C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2023/2024 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 38 del 07/12/2023 – Delibera – Gara del 26/11/2023 ACCADEMIA BIANCAZZURRA – CEPAGATTI
Gara del 26/11/2023 ACCADEMIA BIANCAZZURRA - CEPAGATTI
Il Giudice Sportivo Con ricorso ritualmente notificato nei termini prescritti, la A.S.D. Accademia Biancazzurra chiede dichiararsi l'irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, terminata sul risultato di 0 a 7, a causa di un errore tecnico in cui sarebbe incorso l'arbitro, che non provvedeva ad espellere il giocatore della propria squadra sig. Pace Francesco, nonostante la doppia ammonizione a lui comminata nel corso della gara, chiedendo per l'effetto la ripetizione della stessa. Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S., e che quest'ultima ha presentato le proprie controdeduzioni nei termini prescritti. Esaminato il referto arbitrale, dal quale risulta che il Sig. Pace Francesco, giocatore della Soc. Accademia Biancazzurra, al minuto 24º del secondo tempo veniva ammonito una seconda volta ma l'Arbitro non provvedeva ad espellerlo, come dallo stesso confermato in una dichiarazione scritta consegnata alla Società ricorrente dove ammette che "il giocatore n. 3 ACCADEMIA BIANCAZZURRA, dopo aver ricevuto una doppia ammonizione non è stato espulso". Osservato che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l'errore tecnico dell'arbitro è ravvisabile in evidenti anomalie nell'applicazione del regolamento e può dar luogo alla decisione di ripetere la gara in presenza di tre condizioni: 1) l'errore tecnico deve essere ammesso esplicitamente od implicitamente nel referto di gara; 2) l'errore, pur ammesso dall'arbitro, deve aver influito in maniera sostanziale sul regolare svolgimento della gara (principio di "effettività"); 3) possono essere oggetto di valutazione da parte degli organi di giustizia sportiva solo quegli episodi e situazioni verificatisi in campo non aventi "natura tecnica". Cosicché, in caso di errore tecnico dell'arbitro rilevato a seguito dell'indicazione nel rapporto di gara, il Giudice Sportivo non si sostituisce ad esso in una valutazione tecnica, ma si limita a prendere atto dell'errore, potendo soltanto valutare se tale errore abbia influito sul regolare svolgimento della gara. Nella fattispecie in esame non può porsi in dubbio che l'errore nel quale è incorso l'arbitro, e dallo stesso confermato, non abbia influito sul regolare svolgimento della gara, avendo consentito alla stessa Società ricorrente di trarre un indubbio vantaggio dal poter continuare la gara in parità numerica e, nonostante ciò, uscendone sconfitta con un risultato molto ampio. Pertanto, in ossequio al principio di "effettività" dell'errore, il ricorso deve essere respinto. Tutto ciò premesso e considerato, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 36 del 30.11.2023;
DELIBERA
a) di respingere il ricorso e, per l'effetto, di confermare il risultato conseguito sul campo; b) di comminare al sig. Pace Francesco della Soc. Accademia Biancazzurra la squalifica per una gara per somma di ammonizioni; c) di addebitare la tassa reclamo.