C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 49 del 06.12.2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. REAL SALA BOLOGNESE Avverso squalifica dei calciatori Alberto GILLI e Mattia GIORDANO per 4 giornate di gara Delibere del Giudice sportivo del CRER pubblicate nel C.U. nr. 45 del 22/11/2023 Gara: Balca Poggese / Real Sala Bolognese del 12/11/202
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. REAL SALA BOLOGNESE Avverso squalifica dei calciatori Alberto GILLI e Mattia GIORDANO per 4 giornate di gara Delibere del Giudice sportivo del CRER pubblicate nel C.U. nr. 45 del 22/11/2023 Gara: Balca Poggese / Real Sala Bolognese del 12/11/202
La società ASD Real Salabolognese ha ritualmente impugnato i provvedimenti disciplinari di cui sopra sostenendo che Giudice sportivo avrebbe invertito le condotte attribuite ai propri tesserati in quanto il calciatore Gilli, in realtà espulso per uno sputo indirizzato a un avversario, non avrebbe sputato ma si sarebbe semplicemente scrollato del fango dal volto e tale gesto sarebbe stato mal interpretato dall’arbitro; mentre per quanto concerne il calciatore Giordano, che secondo la reclamante sarebbe stato espulso per offese all’arbitro e non in seguito a uno sputo contro un calciatore del Balca Poggese, si afferma che il suddetto Giordano non avrebbe rivolto nessuna frase offensiva all’indirizzo del direttore di gara essendosi invece limitato a protestare contro una sua decisione utilizzando, a causa della concitazione del momento, una “parolaccia”. Per i descritti motivi il Real Salabolognese chiede che entrambe le squalifiche siano ridotte. La società reclamante che nel proposto reclamo non ha chiesto di essere sentita non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, la Corte ha sentito per chiarimenti l’arbitro della gara, il quale ha rettificato quanto scritto a referto precisando di aver visto chiaramente il calciatore Alberto Gilli, maglia numero 2 del Real Salabolognese, attingere con sputo il petto di un avversario e di aver espulso il calciatore Mattia Giordano, maglia numero 7 del Real Salabolognese, perché questi gli ha rivolto un’espressione offensiva di cui riporta il preciso tenore. In considerazione delle precisazioni fornite dall’arbitro in sede di audizione le impugnate decisioni del Giudice sportivo devono essere riformate nel senso che il comportamento del giovane calciatore Alberto Gilli va inquadrato come condotta violenta ai danni di un avversario, stante l’equiparazione dello sputo a un atto di violenza, e il comportamento del calciatore Mattia Giordano come condotta ingiuriosa nei confronti dell’ufficiale di gara. In accordo con l’articolo 38 CGS la condotta del calciatore Gilli può essere sanzionata con la squalifica per 3 giornate di gara mentre quella del calciatore Giordano con la squalifica per 4 giornate effettive di gara conformemente a quanto disposto dall’articolo 36 comma 1 lettera a) del CGS nella sua nuova formulazione.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER in parziale accoglimento del proposto reclamo riduce a 3 giornate di gara la squalifica del calciatore Alberto GILLI mentre conferma la squalifica del calciatore Mattia Giordano per 4 giornate di gara. Nulla dispone a riguardo del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva non versato essendo stato il reclamo accolto sia pur parzialmente.
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