F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0186/CSA pubblicata del 2 Aprile 2024 – Sig. Alessandro Battisti
Decisione/0186/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0247/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Savio Picone - Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0247/CSA/2023-2024, proposto dal Sig. Alessandro Battisti in data 13.03.2024,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 100 del 05.03.2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza del 18 marzo 2024, tenutasi in videoconferenza, il dott. Savio Picone e uditi l’avv. Flavia Tortorella e il sig. Alessandro Battisti.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il reclamante Alessandro Battisti, dirigente addetto all’arbitro del Tivoli Calcio 1919, chiede l’annullamento della sanzione dell’inibizione fino al 30 luglio 2024, inflitta dal Giudice Sportivo con Com. Uff. n. 100 del 5 marzo 2024, in relazione alla gara Tivoli Calcio 1919 / U.S. Campobasso 1919 (Campionato Nazionale Dilettanti – Serie D – Girone F), disputata il 3 marzo 2024.
Il Giudice Sportivo, con la decisione impugnata, ha così motivato: “Per avere, nel corso del primo tempo, invitato i propri tesserati ad abbandonare il terreno di gioco in segno di protesta nei confronti del Direttore di gara. Nella circostanza si avvicinava alla panchina della squadra avversaria con fare minaccioso insultandone i componenti. Alla notifica del provvedimento disciplinare si portava a distanza ravvicinata dell'Arbitro e di un suo Assistente con fare minaccioso e nell'abbandonare il terreno di gioco si avvicinava all'allenatore della squadra avversaria con fare intimidatorio profferendo espressione offensiva ai tesserati avversari (R AA)”.
Il reclamante ha chiesto la riduzione della sanzione, non contestando le risultanze del referto arbitrale.
In sintesi, afferma di non aver tenuto una condotta intimidatoria o violenta nei confronti degli ufficiali di gara; di aver invitato ironicamente i calciatori della propria squadra ad abbandonare il campo, in segno di protesta; di aver pronunciato espressioni ingiuriose soltanto in conseguenza delle provocazioni subite, sia prima che dopo l’espulsione, dai tesserati presenti sulla panchina avversaria.
La condotta descritta nel referto di gara potrebbe, nella peggiore delle ipotesi, essere definita come irriguardosa e, quindi, sarebbe inquadrabile nella fattispecie prevista dall’art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S., punibile, salvo attenuanti, con due mesi di inibizione.
Chiede, in subordine, l’applicazione dell’istituto della continuazione e delle circostanze attenuanti, ai fini della riduzione della sanzione.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il giorno 18 marzo 2024, sono comparsi l’avv. Flavia Tortorella ed il sig. Alessandro Battisti ed il ricorso è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso deve essere accolto.
Si legge nel rapporto del primo assistente: “(…) Al 28' del 1° tempo segnalavo all'arbitro che il dirigente addetto all'arbitro della società Tivoli, Sig. Battisti Alessandro, in seguito all'annullamento della rete della propria squadra, invitava prima i giocatori e componenti della propria panchina ad abbandonare il terreno di gioco in segno di protesta, per poi portarsi nei pressi della panchina ospite con fare minaccioso, insultandone i componenti ripetutamente. Dopo la notifica dell'espulsione, prima di abbandonare il terreno di gioco, assumeva un atteggiamento minaccioso nei miei confronti e dell'arbitro, portandosi a distanza ravvicinata, accennando verso di noi un movimento con la testa e con il corpo atto ad intimidirci. Infine, mentre abbandonava il terreno di gioco, si portava davanti alla panchina avversaria avvicinandosi all'allenatore della squadra ospite con fare minaccioso e simulando di dargli una testata, per poi insultare gli altri componenti della panchina con le seguenti parole: pezzi di merda”.
Ai fini della decisione della presente controversia, l’art. 36, secondo comma, C.G.S. (nel testo modificato per effetto del Com. Uff.n. 165/A del 20 aprile 2023) prevede la sanzione minima della inibizione per due mesi, a carico dei dirigenti responsabili di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Tale è da considerarsi, senza dubbio, quella addebitata al Battisti, stando alla puntuale descrizione desumibile dal rapporto scritto dell’assistente dell’arbitro.
A tanto deve aggiungersi, a carico del Battisti, la sanzione per condotta gravemente antisportiva nei confronti dell’allenatore e dei calciatori della squadra avversaria, per la quale l’art. 39, terzo comma, C.G.S. prevede la sanzione minima della inibizione per un mese.
La pena complessiva, per la condotta irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara e per le espressioni ingiuriose nei confronti degli avversari, può essere pertanto ridotta alla inibizione per tre mesi, applicando il minimo edittale previsto dalle norme innanzi richiamate.
Nella specie, il Collegio non ravvisa i presupposti per l’applicazione di ulteriori e differenti circostanze attenuanti, ai sensi dell’art. 13 C.G.S., idonee a determinare una riduzione della squalifica.
Ne discende l’accoglimento del reclamo.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'inibizione fino al 05.06.2024.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Savio Picone Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce