DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2023/2024 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 137 del 20.10.2023 – Delibera – GARA DEL 30/09/2023: ASR ELLEDI” FC SSD RL – MODENA CAVEZZO FUTSAL Reclamo proposto da: Modena Cavezzo Futsal
GARA DEL 30/09/2023: ASR ELLEDI” FC SSD RL – MODENA CAVEZZO FUTSAL
Reclamo proposto da: Modena Cavezzo Futsal
Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo proposto dalla Società MODENA CAVEZZO FUTSAL avverso l’esito della gara in oggetto osserva: Con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art 10 comma 6 lett. a del C.G.S., per aver schierato nell’incontro di che trattasi il calciatore Niccolo Canavese in posizione irregolare in quanto lo stesso non avrebbe ancora scontato una giornata di squalifica inflitta col comunicato ufficiale n.93 del 04/05/2023 Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta nel campionato regionale C1 stagione agonistica 2022/23 mentre lo stesso militava nelle file della A.S.D. Aurora Nichelino. Il ricorso è fondato e va accolto. Dagli accertamenti esperiti è risultato che il suddetto atleta, nel corso della fase play del campionato regionale C1 2022/2023, militando nelle file del A.S.D. Aurora Nichelino, venne squalificato per una giornata effettiva di gara come da C.U. n.93 del 04/05/2023 Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta. Tale sanzione non è mai stata scontata dal calciatore nel prosieguo della manifestazione in quanto la società di appartenenza A.S.D. Aurora Nichelino in data 28/4/2023 ha disputato l’ultima gara della stagione sportiva 2022/2023 senza disputare più alcun incontro successivamente alla pubblicazione del predetto C.U. n.93 Nel corso della corrente stagione il calciatore Niccolo Canavese è stato tesserato dalla ASR ELLEDÌ FC SSD RL e di conseguenza, avendo il nominato in questione cambiato società, la squalifica residua, ai sensi dell’art.21, comma 7, del CGS, avrebbe dovuto essere scontata nella prima gara ufficiale di campionato della prima squadra della nuova Società di appartenenza. Il predetto calciatore, pertanto, si trova in posizione irregolare, in quanto risulta aver preso parte con la ASR ELLEDÌ FC SSD RL all’incontro in oggetto valido per la prima giornata del Campionato di Serie A2 Elite – girone A della corrente stagione sportiva 2023/2024, senza aver precedentemente scontato la squalifica sopra richiamata.
P.Q.M.
a scioglimento della riserva di cui al C.U N° 069 del 03/10/2023 decide: a) di accogliere il ricorso, comminando alla società: ASR ELLEDÌ FC SSD RL la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6; b) nulla è dovuto dalla ricorrente per il presente gravame.