FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 407/AA del 04/04/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PELUSO B PELUSO A GAGLIONE ONCIA ASD PELUSO ACADEMY

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 388 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Biagio PELUSO, Antonio PELUSO, Michele GAGLIONE ed Enrico ONCIA, e della società ASD PELUSO ACADEMY, avente ad oggetto la seguente condotta:

BIAGIO PELUSO, all’epoca dei fatti Presidente della Peluso Academy, in violazione: a) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Peluso Academy, consentito, e comunque non impedito, che il sig. Michele Gaglione partecipasse in qualità di dirigente della Peluso Academy alla gara Genoa – Peluso Academy del 9 settembre 2023, valevole per il Torneo internazionale "Ravenna Top Cup", senza provvedere al suo previo regolare tesseramento e nonostante il medesimo fosse già tesserato in qualità di presidente della società Sporting Avella; b) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Peluso Academy, consentito, e comunque non impedito, che i sig.ri Antonio Peluso e Enrico Oncia partecipassero in qualità di dirigenti della Peluso Academy alla gara Genoa – Peluso Academy del 9 settembre 2023, valevole per il Torneo internazionale "Ravenna Top Cup", senza provvedere al loro previo regolare tesseramento;

ANTONIO PELUSO, Allenatore Uefa B, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società Peluso Academy, in violazione: a) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso partecipato, in qualità di dirigente della Peluso Academy, alla gara Genoa – Peluso Academy del 9 settembre 2023, valevole per il Torneo internazionale "Ravenna Top Cup", senza averne titolo poiché non tesserato per la predetta società; b) dell'art. 4, comma 1, per avere il medesimo, al termine della gara Genoa – Peluso Academy del 9 settembre 2023, valevole per il Torneo internazionale "Ravenna Top Cup", omesso di intervenire per salvaguardare l'incolumità del direttore di gara che veniva aggredito fisicamente da due soggetti riconducibili alla società Peluso Academy (il padre del calciatore della Peluso Academy, sig. Comotti Manuel, ed altro soggetto, non identificato, munito di "pass tecnico") ed omesso di provvedere alla loro identificazione a fronte della relativa richiesta dell'arbitro;

MICHELE GAGLIONE, all'epoca dei fatti presidente della Sporting Avella e soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società Peluso Academy, in violazione: a) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso partecipato, in qualità di dirigente della Peluso Academy, alla gara Genoa – Peluso Academy del 9 settembre 2023, valevole per il Torneo internazionale "Ravenna Top Cup", senza averne titolo poiché non tesserato per la predetta società e nonostante fosse tesserato in qualità di presidente della società Sporting Avella; b) dell'art. 4, comma 1, per avere il medesimo, al termine della gara Genoa – Peluso Academy del 9 settembre 2023, valevole per il Torneo internazionale "Ravenna Top Cup", omesso di intervenire per salvaguardare l'incolumità del direttore di gara che veniva aggredito fisicamente da due soggetti riconducibili alla società Peluso Academy (il padre del calciatore della Peluso Academy, sig. Comotti Manuel, ed altro soggetto, non identificato, munito di "pass tecnico") ed omesso di provvedere alla loro identificazione a fronte della relativa richiesta dell'arbitro;

ENRICO ONCIA, Allenatore Uefa B, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società Peluso Academy, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso partecipato, in qualità di dirigente della Peluso Academy, alla gara Genoa – Peluso Academy del 9 settembre 2023, valevole per il Torneo internazionale "Ravenna Top Cup", senza averne titolo poiché non tesserato per la predetta società;

ASD PELUSO ACADEMY, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere rispettivamente dal sig. Biagio Peluso e dai soggetti che svolgevano attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società Peluso Academy, sig.ri Antonio Peluso, Michele Gaglione ed Enrico Oncia, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Biagio PELUSO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD PELUSO ACADEMY, e dai Sig.ri Antonio PELUSO, Michele GAGLIONE e Enrico ONCIA;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Biagio PELUSO, 80 (ottanta) giorni di squalifica per il Sig. Antonio PELUSO, 80 (ottanta) giorni di inibizione per il Sig. Michele GAGLIONE, 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Enrico ONCIA, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ASD PELUSO ACADEMY;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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