C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 20/TFT del 18.01.2024 – Delibera – Fasc.198 Prot.12605/64 pfi23-24/PM/ps (Campionato Under 18 Regionale) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1. il sig. Biagio Sarnataro
Fasc.198
Prot.12605/64 pfi23-24/PM/ps (Campionato Under 18 Regionale) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1. il sig. Biagio Sarnataro, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sporting Qualiano: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sporting Qualiano, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sigg.ri Alessandro Di Giorgio e Carlo Maisto, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Sporting Qualiano alle seguenti gare valevoli per il campionato Regionale Under 18: il calciatore sig. Alessandro Di Giorgio alla gara A.S.D. Caserta Neapolis – A.S.D. Sporting Qualiano del 20.11.2022 ed i calciatori sigg.ri Carlo Maisto ed Alessandro Di Giorgio alla gara A.S.D. Sporting Qualiano – A.S.D. Real Acerrana 1926 del 12.12.2022; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, le distinte di gara consegnate all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Sporting Qualiano, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento del calciatore sig. Alessandro Di Giorgio in occasione dell’incontro A.S.D. Caserta Neapolis – A.S.D. Sporting Qualiano del 20.11.2022, nonché dei calciatori sigg.ri Alessandro Di Giorgio e Carlo Maisto in occasione dell’incontro A.S.D. Sporting Qualiano – A.S.D. Real Acerrana 1926 del 12.12.2022, gare entrambe valevoli per il campionato Regionale Under 18; c) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall’art. 39, comma 1 lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché a quanto previsto e disposto dalla Sezione 2) attività giovanile agonistica del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 dell’1 luglio 2022 per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sporting Qualiano, consentito e comunque non impedito al sig. Michele Cacciapuoti, sprovvisto della idonea qualifica e non iscritto all’Albo del Settore Tecnico, di svolgere il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Sporting Qualiano militante nel campionato regionale Under 18 quantomeno in occasione delle gare A.S.D. Caserta Neapolis – A.S.D. Sporting Qualiano del 20.11.2022 ed A.S.D. Sporting Qualiano – A.S.D. Real Acerrana 1926 del 12.12.2022; 2. il sig. Alessandro Di Giorgio, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Sporting Qualiano: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Sporting Qualiano, alle gare A.S.D. Caserta Neapolis – A.S.D. Sporting Qualiano del 20.11.2022 ed A.S.D. Sporting Qualiano – A.S.D. Real Acerrana 1926 del 12.12.2022, entrambe valevoli per il campionato Regionale Under 18, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; 3. il sig. Carlo Maisto, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Sporting Qualiano: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Sporting Qualiano, alla gara A.S.D. Sporting Qualiano – A.S.D. Real Acerrana 1926 del 12.12.2022 valevole per il campionato Regionale Under 18, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; 4. il sig. Michele Cacciapuoti, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Sporting Qualiano: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall’art. 39, comma 1 lettera Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché a quanto previsto dalla Sezione 2) attività giovanile agonistica, del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 dell’1 luglio 2022 per avere lo stesso nel corso della stagione sportiva 2022 - 2023, sebbene sprovvisto della idonea qualifica e dell’iscrizione all’Albo del Settore Tecnico, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della A.S.D. Sporting Qualiano, quantomeno in occasione delle gare A.S.D. Caserta Neapolis – A.S.D. Sporting Qualiano del 20.11.2022 ed A.S.D. Sporting Qualiano – A.S.D. Real Acerrana 1926 del 12.12.2022, entrambe valevoli per il campionato Regionale Under 18; 5. la società A.S.D. Sporting Qualiano a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Biagio Sarnataro, Alessandro Di Giorgio, Carlo Maisto e Michele Cacciapuoti, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.S.D. Sporting Qualiano malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinta di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore: sig. Michele Cacciapuoti, con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Biagio Sarnataro per l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Alessandro Di Giorgio quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Carlo Maisto tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente sig. Biagio Sarnataro, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Michele Cacciapuoti, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società A.S.D. Sporting Qualiano la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella stagione 23/24 ed € 350,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. A.S.D. Sporting Qualiano alla data delle gare. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impiegati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non erano stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.
P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,
DELIBERA
di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Alessandro Di Giorgio tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Carlo Maisto due (2) giornate di squalifica; per il Presidente sig. Biagio Sarnataro, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Michele Cacciapuoti, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. Sporting Qualiano la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 23/24 ed € 200,00 di ammenda.
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