F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0194/CSA pubblicata del 9 Aprile 2024 – Ravenna Football Club 1913 S.S.D. a R.L.

 

Decisione/0194/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0254/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa - Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Stefano Agamennone - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0254/CSA/2023-2024, proposto dalla società Ravenna Football Club 1913 S.S.D. a R.L. in data 18.03.2024;

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 105 del 12.03.2024;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 25.03.2024, l’Avv. Stefano Agamennone e udito l’Avv. Francesca Auci per la reclamante.

Ritenuto in fatto ed considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Ravenna Football Club 1913 S.S.D. a R.L. in data 18.03.2024 ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per cinque gare effettive inflitta al calciatore Gianmaria Rossi, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, in relazione alla gara del campionato di serie D girone D, Ravenna Football Club 1913 S.S.D./Aglianese Calcio 1923 del 13.03.2024.

Con la predetta decisione il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere rivolto frasi blasfeme ed espressioni irriguardose nei confronti della Terna Arbitrale”.

Il Sig Gianmaria Rossi è stato espulso su segnalazione di un AA.

E’ scritto nel referto di gara “Al 17 s.t. richiamo l’attenzione dell’AR in quanto il Sig. Rossi Gianmaria n. 22 della soc. Ravenna che risiedeva in panchina, dopo una decisione arbitrale, si alzava dalla panchina ed entrava sul terreno di gioco urlando contro la terna arbitrale siete degli incapaci, era da ammonizione il fallo che avete fischiato. Rovinate sempre tutto. Incapaci e stupidi! Il tutto accompagnato da frasi blasfeme.”

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto di “ rideterminare la sanzione della condotta del signor Rossi”.

Secondo la soc Ravenna Football Club i fatti descritti dall’assistente dell’arbitro “nella loro succinta descrizione non consentono di contestualizzare tutti gli eventi che hanno invece caratterizzato la condotta del Signor Rossi”. Il calciatore avrebbe “proferito espressioni di disappunto ma, di queste, solo la prima era rivolta all’operato dell’arbitro, le altre erano nei confronti dei compagni”.  I termini ed i modi sarebbero stati inadeguati ma il Rossi ha inconsapevolmente ritenuto che avrebbero potuto “sbloccare” i compagni. Espressioni, in ogni caso però, mai rivolte alla terna arbitrale alla quale, invece, aveva già prima esposto il proprio disappunto in termini severi, ma non certo tali da giustificare una sanzione superiore al minimo edittale previsto dall’arti. 36 CGS.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 25 marzo 2024, il ricorso è stato   ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto per quanto riguarda la misura della sanzione inflitta.

Nel comportamento tenuto dal Sig Rossi Gianmaria, infatti, è senz’altro da ravvisare una condotta irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, che l’art 36 comma 1 lett. a) del C.G.S. sanziona, nella misura minima, con la squalifica per quattro giornate. Relativamente alle frasi blasfeme, invece, c’è da rilevare che, non essendo state riportate nel referto le espressioni profferite dal Rossi, è precluso a questa Corte di poter valutare la portata e la natura delle stesse.

Sulla base di quanto precede, la giornata di squalifica comminata dal Giudice sportivo ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. a, C.G.S., deve essere annullata.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 4 (quattro) giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Stefano Agamennone                                              Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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