F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 19/TFN-SVE del 07 Febbraio 2024 (motivazioni) – ASD Vastese Calcio 1902 / Giuseppe Maiorano – Reg. Prot. 12/TFN-SVE
Decisione/0019/TFNSVE-2023-2024
Registro procedimenti n. 0012/TFNSVE/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Carlo Cremonini – Componente
Divinangelo D’Alesio – Componente (Relatore)
Marco Scarpati – Componente
Marina Vajana – Componente
ha pronunciato, all’udienza del giorno 29 gennaio 2024, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS proposto dalla società ASD Vastese Calcio 1902 (600250) contro il calciatore Giuseppe Maiorano (4903848) avverso la decisione della Commissione Accordi Economici - LND (prot. CAE 22/2023-24) pubblicata sul C.U. n. 233 del 21 dicembre 2023,
la seguente
DECISIONE
Con ricorso del 15 settembre 2023 il calciatore Giuseppe Maiorano ha adìto la Commissione Accordi Economici – LND al fine di sentire condannare la ASD Vastese Calcio 1902 al pagamento in suo favore della somma di euro 6.771,84 a titolo di saldo di quanto pattuito nell’accordo economico inter partes del 28 luglio 2022 relativo alla stagione sportiva 2022/2023.
Il calciatore deduceva infatti che tale accordo prevedeva un importo complessivo lordo di euro 29.700,00 e che di tale importo aveva percepito la minor somma di euro 22.928,16.
Con decisione pubblicata sul C.U. n. 233 del 21 dicembre 2023, la C.A.E. accoglieva integralmente il suddetto ricorso condannando la società ASD Vastese Calcio 1902 – non costituitasi innanzi alla C.A.E. – al pagamento della somma di € 6.771,84 in favore del calciatore Giuseppe Maiorano.
Avverso tale decisione, con atto del 28 dicembre 2023, la società ASD Vastese Calcio 1902 ha proposto tempestiva impugnazione.
La reclamante società ha dedotto che il calciatore Maiorano, dopo la conclusione del campionato di competenza in data 15 maggio 2023, non avrebbe più partecipato agli allenamenti come suo preciso obbligo fino al 30 giugno 2023 e pertanto, in base all’art. 9 dell’accordo economico inter partes, la somma dovutagli deve essere proporzionalmente ridotta, e precisamente nella misura di euro 3.351,00.
Precisa, inoltre, l’ASD Vastese Calcio 1902 di non aver potuto già rappresentare le proprie eccezioni dinanzi alla C.A.E. a causa del radicale mutamento, in quel periodo temporale, della dirigenza della Società.
Si è costituito tempestivamente il calciatore Maiorano, contestando le avverse ragioni e precisando di essere stato impossibilitato ad allenarsi dopo la conclusione del campionato, come tutto il resto della squadra, in quanto l’impianto sportivo risultava chiuso e gli era anche stata ritirata la divisa e l’attrezzatura tecnica per potersi allenare, circostanza denunciata alla società con pec del 23 Maggio 2023.
La vertenza è stata quindi discussa dai difensori delle parti nella riunione del 29 gennaio 2024 e decisa all’esito della Camera di Consiglio.
Osserva questo Tribunale che, verificata la piena efficacia e validità dell’accordo economico inter partes del 28 luglio 2022, l’ASD Vastese Calcio 1902 per poter invocare l’applicazione dell’art. 9 dell’accordo, il quale prevede la proporzionale riduzione dell’importo concordato in caso di mancata partecipazione del calciatore agli allenamenti ed all’attività agonistica per causa a lui imputabile, avrebbe dovuto fornire la prova di tale inadempimento.
Considerata la precisa contestazione sul punto da parte del calciatore Maiorano, difetta agli atti ogni principio di prova in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 9 dell’accordo economico, né risulta essere stata neanche richiesta l’ammissione di alcuna prova a riguardo.
Ne deriva che la decisione impugnata deve essere confermata.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo proposto dalla società ASD Vastese Calcio 1902 e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Accordi Economici – LND. Condanna la medesima società al pagamento delle spese legali in favore del calciatore, che liquida in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori.
Così deciso nella Camera di consiglio del 29 gennaio 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Divinangelo D’Alesio Stanislao Chimenti
Depositato in data 7 febbraio 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai