F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0191/CSA pubblicata del 9 Aprile 2024 – Sig. Sorrentino Gianmarco
Decisione/0191/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0258/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Andrea Galli - Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 0258/CSA/2023-2024, proposto dal Sig. Sorrentino Gianmarco in data 14.03.2024;
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 105 del 12.03.2024;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 25.03.2024, l’Avv. Andrea Galli e udito il Sig. Sorrentino Gianmarco;; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il Sig. Gianmarco Sorrentino ha proposto reclamo avverso la sanzione inflittagli dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND (cfr. Com. Uff. n. 105 del 12.03.2024), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, girone D, Sant’Angelo / Forlì Srl del 10.03.2024.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto al reclamante la sanzione della inibizione fino al 12.05.2024 “Per avere rivolto espressioni offensive nei confronti della Terna Arbitrale.”
Il reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogatagli rispetto al comportamento da lui tenuto nella circostanza per cui è causa, chiedendone la revoca per carenza assoluta di motivazioni e, in via assolutamente gradata, applicare tutte le possibili attenuanti del caso.
Secondo il Sig. Sorrentino l’unica affermazione che sarebbe stata da lui rivolta all'arbitro sarebbe stata rivolta con tono pacato all’Arbitro invitandolo a dargli del lei e non del tu, senza alcuna connotazione offensiva e che le frasi refertate dalla terna arbitrale sarebbero frutto di pura invenzione e mai riferite dal reclamante, che si sarebbe limitato a chiedere delucidazioni in ordine a talune decisioni assunte nel corso della gara.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 25 marzo 2024 è stato udito il reclamante Sorrentino, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.
Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta, secondo la segnalazione Assistente dell'arbitro n°1, che “Al 45 del 1 tempo, al rientro delle squadre negli spogliatoi, il Sig. Gianmarco Sorrentino, dirigente accompagnatore del Sant’Angelo Lodigiano (già in precedenza richiamato), mi chiedeva spiegazioni circa una situazione di gioco avvenuta pocanzi. Lo stesso si dimostrava non aperto al dialogo e si rivolgeva nei confronti miei - e della terna - con le seguenti parole non accetto queste spiegazioni, dovete portare rispetto, non avete rispetto merde. Mi dovete dare del lei, voi non siete un cazzo di nessuno. In seguito a ciò, l'AE su mia indicazione espelleva il Sig. Sorrentino.”
La condotta come sopra refertata, risulta sanzionabile nei termini stabiliti dal Giudice di prime cure, per l’indubitabile contenuto irriguardoso, nonché ingiurioso delle espressioni proferite dal tesserato, ed in ragione della modifica apportata all’art.36 del C.G.S. con Comunicato Ufficiale n.165/A del 20.04.2023, peraltro non ravvisandosi la ricorrenza di alcun requisito per l’applicabilità delle invocate attenuanti.
Ne consegue che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua e condivisibile e va quindi confermata.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Galli Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce