F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0108/CFA pubblicata il 18 Aprile 2024 (motivazioni) – U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l.

Decisione/0108/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0107/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Lombardo – Componente

Vincenzo Barbieri – Componente

Mauro Mazzoni – Componente

Domenico Luca Scordino - Componente (Relatore)

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0107/CFA/2023-2024 proposto dalla società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l. in data 14.03.2024;

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare n. 0168/TFNSD-2023-2024 del 07.03.2024;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 09.04.2024, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Domenico Luca Scordino; uditi l’Avv. Eduardo Chiacchio per la società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l. nonché il Dott. Luca Scarpa e l’Avv. Angela De Michele per la Procura Federale; è presente altresì il Dott. Filippo Marra Cutrupi;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto n. 19239/642pf23-24/GC/blp del 2 febbraio 2024, la Procura federale deferiva innanzi al Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare:

- il sig. Molinaro Andrea, quale Presidente del C.d.A. della US Alessandria Calcio 1912 Srl, dal 6 dicembre 2023: per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 18 dicembre 2023, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2023;

- la società US Alessandria Calcio 1912 Srl, alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o interesse era espletata l’attività sopra contestata per: a) responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, della società US Alessandria Calcio 1912 Srl; b) responsabilità propria, ai sensi l’art. 33, comma 4, del CGS, in relazione all’art. 85, lett. C), par. V delle NOIF, che pone gli obblighi in esame a carico anche alle società in modo diretto.

Era accaduto che la menzionata società US Alessandria Calcio 1912 Srl non avesse effettuato, entro le scadenze federali disciplinate dall’art. 85, lett. C), par. V delle NOIF: (i) il versamento delle ritenute Irpef relative alla mensilità di settembre 2023 per un importo pari a 16.446,38 euro; (ii) il versamento delle rate delle ritenute Irpef relative al piano di rateazione in essere, di cui all’art. 1, comma 160 della L. n. 197/2022, in scadenza nel bimestre settembre-ottobre 2023 per un importo pari a 80.004,66 euro; nonché (iii) il versamento dei contributi Inps relativi alla mensilità di ottobre 2023 per un importo pari a 47.825,00 euro.

I mancati pagamenti appena richiamati erano oggetto di apposita segnalazione effettuata in data 17 gennaio 2024 (prot. n. 210/2024) dalla Co.Vi.So.C. alla Procura federale.

A valle di una simile segnalazione, la Procura federale avviava quindi il proprio procedimento disciplinare e, con atto del 2 febbraio 2024, provvedeva a deferire il sig. Andrea Molinaro, legale rappresentante della US Alessandria Calcio 1912 Srl, nonché la medesima società US Alessandria Calcio 1912 Srl.

Con la decisione del 7 marzo 2024, qui gravata, il Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare “irroga[va] le seguenti sanzioni: - nei confronti del sig. Andrea Molinaro, mesi 1 (uno) di inibizione; - nei confronti della società US Alessandria Calcio 1912 Srl, punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva”.

Nella propria motivazione, il Tribunale così statuiva: “[d]alle risultanze dell’attività di controllo svolta dalla Co.Vi.So.C., compendiata nella segnalazione del 17 gennaio 2024, emerge […] che i deferiti non hanno provveduto, nei termini di legge e, dunque, entro il 18 dicembre 2023, al versamento delle ritenute Irpef relative al mese di settembre 2023, per un importo di 16.446,38, al versamento delle rate delle ritenute Irpef relative al piano di rateazione di cui all’art. 1, comma 160 della L. n. 197/2022, in scadenza nel bimestre settembre-ottobre 2023, per un importo pari a 80.004,66, e al versamento dei contributi Inps relativi al mese di ottobre 2023, per un importo pari a 47.825,00. Tali pacifiche circostanze non sono state, del resto, neppure contestate dai deferiti, i quali si sono limitati, al fine di ottenere una sanzione al di sotto del minimo edittale, a sostenere che, nel caso di specie, non sussisterebbe una ipotesi di omesso versamento degli oneri fiscali e previdenziali, ma di mancato completamento del pagamento nei termini”.

