C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 03.11.2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SPORTING CLUB S. ILARIO Avverso squalifica del calciatore Matteo LOVASCIO per 5 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Reggio-Emilia pubblicata nel C.U. nr. 28 del 18/10/2023 Gara: Viaemilia 2018 / Sporting Club S. Ilario del 15.10.2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SPORTING CLUB S. ILARIO Avverso squalifica del calciatore Matteo LOVASCIO per 5 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Reggio-Emilia pubblicata nel C.U. nr. 28 del 18/10/2023 Gara: Viaemilia 2018 / Sporting Club S. Ilario del 15.10.2023

La società ASD Sporting Club S. Ilario ha proposto rituale reclamo avverso il suddetto provvedimento disciplinare assunto dal Giudice sportivo di Reggio-Emilia ai danni del giovane calciatore Matteo Lovascio, militante nella propria squadra di Under 17, chiedendone una riduzione. Sostiene la reclamante a sostegno del proposto reclamo che il Lovascio, a seguito dell’espulsione subita per un’azione di gioco ritenuta non fallosa, nella foga di spiegare il torto subito si sarebbe avvicinato all’arbitro al fine di esternare le proprie ragioni animatamente, ma sicuramente non in maniera aggressiva e senza l’intenzione di creare un danno fisico. La società Sporting Club S. Ilario che nel proposto reclamo non ha richiesto di essere ascoltata non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo e presa visione degli atti ufficiali di gara, la Corte rileva che la versione dei fatti proposta dallo Sporting Club S. Ilario a riguardo della condotta del calciatore Matteo Lovascio non trova conferma nella ricostruzione riportata dall’arbitro nel proprio referto di gara redatto in maniera precisa e inequivocabile e che dunque, a giudizio di questo collegio giudicante, non necessita di chiarimenti e integrazioni ulteriori da parte dello stesso ufficiale di gara. Dal rapporto arbitrale risulta infatti che al 41° minuto del primo tempo Matteo Lovascio, numero 8 dello Sporting Club, veniva espulso per aver colpito la testa di un avversario con una gomitata e che a seguito della notifica del provvedimento di espulsione si avvicinava con fare minaccioso all’arbitro, gli metteva le mani sul petto facendolo indietreggiare di un passo per poi, nell’abbondonare il terreno di gioco, indirizzare una frase ingiuriosa allo stesso ufficiale di gara. In considerazione di quanto precede la Corte ritiene che il Giudice sportivo di Reggio-Emilia non abbia valutato correttamente il comportamento del calciatore Matteo Lovascio che, così come descritto nel rapporto ufficiale di gara, integra la fattispecie prevista dall’articolo 36 comma 1 lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva, condotta che per tale ragione dovrà conseguentemente e necessariamente essere punita con la sanzione minima edittale di 8 giornate di gara stabilita da detta norma nella sua nuova formulazione.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER rigetta il reclamo in epigrafe e aggrava la squalifica del calciatore Matteo LOVASCIO portandola a 8 giornate di gara Pone a carico della società ASD SPORTING CLUB S. ILARIO il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.

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