DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2023/2024- seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 111 del 26.03.2024 – Campionato Serie D – Delibera – LICATA CALCIO – SIRACUSA CALCIO 1924
LICATA CALCIO - SIRACUSA CALCIO 1924
Il Giudice Sportivo, -esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla ASD LICATA CALCO con il quale si deduce l'irregolare svolgimento della gara in epigrafe, con conseguente richiesta di applicazione della sanzione della perdita della gara ex art. 10, co. 1, CGS, in ragione delle condotte illecite ed antisportive perpetrate da "un gruppo di sostenitori della squadra ospite" e culminate nel lancio di bombe carta, fumogeni e bottigliette pien d’acqua sul campo di gioco, una della quali “colpiva alla testa” il calciatore del Licata Calcio, Matteo Lanza, il quale veniva sostituito nel corso dell’intervallo e trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso dove gli veniva refertato "trauma cranica" con diagnosi di 7 giorni; -lette le controdeduzioni fatte pervenire dal SIRACUSA CALCIO 1924 SSD ARL, con le quali si chiede il rigetto del reclamo, in quanto illegittimo ed infondato, e se ne evidenzia la strumentalità, atteso che da esso emerge un quadro lacunoso e non del tutto coerente con lo stato dell’arte, nella misura in cui Codesto Giudice Sportivo ha già sanzionato le condotte oggetto di reclamo ai sensi dell’art. 10, co. 2 del CGS e che tale decisione è stata impugnata dal sodalizio resistente innanzi alla Corte Sportiva d’Appello nazionale, terza sezione, la quale ha disposto con ordinanza la trasmissione degli atti alla procura federale per ulteriori accertamenti istruttori. - ribadito come la ricostruzione offerta dal referto arbitrale e dagli atti ufficiali di gara è coerente nel ricondurre gli atti illeciti ed antisportivi, incluso il lancio che colpiva un calciatore del Licata accasciatosi al suolo, alla responsabilità dei sostenitori del Siracusa, ragion per cui codesto Giudice sportivo ha già sanzionato le medesime condotte con CU 105 del 12 marzo 2024, - rilevato l'insondabilità della tesi che tenta di far discendere dall’infortunio occorso al calciatore Lanza - in quanto diretta conseguenza del lancio della bottiglia ad opera dei sostenitori – “l’impossibilità di assicurare la regolare effettuazione della gara” ovvero, per tale via, pervenire ad una dichiarazione di “irregolare svolgimento della gara”, anche in ragione dell’espresso tenore dell'art. 10, comma 2 CGS, ai sensi del quale "Non si applica la punizione sportiva della perdita della gara qualora si verifichino fatti o situazioni, imputabili ad accompagnatori ammessi nel recinto di giuoco o sostenitori della società, che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società.";
P.Q.M.
Delibera: 1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: ASD LICATA CALCO - SIRACUSA CALCIO 1924 SSD ARL 0 - 5; 3) di addebitare sul conto della ASD LICATA CALCO la tassa di reclamo.