C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 53 del 12/02/2024 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETÀ S.S.D. A R.L. RIVER CHIETI 65, AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. CON LA QUALE E’ STATO RESPINTO IL RECLAMO DALLA MEDESIMA PROPOSTO SULL’ESITO DELLA GARA RIVER CHIETI 65 / GLADIUS PESCARA 2010, DISPUTATA IL 13.1.2024 PER IL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15, GIRONE “C” (C.U. n° 49 DEL 25.1.2024 – C.R.A.).
APPELLO DELLA SOCIETÀ S.S.D. A R.L. RIVER CHIETI 65, AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. CON LA QUALE E’ STATO RESPINTO IL RECLAMO DALLA MEDESIMA PROPOSTO SULL’ESITO DELLA GARA RIVER CHIETI 65 / GLADIUS PESCARA 2010, DISPUTATA IL 13.1.2024 PER IL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15, GIRONE “C” (C.U. n° 49 DEL 25.1.2024 – C.R.A.).
Con appello ritualmente proposto, la S.S.D. A R.L. River Chieti 65 ha impugnato il provvedimento con il quale il G.S. ha respinto il reclamo dalla medesima proposto avverso l’esito della gara di cui in epigrafe, con la seguente motivazione: “- Visto il ricorso della S.S.D. RIVER CHIETI '65, fatto pervenire entro i termini procedurali, con il quale la stessa chiede dichiararsi l'irregolarità della gara indicata in oggetto, terminata sul risultato di 1 a 3 a favore della A.S.D. GLADIUS PESCARA, e disporsi la ripetizione della stessa a causa di un errore tecnico nel quale sarebbe incorso l'arbitro. Riferisce la Società ricorrente che "al 20' minuto del 2" tempo sul risultato di 1 a 1, il signor Ginnetti Giuseppe di Avezzano, dopo aver concesso un calcio d'angolo e prima di battere lo stesso, ravvisava in area un fallo del giocatore RAIMONDI PIETRO (River Chieti '65), estraendo un cartellino giallo e di conseguenza il rosso perché il Raimondi era già ammonito e concedendo a gioco fermo un calcio di rigore che a norma di regolamento del gioco del calcio (art. 12), non doveva essere concesso e ripartire l'azione da dove si era conclusa cioè dal calcio d'angolo Seguirà Raccomandata con filmato video dell'accaduto". - Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S., e che quest'ultima non ha presentato le proprie controdeduzioni nei termini prescritti. Il reclamo è inammissibile e non merita accoglimento. Infatti, il Giudice Sportivo, sulla base degli atti ufficiali di gara, giudica in prima istanza sullo svolgimento e la regolarità delle gare con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare, i quali rientrano nella esclusiva competenza dell'arbitro. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l' "errore tecnico" dell'arbitro è dunque ravvisabile solo in evidenti anomalie nell'applicazione del regolamento e può dar luogo alla decisione di ripetere la gara in presenza di tre condizioni: 1) l'errore tecnico deve essere ammesso esplicitamente od implicitamente nel referto di gara; 2) l'errore, pur ammesso dall'arbitro, deve aver influito in maniera sostanziale sul regolare svolgimento della gara (principio di "effettività"); 3) possono essere oggetto di valutazione da parte degli organi di giustizia sportiva solo quegli episodi e situazioni verificatisi in campo non aventi "natura tecnica". Quindi, in caso di errore tecnico dell'arbitro, rilevato a seguito dell'indicazione dello stesso nel rapporto di gara, il Giudice Sportivo non si sostituisce all'arbitro in una valutazione tecnica, ma si limita a prendere atto dell'errore, potendo soltanto valutare se tale errore abbia influito sul regolare svolgimento della gara. Nella fattispecie in esame, le circostanze riferite nel reclamo non sono riscontrabili nel rapporto di gara stilato dall'arbitro che costituisce l'unico mezzo di prova, per di più privilegiata, utilizzabile da questo Giudice. Né è possibile ricorrere a riprese televisive o altri filmati se non al fine dell'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati (art. 61, co. 2, C.G.S.). Tutto quanto sopra riferito e considerato, visti gli artt. 10, comma 5, lett. a), 61 e 65 del C.G.S.,DELIBERA - a) di respingere il reclamo della S.S.D. RIVER CHIETI '65 perché inammissibile, disponendo addebitarsi la relativa tassa; b) di convalidare il risultato conseguito sul campo”. L’appellante ha dedotto l’erroneità della decisione, rilevandosi dalle chiare riprese televisive e fotografiche un evidente errore tecnico, determinante per l’esito della gara, commesso dall’arbitro. La società controinteressata, non ha fatto pervenire controdeduzioni. Osserva la Corte che l’appello è infondato e deve essere respinto. La società River 65 chiede sia dichiarato ammissibile il reclamo avanzato al G.S e da questi dichiarato inammissibile, sul presupposto che una decisione di natura tecnica assunta dal direttore di gara decretando un rigore a gioco fermo che, a norma di regolamento del gioco del calcio (art. 12) non poteva essere concesso, aveva falsato l’esito della gara. Come esattamente osservato dal primo giudice con l’impugnata decisione, che si ritiene di condividere totalmente, agli Organi della Giustizia Sportiva è consentito di sindacare solo gli episodi che non abbiano natura tecnica e che, comunque, devono essere riconosciuti dall’arbitro come errore tecnico. Nel caso di specie, tutto ciò non si è verificato con la conseguenza che il reclamo deve essere respinto. Per questi motivi, la Corte d'Appello Sportiva Federale Territoriale
DELIBERA
di respingere il reclamo, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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