FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 432/AA del 10/04/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ANTOGNELLI USD S. ARCANGELO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 783 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Mauro ANTOGNELLI e della società U.S.D. S. ARCANGELO, avente ad oggetto la seguente condotta:

MAURO ANTOGNELLI, iscritto nell’albo dei tecnici, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società U.S.D. S. Arcangelo, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a quanto disposto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, a seguito della pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 132 del 14 febbraio 2024 del Comitato Regionale Umbria con il quale sono stati resi noti i provvedimenti del Giudice Sportivo relativi alla gara S. Arcangelo - Passignano disputata in data 11 febbraio 2024 e valevole per il girone B del campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Umbria, a mezzo di un “post” pubblicato in data 15 febbraio 2024, alle ore 05.52, sul profilo personale del social network “Facebook”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro del citato incontro;

U.S.D. S. ARCANGELO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Mauro Antognelli; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mauro ANTOGNELLI e dal Sig. Roberto STORTINI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S.D. S. ARCANGELO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 50 (cinquanta) giorni di squalifica per il Sig. Mauro ANTOGNELLI, e di € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda per la società U.S.D. S. ARCANGELO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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