C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 73 del 21.02.2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. COMACCHIESE 2015 Avverso squalifica del calciatore Matteo TOMMASI per 10 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ferrara pubblicata nel C.U. nr. 50 del 07/02/2024 Gara: Bondeno / Comacchiese del 04.02.2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. COMACCHIESE 2015 Avverso squalifica del calciatore Matteo TOMMASI per 10 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ferrara pubblicata nel C.U. nr. 50 del 07/02/2024 Gara: Bondeno / Comacchiese del 04.02.2024
La società ASD Comacchiese 2015 reclama avverso il suddetto provvedimento disciplinare disposto nei confronti del proprio calciatore Matteo Tommasi senza negare che quest’ultimo abbia indirizzato una frase di stampo razzista a un giocatore della squadra avversaria e ammettendo l’errore del proprio tesserato, ma evidenziando che l’espressione discriminatoria nei confronti di un avversario sarebbe stata pronunciata in reazione a un serie di atteggiamenti gravemente provocatori assunti, a seguito della realizzazione di una rete, dai calciatori del Bondeno e da loro sostenitori in un contesto ambientale che la reclamante afferma essere stato condizionato da atteggiamenti ostili e intimidatori messi in atto dalla società ospitante e non rilevati e adeguatamente contrastati dall’arbitro. Per quanto precede la Comacchiese richiede una riduzione della squalifica inflitta al calciatore Tommasi sottolineandone l’esemplarità sia dentro che fuori dal campo. La società Comacchiese 2015 che nel proposto reclamo non ha richiesto di essere ascoltata non è presente all’odierna riunione. Il reclamo non appare fondato e dunque non può trovare accoglimento. Nel rapporto ufficiale di gara è infatti riportata l’espressione offensiva oltre che gravemente discriminatoria per motivi di nazionalità e origine etnica rivolta, come peraltro ammesso dalla reclamante stessa, dal giovane calciatore Tommasi a un avversario che stava festeggiando la realizzazione di una segnatura della propria squadra. Il Giudice sportivo di Ferrara ha di conseguenza interpretato correttamente gli atti ufficiali e ha inquadrato altrettanto giustamente la condotta di Matteo Tommasi nella fattispecie prevista e punita con la squalifica per almeno 10 giornate di gara dall’articolo 28 CGS.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER rigetta il reclamo in epigrafe Pone a carico della società ASD Comacchiese 2015 il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.
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