Proprio a tale ultimo proposito, il Tribunale segnalava allora che “che ai fini della sussistenza della responsabilità disciplinare, non vi è differenza tra l’omesso pagamento o il pagamento parziale. Secondo la giurisprudenza federale, in particolare, l’art. 33, comma 4, lett. b, del CGS […] letto in combinato disposto con l’art. 85, lett. C), par. V delle NOIF, non stabilisce che la violazione debba riguardare l’intero bimestre, trovando pertanto la norma applicazione anche laddove la violazione sia riferita a uno solo dei mesi che compone il bimestre (Decisione S.U. 108/CFA-2022-2023). Di conseguenza, non può avere alcun rilievo la circostanza che si sia in presenza di un pagamento non completo in quanto riferibile solo ad uno dei due mesi che compongono il bimestre (nel caso di specie, ottobre per quel che riguarda l’Irpef e settembre per quel che riguarda l’Inps). Alla medesima conclusione si perviene anche laddove si volesse ritenere che il pagamento parziale dedotto dai deferiti riguardasse non uno dei mesi che compongono il bimestre, ma una parte delle ritenute Irpef relative al mese di settembre 2023 e una parte dei contributi Inps relativi al mese di ottobre 2023. In altri termini, laddove i deferiti avessero voluto sostenere di aver pagato solo una parte delle ritenute Irpef maturate nel mese di settembre e solo una parte dei contributi Inps maturati nel mese di ottobre. Anche in questo caso, difatti, le succitate norme, ai fini della sussistenza della responsabilità disciplinare, non fanno alcuna distinzione tra omesso o parziale pagamento”.

Quanto alla sanzione, infine, il Tribunale sottolineava l’esigenza di contemperarne la misura tenuto conto della violazione effettivamente solo parziale della norma.

Alla luce quindi dei principi di adeguatezza, ragionevolezza e proporzionalità della pena (cfr. ancora la decisione CFA S.U. 108/CFA-2022-2023), il Tribunale riteneva, nei confronti della società US Alessandria Calcio 1912 Srl, “congrua la sanzione nella misura richiesta dalla Procura federale, alla luce del fatto che i due mancati pagamenti hanno riguardato, all’interno del bimestre, un mese di Irpef e un mese di Inps, così ragguagliandosi la sanzione alla metà del minimo edittale bimestrale: cioè un punto per ciascun mese”.

Avverso la decisione del Tribunale federale propone ora reclamo la U.S. Alessandria Calcio 1912 Srl.

Resiste con memoria la Procura federale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La U.S. Alessandria Calcio 1912 Srl si affida a due motivi di ricorso.

Sostiene innanzitutto la reclamante, con il primo motivo di reclamo, che le violazioni contestate configuravano mancati pagamenti parziali e non violazioni integrali della norma. Inoltre, ciascun mancato pagamento (parziale) si riferiva ad un solo mese del bimestre disciplinato dall’art. 85, lett. C), par. V delle NOIF e non all’intero bimestre.

Posto, peraltro, che la sanzione doveva considerarsi unitaria anche in caso di plurime violazioni ricadenti sullo stesso periodo temporale (uno dei bimestri disciplinati dall’art. 85, lett. C), par. V delle NOIF), il Tribunale aveva errato nell’operare i propri calcoli di adeguatezza, ragionevolezza e proporzionalità partendo da una richiesta iniziale della Procura federale di 4 punti di penalizzazione.

La circostanza che la violazione relativa all’omesso versamento Irpef  doveva dirsi limitata “ad una parte” degli importi mensili dovuti (e non era invece relativa ad un intero mese e tanto meno all’intero bimestre) e l’ulteriore circostanza che la violazione relativa all’omesso versamento Inps  doveva dirsi limitata “ad una parte” degli importi mensili dovuti (e non invece relativa ad un intero mese e tanto meno all’intero bimestre) dovevano condurre il Tribunale a considerare una sanzione edittale di partenza di due punti al massimo e non quattro.

Applicando su tale sanzione (due punti e non quattro) i ragionamenti attenuanti richiamati dallo stesso Tribunale (tratti, in particolare, dalla decisione CFA S.U. 108/CFA-2022-2023), si sarebbe dovuti giungere ad applicare una sanzione costituita dalla sola ammenda. Al più, si sarebbe potuti giungere ad un (1) solo punto in classifica.

Sostiene, inoltre, la U.S. Alessandria Calcio 1912 Srl, con il secondo motivo di ricorso, che la sanzione appare sproporzionata anche in riferimento al (mancato) riconoscimento della buona fede che accompagnava l’operato della società.

Alla società, invero, non poteva contestarsi un vero e proprio omesso pagamento posto che nel periodo di riferimento (settembreottobre) risultavano corrisposte “buona parte delle ritenute e dei contributi” dovuti. Si doveva quindi ammettere che la società avesse operato in buona fede, con la conseguenza di doversi comunque ridurre la sanzione anche solo per tale ragione.

