F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0185/TFN – SD del 26 Marzo 2024 (motivazioni) – omissis – Reg. Prot. omissis/TFN-SD

Decisione/0185/TFNSD-2023-2024

omissis/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Amedeo Citarella – Componente

Andrea Giordano - Componente (Relatore)

Roberto Pellegrini – Componente

Maurizio Lascioli - Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza del 18 marzo 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. omissis  omissis, nei confronti del sig. omissis la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale del 30 dicembre 2023, a carico del sig. omissis , con riguardo alla invocata della violazione dell’articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’articolo 37 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere il medesimo richiesto il tesseramento presso la società omissis, per le stagioni 2021/22 e 2022/23, nonostante sullo stesso gravasse una condanna penale definitiva per reati omissis

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La fase istruttoria

Il procedimento è stato aperto all’esito dell’attività istruttoria ritualmente compiuta dalla Procura Federale, che ha dato avvio al procedimento all’esito dell’acquisizione della documentazione fornita dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di omissis, nonché dell’acquisizione, presso la omissis, della sentenza omissis, da cui risultava la sanzione accessoria omissis

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Le riunioni

Il giudizio è stato, dapprima, chiamato alla riunione del giorno 18 gennaio 2024, in seno alla quale questo Tribunale ha disposto un rinvio alla successiva riunione del 29 febbraio 2024, avendo il Collegio rilevato ex officio il mancato rispetto del termine di comparizione previsto dal Codice di Giustizia Sportiva.

Con ordinanza del 18 gennaio 2024, n. 47, la causa è stata quindi rinviata prima al 29 febbraio 2024 e, poi, al 18 marzo 2024.

Alla riunione del 18 marzo 2024, sono comparsi, per la Procura Federale, l’Avv. Massimo Adamo e per il sig. omissis, l’Avv. Mattia Cornazzani.

L’Avv. Adamo si è riportato all’atto di deferimento, chiedendo irrogarsi, nei confronti del deferito, la sanzione di anni 5 (cinque) di squalifica con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC; l’Avv. Cornazzani ha sottolineato la buona fede del proprio assistito, che avrebbe erroneamente creduto che la pena accessoria alla propria condanna penale avrebbe seguito le sorti della pena principale, dichiarata sospesa ex art. 163 c.p., per il resto rimettendosi alle valutazioni di questo Tribunale.

La decisione

Il deferimento è fondato e deve essere accolto nei termini che, di seguito, si espongono.

Emerge agli atti la mancata comunicazione, da parte del sig. omissis, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di allenatore per la società omissis, della condanna penale di cui alla sentenza della omissis omissis, res judicata (di conferma della pronuncia di prime cure del GUP presso il omissis - “ dichiara l’imputato colpevole dei reati a lui ascritti e unificati i fatti dal vincolo della continuazione, ritenuto più grave il fatto descritto al capo 1) di imputazione, qualificato il fatto ex art. 609 bis, u.c., concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, concessa la diminuente processuale, lo condanna alla pena di due anni di reclusione […] dispone l’interdizione perpetua dell’imputato da uffici di tutela e curatela nonché da qualunque incarico in scuole e uffici o istituzioni frequentate prevalentamente da minori”); cosa che ha consentito il tesseramento del medesimo omissis, per gli anni 2021-22 e 2022-23, pur in assenza dei presupposti che lo avrebbero legittimato.

Ora, l’articolo 4 CGS prevede, in piena sintonia con il Codice europeo di etica sportiva del 13-15 maggio 1992 (chiaro, quest’ultimo, nel fare del fair play un principio fondamentale, essenziale sia nell’attività sportiva stricto sensu sia, più latamente, nella complessiva gestione del settore sportivo), che “I soggetti di cui all’art. 2 sono tenuti all’osservanza dello Statuto, del Codice,delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probilità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”.

In consonanza con il disposto, l’articolo 37 del Regolamento del Settore Tecnico recita: “I Tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali. 1. Essi devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva e devono, nei rapporti con i colleghi, ispirare la loro condotta al principio della deontologia professionale […]”.

Il dettato dell’articolo 4, per come dimensionato – con riguardo alla peculiare posizione dei tecnici – dall’articolo 37 del Regolamento del Settore Tecnico, è espressione di una clausola generale, che, analogamente al lato canone della buona fede oggettiva (articoli 1175 e 1375 del codice civile), integra un polmone dell’ordinamento sportivo (v., ad es., Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Consultiva, 26 giugno 2018, n. 5: “L’ordinamento sportivo detta […] criteri particolarmente rigorosi per la valutazione del comportamento dei consociati, richiedendo l’adozione di una condotta di “specchiata qualità”. Il doveroso rispetto di principi etici, quali l’obbligo di lealtà, fair play, correttezza costituisce una regola cardine di tutto il movimento olimpico (dettata dall’ente esponenziale dello sport italiano e condivisa da tutte le Federazioni sportive italiane e dagli altri organismi di riferimento)”).

