FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 393/AA del 21/03/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da TORTOMASI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 479 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Francesco TORTOMASI, avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO TORTOMASI, Arbitro Effettivo della sezione AIA di Castelfranco Veneto (TV), appartenente all’Organo Tecnico Regionale, con funzione di Assistente Arbitrale ai sensi dell’art. 50 comma 2 Regolamento AIA, in violazione dell’art. 42 commi 1, 2, 3 lett. c), 4 lett. d), 4 lett. e) del Regolamento AIA nonché degli artt. 5, 6.2, 6.4 e 7.3 del Codice Etico e di Comportamento AIA, per avere lo stesso collaborato alla gestione della pagina del social network INSTAGRAM “i_am_rosanero”, riconducibile ai sostenitori della società sportiva del Palermo, in particolare per aver svolto dirette in live streaming dove sosteneva la squadra del Palermo, commentava le gare della società Palermo, effettuava interviste ai tifosi, effettuava servizio di commento nelle partite coinvolgenti la società del Palermo, commentava e forniva pubblicamente opinioni personali di sostenimento alla società Palermo, in occasione dei seguenti incontri del campionato di Serie C s.s. 21-22 e di Serie B s.s. 22-23: 1. PALERMO – TURRIS – del 19.02.2022; 2. PALERMO – VIBONESE del 05.03.2022; 3. PALERMO – PADOVA del 12.06.2022; 4. PALERMO – PERUGIA del 13.08.2022; 5. PALERMO – TERNANA del 27.02.2023; 6. PALERMO – MODENA del 17.03.2023;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco TORTOMASI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi e 20 (venti) giorni di sospensione per il Sig. Francesco TORTOMASI;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

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