I suddetti motivi di reclamo, che per evidente connessione tra loro possono essere trattati congiuntamente, non meritano accoglimento.

Appare innanzitutto acclarato il fatto che l’omesso versamento disciplinato dall’art. 85, lett. C), par. V delle NOIF vi sia stato.

Anche a volersi prescindere dalla rateazione di cui all’art. 1, comma 160 della L. n. 197/2022, in scadenza nel bimestre settembreottobre, è certo che la società non ha provveduto al versamento di quanto dovuto per ritenute Irpef e contributi Inps con riguardo al secondo bimestre settembre-ottobre 2023.

Una simile violazione, ancorché non integrale e ancorché solo relativa ad una sola delle mensilità ricadenti nel bimestre settembreottobre (recte: una sola mensilità per l’Irpef e una sola mensilità per i contributi Inps), comporta per certo l’applicazione dell’art. 33, comma 4, lett. b), del CGS.

Il dettato della previsione normativa ora richiamata non appare soggetto ad interpretazioni che ne limitino la portata.

L’art. 33, comma 4, lett. b) CGS prevede, infatti, che “Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare: […] b) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo secondo bimestre (1° settembre31 ottobre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica”.

L’espressione utilizzata – “il mancato versamento delle suddette competenze [cioè le ritenute Irpef e i contributi Inps] relative alle mensilità” del bimestre – comporta quale elemento costitutivo della violazione la correlazione tra competenze non pagate e mensilità di riferimento (del bimestre considerato).

Al tempo stesso, una simile espressione (“il mancato versamento delle suddette competenze”), non soffrendo eccezioni espresse, comporta la rilevanza sia di un mancato pagamento parziale (relativamente ad un solo mese), sia ancora di un mancato pagamento concernente una delle citate voci e non entrambe.

L’interpretazione seguita dal Tribunale di primo grado, dunque, non merita alcuna censura.

Del pari, deve essere confermata la giurisprudenza di questa Corte (in particolare CFA S.U. 108/CFA-2022-2023), richiamata dal Tribunale, secondo la quale, ai fini della sussistenza della responsabilità disciplinare di cui all’art. 33, comma 4, lett. b, del CGS, non vi è differenza tra l’omesso pagamento o il pagamento parziale.

Né l’art. 85, lett. C), par. V delle NOIF, né ancora il citato art. 33, comma 4, CGS, né infine la lettura combinata di tali disposizioni portano a ritenere che la violazione debba riguardare l’intero bimestre, trovando pertanto la norma applicazione anche là ove la violazione sia riferita a uno solo dei mesi che compone il bimestre (in argomento si veda anche la recente decisione n. 177/TFNSD/2023-2024 del 18 marzo 2024).

Irrilevante è poi la dedotta buona fede della società. Va anzitutto premesso che la sanzione effettivamente irrogata è stata contenuta nel minimo edittale, addirittura attraverso un ragionamento che ha portato la doppia violazione (sussistente) a pesare meno del minimo (un punto per ciascuna mensilità non integralmente saldata, anziché due punti per ciascuna violazione). In ogni caso, è la stessa prospettazione della reclamante a non poter essere condivisa.

In primo luogo, infatti, non è chiarito per quale ragione uno stato di “totale confusione, anche documentale, [della reclamante] sia sotto il profilo ordinario che per quello federale, acuito dalle battaglie intestine interne” (così descritto a pag. 6 del reclamo), dovesse essere valorizzato in termini di riduzione della sanzione (e non paradossalmente in senso di aggravamento della sanzione medesima). In secondo luogo, se pure è vero che il sig. Andrea Molinaro è divenuto presidente del C.d.A. della US Alessandria Calcio 1912 Srl solo in data 6 dicembre 2023, è anche vero che il medesimo sig. Molinaro era stato nominato consigliere di amministrazione della società già il 23 novembre 2023. Ancorché privo di poteri sino appunto al successivo 6 dicembre, è allora inesatto ritenere che lo stesso sig. Molinaro non fosse nella condizione di essere per tempo edotto dei termini federali cui la società andava incontro.

In conclusione, neppure la buona fede soggettiva dedotta dalla reclamante, ove pure sussistente, può consentire di ridurre ulteriormente la sanzione irrogata dal Tribunale.

In definitiva, il reclamo deve essere respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Domenico Luca Scordino                                        Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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