Come da autorevole insegnamento del Collegio di Garanzia dello Sport, i doveri di lealtà, correttezza e probità sono canoni valutativi del contegno dei tesserati; non sono suscettibili di essere individuati una volta per tutte, ma devono essere di volta in volta rielaborati in base alle complessive circostanze del caso concreto, così fissando e specificando precetti volutamente ampi e indicativi (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, 30 marzo 2015, n. 8).

Così, l’articolo 4 CGS consente di ricomprendere tutte quelle condotte che, ancorché non espressamente previste dall’ordito positivo, collidano con i valori ispiratori dell’attività sportiva.

Lealtà, correttezza e probità hanno, del resto, una portata tale da accompagnare l’intera vita sportiva dell’atleta o del tecnico, a partire dall’aurorale momento del tesseramento, nei rapporti con l’associazione e gli altri consociati.

La correttezza obbliga, prima di tutto, al clare loqui, l’onere di riferire, sin dal momento del tesseramento, tutte le circostanze idonee, anche in potenza, a incidere sulla legittima partecipazione al sodalizio.

Nell’ordinamento civile, grava sui consociati l’onere di serbare un comportamento improntato a lealtà e correttezza, assolvendo a un dovere di completezza e chiarezza (ad es., con riferimento agli articoli 1337 e 1338 del codice civile, sub specie di obbligo di comunicare alle parti tutte le cause di invalidità negoziale di cui si abbia o si debba avere conoscenza, Cass. civ., Sez. I, 12 maggio 2015, n. 9636).

Così, nel diritto dei contratti pubblici, la giurisprudenza ha valorizzato l’immanenza del principio del clare loqui, a propria volta espressione della buona fede precontrattuale, e tale da imporre agli operatori economici che concorrano a procedure evidenziali di dichiarare situazioni o eventi potenzialmente rilevanti ai fini del riscontro dell’effettivo possesso dei requisiti di ordine generale di partecipazione (Cons. St., sent. III, 5 settembre 2017, n. 4192; adde, con riguardo a diversa fattispecie, Cons. St., Sez. IV, sent. 2 agosto 2021, n. 5665).

La buona fede fa dialogare l’ordinamento sportivo con quello statale.

Come si legge nella giurisprudenza della Corte Federale dell’Appello, il clare loqui deve essere ricondotto a quell’universo di doveri di lealtà istituzionale e correttezza cui tutti i soggetti dell’ordinamento federale devono ispirare il proprio comportamento (in termini, Corte Federale d’Appello, Sez. I, decisione/0071/CFA-2021-2022).

Al momento del tesseramento, spetta alla persona fisica dichiarare tutto quanto possa, anche solo in potenza, rilevare ai fini dell’ingresso nella società sportiva (in termini, con riferimento all’omessa indicazione di condanne penali agli organi federali, Comm. disc. naz., 15 ottobre 2012, n. 31/CDN – spec. pag. 7 – e, analogamente, con riguardo a dichiarazioni non veritiere di fronte agli organi di giustizia sportiva, Comm. disc. naz., 23 ottobre 2008, n. 29/CDN); cosa vieppiù vera a fronte di condanne della gravità di quella a suo tempo inflitta al convenuto.

Omettere di dichiarare una condanna penale definitiva, per fattispecie criminose come quelle ex articoli  609- bis, 609- ter del codice penale, tali da determinare – come hanno fatto nel caso che ne occupa –  la pena accessoria dell’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori (articolo 609- novies del codice penale) significa esporre il sodalizio a rischi rilevanti, ostando all’attivazione di tutte le necessarie cautele (prime fra tutte, il diniego all’ammissione del soggetto) che concorrono alla dovuta salvaguardia dei tesserati (la rilevanza del tema trova, da ultimo, riflesso, nell’art. 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, a tenore del quale “Le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite, sentito il parere del CONI, devono redigere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione […]”).

Né ha efficacia scusante l’ignorantia legis, giammai invocabile ad alcun effetto, in assenza di cause che abbiano determinato in via oggettiva e inevitabile l’asseritamente mancata o falsa rappresentazione dei rilevanti precetti (Corte cost., 24 marzo 1988, n. 364), men che meno da parte di chi, come l’allenatore, deve essere costante esempio di disciplina e correttezza sportiva.

Tanto premesso, considerato il dettato dell’articolo 4 CGS, in combinato disposto con il successivo articolo 9; visto altresì l’articolo 12 CGS (“Gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e delle gravità dei fatti commessi”); valutate tutte le rilevanti circostanze fattuali, e considerate natura e gravità dei fatti contestati (anche con riferimento alla significatività della condanna in sede penale e alla peculiare posizione rivestita dal convenuto nell’ordinamento sportivo), il Tribunale ritiene equa la condanna del deferito alla sanzione di anni 5 (cinque) di squalifica.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del omissis omissis  la sanzione di anni 5 (cinque) di squalifica.

Così deciso nella Camera di consiglio del 18 marzo 2024.

         

IL RELATORE                                                                 IL PRESIDENTE

Andrea Giordano                                                              Carlo Sica

 

Depositato in data 26 marzo 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

 

 

 

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