F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0195/TFN – SD del 17 Aprile 2024 (motivazioni) – Paul Parisi – Reg. Prot. 179/TFN-SD

Decisione/0195/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0179/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Leopoldo Di Bonito – Componente

Valentina Ramella - Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata l'11 aprile 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 23248/467pf 23-24 GC/CASM/ep del 18 marzo 2024, nei confronti del sig. Paul Parisi, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto Prot. 23248/467pf 23-24 GC/CASM/ep del 14.3.2024, il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare il signor Paul Parisi, all’epoca dei fatti arbitro effettivo in forza alla Sezione AIA di Saronno, per rispondere della violazione dell’art. 42, commi 1, 2 e 3 lett. c) del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri, nonché degli artt. 5 e 6.1 del Codice Etico e di Comportamento AIA per avere - nel supplemento di rapporto allegato al referto arbitrale relativo alla gara Rhodense SSDARL - FC Laveno Mombello, disputata il 22.10.2023 e valevole per il girone A del Campionato Promozione Femminile del Comitato Regionale Lombardia - riportato una circostanza non corrispondente al vero secondo la quale, al termine della gara, uscito dagli spogliatoi, un dirigente della società FC Laveno Mombello, di seguito identificato nell’allenatore della stessa, sig. Carlos Javier Salvi, a seguito di una discussione, lo avrebbe colpito sul petto provocandogli dolore.

La fase istruttoria

L’indagine, avente ad oggetto “Accertamenti in ordine al contenuto del referto redatto dall’arbitro Paul Parisi in occasione della gara Rhodense – FC Laveno Mombello del 22 ottobre 2023”, traeva origine dalla trasmissione alla Procura Federale, in data 14.11.2023, di un esposto a firma del Presidente della società F.C. Laveno Mombello nel quale si lamentava la falsità del contenuto del supplemento di referto della gara disputata, in data 22.10.2023, tra detta società e la Rodhense SSDARL. In particolare, per quanto rileva ai fini del presente procedimento, si denunciava la falsità dell’episodio, riportato nell’atto a firma dell’odierno deferito, afferente un colpo subito da un dirigente della società Laveno Mombello, successivamente identificato nell’allenatore della squadra femminile.

Nel corso delle indagini preliminari veniva acquisita documentazione relativa alla posizione dei soggetti coinvolti nei fatti esposti e venivano auditi i dirigenti di entrambe le compagini presenti ai fatti, nonché l’odierno deferito.

Notificata la comunicazione di conclusione indagini, l’indagato depositava memoria contestando ogni addebito e confermando quanto riportato nel supplemento di referto in contestazione.

All’esito delle indagini preliminari veniva emesso il deferimento nei confronti dell’odierno incolpato.

La fase predibattimentale

Fissato il dibattimento, il deferito non depositava ulteriori scritti difensivi.

Il dibattimento

All’udienza del 11 aprile 2024, tenutasi in modalità videoconferenza, sono comparsi per la Procura Federale l’Avv. Alessandro D’Oria, il signor Massimo Simone Parisi, genitore esercente la responsabilità genitoriale sul deferito minorenne, nonché il deferito personalmente.

Il rappresentante della Procura si è riportato all’atto di deferimento e ha concluso per l’affermazione di responsabilità dell’incolpato e l’irrogazione della sanzione di cui al verbale d’udienza.

Ha preso quindi la parola il signor Massimo Simone Parisi, il quale ha dato atto del fatto che il deferito, preso atto dell’errore commesso, si è scusato mediante lettera con gli interessati. Ha sottolineato altresì che la condotta contestata, attribuibile a suo avviso anche alla giovane età del figlio, non ha giustificazione alcuna e non è “congrua” rispetto alla divisa indossata. Ha quindi concluso affinchè il Tribunale, valutati i fatti, contenga la sanzione rispetto alla richiesta della Procura.

La decisione

Il Tribunale, letti gli atti e sentite le parti comparse, osserva.

È noto, per gli operatori di giustizia FIGC, che questo Tribunale, a partire dalla decisione n. 0190/TFNSD-2022-23, successivamente confermata in dieci decisioni con più ampie argomentazioni, ha affermato la propria incompetenza, essa spettando al Tribunale Federale territorialmente competente trattandosi di giudizi non riguardanti arbitri o questioni nazionali, come è proprio di un Tribunale Nazionale non a caso così denominato.

