C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2023/2024 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 14/12/2023 – Delibera – Gara del 2/12/2023 LANCIANO CALCIO 1920 – BACIGALUPO VASTO MARINA

Gara del 2/12/2023 LANCIANO CALCIO 1920 - BACIGALUPO VASTO MARINA

Il Giudice Sportivo -Visto il ricorso della ASD Bacigalupo Vasto Marina, ritualmente notificato entro i termini procedurali, con il quale la stessa chiede dichiararsi l'irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 0 a 0, per la posizione irregolare del calciatore Torricella Francesco Pio, nato il 6.11.2002, che non risulterebbe regolarmente tesserato con la squadra avversaria. - Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S., e che quest'ultima non ha presentato le proprie controdeduzioni nei termini prescritti. - Esperiti i controlli con l'Ufficio Tesseramento del Comitato, dai quali risulta che il suddetto calciatore è regolarmente tesserato con la ASD Lanciano Calcio 1920 con decorrenza 1.12.2023. - Accertato, quindi, che il suddetto calciatore poteva prendere parte all'incontro del 2.12.2023 e che comunque sebbene inserito in distinta non ha preso parte alla gara. Conseguentemente deve dichiararsi la regolarità della gara. Per tutto quanto sopra esposto e considerato, visti gli artt. 10, co. 6 lett. a), 65 e 67 C.G.S., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 38 del 7.12.2023,

Delibera

1) di respingere il ricorso e, per l'effetto, di confermare il risultato conseguito sul campo; 2) di addebitare la tassa di ricorso.

 

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