F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 18/TFNT del 16 Gennaio 2024 (motivazioni) – Ricorso del sig. Diego Rosati – Reg. Prot. 15/TFN-ST

Decisione/0018/TFNST-2023-2024

Registro procedimenti n. 0015/TFNST/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente

Antonio Rinaudo – Vice Presidente

Giovanni Chiappiniello – Componente (Relatore)

Fernando Casini – Componente

Eugenio Maria Patroni Griffi – Componente

ha pronunciato, all’udienza del giorno 8 gennaio 2024, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dal calciatore Diego Rosati (5613251) avverso il provvedimento del Dipartimento Interregionale - LND datato 11 novembre 2023, con il quale è stata rigettata la “richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF” dalla società ASD Flaminia Civita Castellana (920607), la seguente

DECISIONE

Svolgimento del giudizio

Con atto depositato il 9 dicembre 2023, il calciatore Diego Rosati proponeva ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS, al fine di chiedere l’annullamento del provvedimento dell’11.11.2023 con cui la LND - Dipartimento interregionale - Sezione Tesseramenti aveva rigettato la sua richiesta di svincolo per inattività ex art. 109 N.O.I.F. dalla A.S.D. Flaminia Civita Castellana.

Il ricorso era notificato, in data 9 dicembre 2023, alla A.S.D. Flaminia Civita Castellana e, in data 18 dicembre 2023, anche alla LND - Dipartimento Interregionale.

Deduceva il ricorrente, in particolare, di esser tesserato per la A.S.D. Flaminia Civita Castellana, ma di non aver disputato, nella stagione 2023/2024, alcuna partita ufficiale, né di esser stato convocato per partecipare agli allenamenti. Esponeva, inoltre, che «La società A.S.D. FLAMINIA CIVITA CASTELLANA nella stagione sportiva 2023/2024 di cui qui si controverte, non ha quindi mai convocato il calciatore; e non gli ha mai avanzato alcun formale invito per la presentazione della certificazione d'idoneità all'attività sportiva. E mai ha contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione di tale certificazione.

Pertanto né i predetti inviti e né le eventuali successive contestazioni sono state provate dalla società.

La ASD FLAMINIA CIVITA CASTELLANA si è pertanto disinteressata per la stagione sportiva 2023/2024 del proprio calciatore Diego Rosati».

Si costituiva in giudizio la A.S.D. Flaminia Civita Castellana, depositando memoria difensiva nella quale esponeva: di aver inviato al calciatore «numerose missive contenenti la richiesta di presentazione del certificato medico e di convocazione alle gare per le precedenti stagioni sportive 2021/2022 – 2022/2023; richieste rimaste totalmente disattese e mai contestate dal Calciatore; (All. 2 e 3)»; che il predetto calciatore, nonostante le ripetute richieste, sin dalla stagione 2021/2022 non presentava il certificato medico di idoneità all’attività sportiva; che, in assenza del certificato medico di idoneità sportiva, il calciatore non poteva considerarsi “a disposizione della società” nei termini di cui al 109 N.O.I.F., nella versione ratione temporis applicabile, sicché la domanda demolitoria e di contestuale svincolo del calciatore ex art. 109 N.O.I.F. doveva ritenersi infondata.

Il Dipartimento Interregionale della LND, attinto dalla notifica del ricorso soltanto in data 18 dicembre 2023, rimaneva, invece, contumace.

All'udienza dell’8 gennaio 2024, svoltasi in modalità videoconferenza, comparivano i difensori delle parti costituite, concludendo come in atti.

Tanto premesso, il procedimento veniva posto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

L’art. 49, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva dispone che i ricorsi e i reclami «Sono trasmessi agli organi competenti con le modalità di cui all'art. 53. Copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità».

In tema di integrità del contraddittorio nel giudizio sportivo, questo Tribunale ha già più volte chiarito che sono parti necessarie del giudizio non soltanto la società controinteressata rispetto alla richiesta di svincolo del calciatore, ma anche l’Organo che ha pronunciato il provvedimento impugnato, perché anch’esso deve essere posto nella condizione di poter sostenere la legittimità del proprio provvedimento dinanzi all’Autorità giurisdizionale sportiva (cfr. Dec. n. 40/TFN-ST/2022-2023; Dec. n. 8/TFN-ST/20232024; Dec.16/TFNST-2023-2024). Tale interpretazione, condivisa dalla giurisprudenza apicale (cfr. CFA, Sezioni unite, Decisione/0095/CFA-2022-2023), implica necessariamente che nel concetto di «controparti» evocato dall’art. 49, comma 4 CGS debba rientrare non soltanto la società calcistica, ma anche l’Organo che ha emanato il provvedimento contro cui il ricorrente rivolge l’impugnazione. Da ciò deriva che ad entrambi, contestualmente al deposito del ricorso presso l’Organo giurisdizionale competente, debba essere inviata “copia del ricorso o del reclamo”.

Nel caso di specie, premesso che il provvedimento impugnato è stato emanato in data 11 novembre 2023, il ricorso è stato notificato in data 9 dicembre 2023 alla A.S.D. Flaminia Civita Castellana e soltanto in data 18 dicembre 2023 alla LND Dipartimento Interregionale.

Pur in disparte il requisito della contestualità prescritto dall’art. 49, comma 4 CGS, ad avviso di questo Tribunale nel caso sub specie, assume un rilievo assorbente la circostanza che la notificazione alla LND Dipartimento Interregionale è stata effettuata anche in violazione dell’art. 89, comma 1, lett. a), CGS,  a mente del quale il procedimento innanzi alla Sezione Tesseramenti del Tribunale Federale a livello Nazionale è instaurato “su ricorso della parte interessata al tesseramento, al trasferimento o allo svincolo, da proporsi entro trenta giorni dalla conoscenza dell’atto da impugnare”.

Le superiori conclusioni, ricognitive di una giurisprudenza consolidata, sembrano, d’altronde, le uniche compatibili con l’art. 44, comma 1, CGS, secondo il quale “il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo”.

La mancata evocazione in giudizio dell’Organo che ha pronunciato il provvedimento contestualmente al deposito del ricorso o, al più, entro il termine perentorio di trenta giorni previsto dal richiamato art. 89 CGS, conduce, in conclusione, all’inammissibilità del ricorso. Legittima tale conclusione anche il fatto che il Dipartimento Interregionale della LND, tardivamente chiamato in giudizio ha visto, in tal modo, pregiudicata la propria possibilità di difesa, come confermato dalla mancata costituzione in giudizio dello stesso.

La declaratoria di inammissibilità preclude ogni valutazione della vicenda nel merito.

Alla dichiarata inammissibilità del ricorso segue, in base al principio della soccombenza in giudizio, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della costituita società sportiva ASD Flaminia Civita Castellana, che si ritiene di liquidare nella misura minima di euro 500,00 (cinquecento/00).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 49, comma 4, CGS.

Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00), in favore della società ASD Flaminia Civita Castellana.

Così deciso nella Camera di consiglio dell'8 gennaio 2024.

 

IL RELATORE                                                                   IL PRESIDENTE

Giovanni Chiappiniello                                                      Gioacchino Tornatore

 

Depositato in data 16 gennaio 2024.

 

 IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

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