C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 29 del 02/11/2023 – Delibera – Gara Viaccia Calcio – Art. Ind. Larcianese dell’08 ottobre 2023. Campionato di Promozione. In C.U. n. 23 del 12 ottobre 2023 C.R. Toscana.

Gara Viaccia Calcio – Art. Ind. Larcianese dell’08 ottobre 2023. Campionato di Promozione. In C.U. n. 23 del 12 ottobre 2023 C.R. Toscana.

Reclama la A.S.D. Viaccia Calcio avverso la seguente sanzione inflitta a proprio carico dal G.S.T. per la Regione Toscana: “A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE CARLESI SAMUELE (VIACCIA CALCIO) Espulso per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, dopo la notifica ritardava l’uscita dal terreno di gioco”. La Società reclamante chiede la riduzione della squalifica inflitta al proprio calciatore in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame. In particolare la medesima Società precisa che la condotta del Carlesi sarebbe consistita soltanto in una spinta per liberarsi da un blocco in area di rigore, precisa inoltre che il Carlesi si sarebbe trattenuto in campo per chiedere spiegazioni sull’accaduto e sarebbe uscito dal campo dopo un minuto e mezzo mentre l’avversario “colpito” si trovava ancora con il massaggiatore in campo. Richieste osservazioni al D.G. in merito al contenuto del reclamo, quest’ultimo confermava integralmente la propria refertazione. Nella riunione del 27.10.2023 la Corte procedeva alla richiesta audizione della Società reclamante nella persona del vicePresidente, all’uopo delegato, il quale evidenziava che la Società riprende in video tutte e proprie gare, ivi compresa quella oggetto del gravame e, avendo quindi potuto rivedere con calma l’episodio, veniva verificato che il D.G. era girato di fianco e pertanto non aveva potuto vedere l’accaduto, inoltre ribadiva che il Carlesi si limitava a spingere l’avversario per liberarsi da un blocco, tuttavia quest’ultimo accentuava visibilmente le conseguenze. Preliminarmente occorre ricordare che l’art. 61 primo comma del del C.G. S. dispone quanto segue: “I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (…)”. Orbene, nel caso di specie, dagli atti non emergono elementi che consentano di derogare alla fede privilegiata che, per quanto disposto dalla succitata norma, deve essere necessariamente attribuita alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara anche in sede di supplemento. Infatti il D.G., sia con la prima refertazione che con il successivo supplemento, descrive chiarezza e senza incertezze la dinamica del colpo inferto dal Carlesi all’avversario, colpo che indubbiamente integra gli estremi di una condotta violenta e come tale deve essere sanzionata. Parimenti sulla ritardata uscita dal terreno di gioco, non paiono esservi dubbi, tant’è che viene nella sostanza confermata anche dalla Reclamante, cosicché anche quest’ultima condotta, seppur - di fatto - consistente in una generica protesta nei confronti della decisione assunta dal D.G., merita di essere sanzionata autonomamente. Per quanto riguarda la quantificazione della sanzione, questa appare senz’altro congrua. Infatti ai sensi dell’art. 38 del C.G.S. la condotta violenta in danno di altri calciatori, quale appunto quella posta in essere dal Carlesi, deve essere sanzionata con la squalifica minima di 3 giornate che, nel caso di specie, viene aggravata di una ulteriore giornata in ragione della ritardata uscita del calciatore dal campo dopo il provvedimento di espulsione. In ultimo è opportuno ricordare che la Società reclamante, in sede di audizione, ha evidenziato come la volontà di proporre reclamo fosse emersa dopo aver visto il video della gara, video che – a detta della Reclamante – avrebbe offerto una dinamica dei fatti diversa rispetto a quella risultante dagli atti ufficiali di gara. Invero in sede di gravame la A.S.D. Viaccia Calcio non ha prodotto alcun video, tuttavia il Collegio ritiene doveroso rammentare che laddove fosse stata effettuata una siffatta produzione, verosimilmente le relative immagini non sarebbero state utilizzabili ai fini del decidere. Infatti, ai sensi dell’art. 58 C.G.S., i mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati solo nei casi pervisti dall’ordinamento federale ovvero più specificatamente le riprese o i filmati devono necessariamente provenire da “operatori ufficiali dell’evento concessionari della Federazione o delle Leghe o titolari di accordi di ritrasmissione”, ciò al fine evidente di garantirne l’autenticità.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana respinge il reclamo avverso la squalifica del calciatore Carlesi Samuele e conferma l’addebito della relativa tassa ove già effettuato.

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