituzione” del Consigliere eletto divenuto privo, in costanza di nomina, della qualità di non essere tesserato per altre Leghe, perché questo recide il legame di rappresentanza in capo al Consigliere eletto in quota Lega Pro.

Ciò è tanto vero che la vacanza in Consiglio federale, al cui subentro l’esponente illogicamente aspira, si è determinata proprio a seguito della dichiarata decadenza del Consigliere Pasini, per avere questi, al pari del reclamante, smarrito medio tempore il requisito funzionale di cui all’art. 26, comma quarto, dello Statuto federale, richiesto per permanere in Consiglio in rappresentanza della Lega Pro (al riguardo è irrilevante che il Pasini sia stato poi eletto Consigliere federale in quota Lega nazionale Professionisti Serie B, essendo evidentemente risultato in possesso degli specifici requisiti funzionali richiesti per la nomina a tale diverso titolo e rappresentanza).

In tale contesto, caratterizzato dalla perdita sopravvenuta del requisito funzionale a seguito del tesseramento del reclamante per società non militanti in Lega Pro, la pretesa dedotta in giudizio non è sorretta da un interesse concreto e attuale meritevole di tutela. Siamo, infatti, in presenza dell’esercizio del diritto di nomina da parte di un soggetto al quale fa difetto uno dei requisiti previsti per il riconoscimento del diritto azionato.

Ne deriva l’impossibilità di dar seguito alla impostazione difensiva del reclamante che, con l’affermazione del diritto “cristallizzato”, pretende di conseguire una nomina che il sopravvenuto e attuale difetto del requisito funzionale di rappresentanza della Lega Pro rende soggetta a “decadenza immediata”.

Quanto precede rende manifesto, fino all’evidenza, che il reclamante non è titolare di un interesse attuale all’azione, il cui accertamento deve compiersi con riguardo all’utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, indipendentemente da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito.

Al riguardo soccorre l’insegnamento della Suprema Corte, a tenore del quale “l’interesse ad agire, che deve essere concreto e attuale, richiede non soltanto che sia accertata una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice o che la pronuncia sia idonea a spiegare per essa un effetto utile, sicché l’indagine sulla sua esistenza deve essere volta ad accertare se l’istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi e deve compiersi con riguardo all’utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, potendo lo stesso escludersi allorché la decisione risulti priva di conseguenze giuridicamente apprezzabili in relazione alla situazione giuridica fatta valere in giudizio” (così: Cass. Civ. sez. II, 28 luglio 2023, n. 23037).

Affinché possa delinearsi la legittimazione all’appello non è nemmeno sufficiente l’esistenza di un mero interesse alla corretta soluzione di una questione giuridica, essendo necessaria una concreta utilità che derivi alla parte dalla rimozione della sentenza impugnata.

In tale quadro va soggiunto che la scelta del Consiglio federale di procedere alla sostituzione del Pasini mediante nuove elezioni, anziché per integrazione con il primo dei non eletti, costituisce vicenda inter alios in ordine al cui svolgimento e sviluppo il reclamante non è titolare di alcun interesse tutelabile, non potendo egli candidarsi alle nuove elezioni per la nomina del consigliere federale in quota Lega Pro, né per quanto già argomentato conseguire la nomina per scorrimento della graduatoria originaria.

Le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Corte, con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Nel profilo della evidente improcedibilità dell’impugnazione la Corte individua la “ragione più liquida” che meglio può realizzare l’economia dei mezzi processuali e la sinteticità degli atti, quali fondamentali corollari del “giusto processo” cui anche il processo sportivo deve ispirarsi (art. 44 CGS), unitamente alla considerazione che la suddetta soluzione decisionale in limine litis non pregiudica gli interessi di alcuna parte del giudizio.

In conclusione, la decisione reclamata non merita censura, avendo fatto buon governo dei principi rilevanti e della normativa applicabile nella vicenda controversa.

Il reclamo è dunque infondato e va perciò respinto, con conferma della decisione di improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Domenico Giordano                                                        Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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