F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0160/CSA pubblicata del 29 Febbraio 2024 – U.S. Cures Calcio a 5
Decisione/0160/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0204/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Savio Picone - Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0204/CSA/2023-2024 proposto dalla società U.S. Cures Calcio a 5 in data 06.02.2024
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 553 del 31.1.2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza del 14 febbraio 2024 tenutasi in videoconferenza il dott. Savio Picone e udito l’avv. Mattia Ponzani.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Cures Calcio a 5 ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’inibizione fino al 14 marzo 2024 al dirigente Marco Calzetta, inflitta dal Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5 (cfr. Com. Uff. n. 553 del 31 gennaio 2024), in relazione alla gara Cures / New Real Rieti (under 19), disputata il 28 gennaio 2024.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Per ingiurie nei confronti dell’arbitro e perché, allontanato nel corso dell’incontro, si posizionava in tribuna persistendo nel suo comportamento”.
La società reclamante ha chiesto la riduzione della squalifica, per genericità della contestazione ed erronea interpretazione dei fatti.
A suo dire, infatti, il Calzetta si sarebbe limitato a chiedere spiegazioni all’arbitro in merito ad un fallo fischiato a calciatore della Cures, senza rivolgere alcuna offesa o ingiuria; in seguito, il Calzetta si sarebbe intrattenuto nella tribuna riservata ai tifosi (numerosi, oltre cinquanta) della squadra di casa; sarebbe inverosimile, al riguardo, che l’arbitro avesse potuto percepire le offese pronunciate proprio dal Calzetta, confuso tra i tifosi della Cures, molti dei quali vestiti con i colori della squadra; non ricorrerebbero, pertanto, i presupposti per l’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 36, secondo comme, C.G.S.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il giorno 14 febbraio 2024, è comparso l’avv. Mattia Ponzani ed il ricorso è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.
Si legge nel referto di gara che il Calzetta, espulso “(…) Dopo essere stato richiamato precedentemente, mi rivolgeva offese ingiuriose, abbandonando il campo passando dalla tribuna. Durante tutta la gara continuava a mantenere il suo modo irriguardoso, sia nei confronti del sottoscritto, che nei confronti della squadra avversaria. Durante l’intervallo tornava all’interno del recinto di gioco per rientrare nello spogliatoio con la squadra, venendo poi successivamente invitato ad uscire”.
Come è noto, alle risultanze dei documenti ufficiali di gara viene attribuito valore di piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati, secondo quanto stabilito dall’art. 61.1 C.G.S.; il valore probatorio privilegiato, riconosciuto dall’ordinamento sportivo al referto arbitrale, attiene all’accertamento di un fatto concreto, in relazione ad un’astratta pretesa punitiva; si tratta, come ben chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, “(…) di accertare: a) se un fatto si sia verificato, b) se
esso sia riferibile all’incolpato, c) se esso sia previsto dal sistema sanzionatorio ed in quale fattispecie astratta sia inquadrabile, d) quale sia, eventualmente, la sanzione giusta e proporzionata da applicare” (C.S.A., sez. un., 17 febbraio 2020 n. 51).
Orbene, non può darsi prova privilegiata di fatti e comportamenti illeciti, quando gli stessi non siano puntualmente descritti nel referto, come nella fattispecie qui controversa.
Gli ufficiali di gara non possono limitarsi a verbalizzare, in termini generici, l’utilizzo di espressioni ingiuriose da parte di tesserati o di spettatori presenti alla gara. Dal referto devono desumersi, con sufficiente dettaglio, l’identità degli autori e le concrete modalità delle condotte illecite (cfr., da ultimo, C.S.A., sez. III, 25 gennaio 2024 n. 124). D’altronde, soltanto in relazione ad una contestazione puntuale e specifica può esplicarsi, con pienezza ed effettività, il diritto di difesa dei tesserati dinanzi agli organi di giustizia sportiva.
La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, per quanto detto, è viziata da motivazione generica ed insufficiente, per la parte riguardante le ingiurie che il Calzetta avrebbe pronunciato nei confronti dell’arbitro.
Sussiste, viceversa, l’illecito disciplinare riferito alla permanenza del Calzetta nella tribuna e nel recinto di gioco, dopo la notifica dell’espulsione.
Come è noto, il paragrafo VII/12) dispone, per quanto qui rileva, che “(…) Tutti i tesserati, espulsi o allontanati dal terreno di gioco nel corso della gara, a seguito di provvedimento disciplinare, devono permanere fino al termine dell’incontro nella zona degli spogliatoi. L’eventuale inosservanza verrà menzionata dall’arbitro nel referto per le valutazioni di carattere sanzionatorio a carico del tesserato e della società di appartenenza”.
Sulla base di quanto precede, il reclamo è parzialmente accolto e l’inibizione è temporalmente rideterminata nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'inibizione fino al 20.02.2024.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Savio Picone Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce