C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 50 del 29/01/2024 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VELINO SPORTING CLUB, AVVERSO LA SQUALIFICA ALL’ALLENATORE CARINGI GIOVANNI FINO AL 6.6.2024 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VELINO SPORTING CLUB – FUCENSE TRASACCO, DISPUTATA IL 3.12.2023 PER IL CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI UNDER 17, GIRONE “A” (C.U. n° 16 DEL 7.12.2023 – DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI AVEZZANO).
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VELINO SPORTING CLUB, AVVERSO LA SQUALIFICA ALL’ALLENATORE CARINGI GIOVANNI FINO AL 6.6.2024 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VELINO SPORTING CLUB – FUCENSE TRASACCO, DISPUTATA IL 3.12.2023 PER IL CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI UNDER 17, GIRONE “A” (C.U. n° 16 DEL 7.12.2023 – DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI AVEZZANO).
Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Velino Sporting Club ha impugnato e chiesto l’annullamento o, in subordine, la riduzione del provvedimento di cui in epigrafe, con il quale il G.S. ha comminato la sanzione sopra specificata: “In quanto, come riportato nel referto di gara, al termine della partita, mentre il D.G. si trovava all'interno dello spogliatoio per compilare il rapportino di fine gara, il Sig. Caringi Giovanni insultava lo stesso D.G. con epiteti razzisti; nella stessa circostanza, ricordava al D.G. di essere un appartenente all'Arma dei Carabinieri, minacciandolo di ripercussioni”. Ha dedotto l’appellante l’insussistenza dell’addebito, in quanto il proprio allenatore non ha mai rivolto epiteti razzisti al direttore di gara, non avendone motivo in quanto, da un lato, l’incontro non era valido ai fini della classifica trattandosi della squadra B; dall’altro, perché comunque la gara era terminata con il risultato di 2-1 in favore della società dal medesimo allenata. Osserva la Corte che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La tesi sostenuta dalla società appellante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali a disposizione di questa Corte ed è, anzi, totalmente in contrasto con quanto riferito dal direttore di gara anche in sede di chiarimenti dinanzi alla Corte. Non si comprende, peraltro, per quale recondito motivo quest’ultimo avrebbe dovuto inventare circostanze completamente false per danneggiare l’allenatore della società Velino, con riferimento oltretutto ad una partita di calcio del campionato allievi under 17, non valevole ai fini della classifica. Tale insanabile contrasto tra il rapporto di gara, fonte di prova privilegiata, e la tesi proposta dall’appellante, fa si che non siano ammissibili, a parere della Corte, le prove testimoniali richieste dalla stessa società appellante in modo non conforme all’art. 60 C.G.S., peraltro su circostanze contrarie al contenuto del referto. Quanto alla squalifica irrogata dal primo Giudice, la stessa appare congrua ed adeguata al grave comportamento discriminatorio tenuto dal Caringi e va, pertanto, confermata. Per questi motivi, la Corte Sportiva d’Appello Federale Territoriale,
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa
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