DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2023/2024 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 049 del 25.09.2023 – Delibera – GARA DEL 23/09/2023: REAL DEM CALCIO 5 – SULMONA Reclamo proposto da: Real Dem calcio a 5
GARA DEL 23/09/2023: REAL DEM CALCIO 5 – SULMONA
Reclamo proposto da: Real Dem calcio a 5
Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo proposto dalla Società REAL DEM CALCIO A 5 avverso l’esito della gara in oggetto osserva: Rilevato che il preannuncio di reclamo proposto dalla società REAL DEM CALCIO A 5 non è pervenuto nelle modalità e nel rispetto dei termini abbreviati previsti dal Comunicato Ufficiale n. 78/A del 21/08/2023 per le gare della fase di qualificazione della coppa della divisione organizzata dalla Divisione Calcio a 5 (stagione sportiva 2023/2024) della F.I.G.C. che tassativamente ha statuito che " ... per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), e 67 del Codice di Giustizia Sportiva incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle gare sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini: 1) per i procedimenti di prima istanza dinanzi al Giudice Sportivo instaurati su ricorso della parte interessata:- il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo, è fissato entro 30 minuti dal termine della stessa; il preannuncio dovrà essere consegnato per iscritto in duplice copia agli arbitri della gara;"; La ricorrente, infatti, non ha provveduto a presentare il preannuncio di ricorso entro 30 minuti dal termine della gara, così come previsto a pena di inammissibilità dall’art.67 comma 1 del C.G.S. nei nuovi termini abbreviati sopra indicati;
P.Q.M.
decide: a) di respingere il reclamo dichiarandolo irricevibile, provvedendo di conseguenza ad omologare il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell'incontro: REAL DEM CALCIO A 5 – SULMONA FUTSAL 0 - 10 b) la tassa di reclamo viene addebitata.