C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2023/2024 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 16 del 28/09/2023 – Delibera – Gara del 18/ 9/2023 CAPISTRELLO A.S.D. – VALLE PELIGNA

Gara del 18/ 9/2023 CAPISTRELLO A.S.D. - VALLE PELIGNA

Il Giudice Sportivo - Con ricorso fatto pervenire nel rispetto dei termini procedurali la ASD Valle Peligna chiede dichiararsi l'irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 1 a 0, deducendo che la ASD Capistrello avrebbe schierato in campo, dal minuto 10' del secondo tempo, il calciatore Colangelo Simone, nato il 15.10.2008, con ciò contravvenendo alle norme federali che regolamentano l'impiego dei calciatori in relazione all'età nelle competizioni della L.N.D.. - Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S., e che quest'ultima non ha presentato le proprie controdeduzioni nei termini prescritti.

- Tenuto conto che con deliberazione del Consiglio Direttivo del C.R.A. pubblicata sul C.U. n. 84 del 5.05.2023 (e successivi) è stato stabilito che " Alle gare del Campionato Regionale "Juniores - Under 19" possono partecipare i calciatori nati dal 1^ gennaio 2005 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15^ anno di età. È consentito impiegare fino ad un massimo di 3 (tre) calciatori "fuori quota", nati dal 1^ gennaio 2004 in poi " e che " L'inosservanza delle predette disposizioni relative ai predetti campionati sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal vigente codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni ". - Riscontrato, dall'esame degli atti ufficiali di gara, che il ricorso è fondato poiché la Soc. Capistrello ha in effetti impiegato il calciatore Colangelo Simone il quale, nato il 15.10.2008, alla data della gara non aveva ancora compiuto il quindicesimo anno di età. Per tutto quanto sopra esposto e considerato, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 14 del 21.09.2023 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati, visti gli artt. 10, 65 e 67 C.G.S.,

Delibera

1) di accogliere il reclamo e, per l'effetto, di infliggere alla A.S.D. Capistrello la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di: Capistrello / Valle Peligna 0 a 3; 2) di inibire il Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Soc. Capistrello - Sig. Blasetti Maurizio fino al 4.10.2023; 3) di accreditare la tassa di reclamo.

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