C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2023/2024 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 30 del 09/11/2023 – Delibera – Gara del 29/10/2023 VIRTUS ROCCA SAN GIOVANNI – SAN MARTINO S.M.
Gara del 29/10/2023 VIRTUS ROCCA SAN GIOVANNI - SAN MARTINO S.M.
Il Giudice Sportivo - Con ricorso fatto pervenire entro i termini procedurali, la Società SAN MARTINO S. M. chiede dichiararsi l'irregolarità della gara in epigrafe, terminata sul risultato di 1 a 1, per posizione irregolare di un calciatore della squadra avversaria, sig. GIUGLIANO Leonardo, che non risulterebbe regolarmente tesserato. - Preso atto che la società ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 2 e 3, C.G.S. e che quest'ultima non ha presentato le proprie controdeduzioni. - Esaminati gli atti ufficiali di gara, preso atto che il calciatore sopra menzionato ha preso parte alla gara in oggetto, ed esperite le necessarie verifiche con l'ufficio tesseramento del Comitato, dai quali è emerso che il Giugliano Leonardo nato il 28.02.2003, non risulta tesserato per la stagione sportiva in corso con la Società VIRTUS ROCCA S. GIOVANNI. PQM, il ricorso è fondato e merita accoglimento. Tutto quanto sopra riferito e considerato, ai sensi dell'art. 10 C.G.S.,
DELIBERA
1. di accogliere il reclamo della Società SAN MARTINO S.M. e, per l'effetto, di infliggere alla Società VIRTUS ROCCA S. GIOVANNI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3; 2. di inibire il Dirigente accompagnatore ufficiale della Società VIRTUS ROCCA S. GIOVANNI Sig. ALFINO Lorenzo fino al 22.11.2023; 3. di disporre l'accredito della tassa di reclamo.