È altresì noto che la Corte Federale d’Appello, a partire dalla decisione n. 0048CFA-2023-24 successivamente confermata in molteplici decisioni, non ha condiviso le considerazioni del Tribunale, argomentando sulla loro incondivisibilità in fondamentale ragione della prevalenza, ratione temporis, della norma del Regolamento AIA in vigore dal 1° gennaio 2023, dunque successiva all’approvazione del CGS.

Non può, tuttavia, al riguardo non considerarsi che la Corte non ha sinora esaminato, almeno espressamente, quella che per il Tribunale è la ragione fondamentale della dichiarazione di propria incompetenza. Essa si connette alla ritenuta incapacità giuridica del Regolamento dell’AIA di incidere su norme contenute nel CGS FIGC; incapacità derivante, prima tra tutte quelle argomentate nelle precedenti decisioni, dalla disposizione dettata dall’art. 33, comma 7, dello Statuto Federale a tenore della quale “Le competenze degli Organi della giustizia sportiva e le relative procedure sono stabilite dal Codice di giustizia sportiva federale …”. Quindi, l’art. 62 del Regolamento AIA appare contrario allo Statuto Federale nella parte in cui attribuisce tutti i deferimenti riguardanti associati AIA alla competenza del Tribunale Federale Nazionale, in contrasto con quanto previsto dagli artt. 83 e 92 del CGS FIGC. Peraltro, come noto, in data 20 dicembre 2023 il Consiglio Federale ha esaminato la proposta di modifica degli artt. 83 e 92 CGS finalizzata a ripristinare la competenza territoriale per i procedimenti riguardanti gli associati AIA come disciplinata prima della approvazione da parte del medesimo Consiglio dell’ultima versione del Regolamento AIA (in vigore dal 1° gennaio 2023). Il Consiglio Federale non la ha approvata, rinviandone l’esame. Ritiene il Tribunale che la mancata approvazione della modifica vada interpretata come conferma, allo stato, della volontà del Legislatore Federale di mantenere valenza al disposto dell’art. 62 del Regolamento AIA. Conseguentemente, essendo il Tribunale chiamato ad applicare, nel rispetto delle prerogative e dei rapporti istituzionali, le norme volute dal Legislatore Federale, non spettando ad esso Tribunale alcuna potestà di espunzione dall’ordinamento federale a seguito di dichiarazione di loro contrasto con lo Statuto Federale, il Tribunale procede all’esame nel merito del deferimento, ovviamente auspicando che l’accennata proposta di modifica venga nuovamente portata all’attenzione del Consiglio Federale e che da questo venga approvata.

Venendo dunque al merito del giudizio, il Tribunale ritiene provata la responsabilità del deferito atteso che l’episodio di violenza descritto nel supplemento di referto oggetto di incolpazione risulta insussistente.

Nel corso delle indagini sono infatti stati sentiti i tesserati, di ambo le squadre, presenti al momento dell’uscita dell’arbitro dagli spogliatoi, momento nel quale - secondo quanto riportato nel supplemento di referto - sarebbe avvenuta la riferita aggressione fisica. Tutti, compreso il dirigente della società avversaria dell’autrice dell’esposto, hanno escluso che vi sia stato qualsivoglia episodio di violenza, fisica o verbale, da parte dell’allenatore della squadra femminile, soggetto successivamente indicato dal deferito come responsabile dell’aggressione, nonché di alcuno degli altri presenti.

In particolare, le indagini svolte hanno permesso di accertare che al termine della gara di cui all’incolpazione il deferito, uscito dagli spogliatoi, ha interloquito con alcuni esponenti della società Laveno Mombello che sostavano nell’area prospiciente l’ingresso alla zona spogliatoi.

Ritenendo che i tesserati stessero criticando la sua direzione, il Parisi pretendeva di identificare i presenti per riportare tale circostanza del proprio referto, ricevendo un rifiuto: i presenti cercavano infatti di evidenziare come essi stessero in realtà parlando tra loro senza alcun riferimento all’operato del deferito, invitandolo a lasciare l’impianto sportivo.

A questo punto, il signor Parisi insisteva nella propria richiesta di generalizzazione dei presenti aggiungendo, rivolto al dirigente del Laveno Mombello Fittanti, che in caso non gli fossero forniti i nominativi avrebbe riportato “nominativi a caso” nel referto da cui sarebbero scaturite sanzioni avverso le quali i soggetti chiamati in causa avrebbero potuto fare ricorso.

Non avendo sortito esito la richiesta, il direttore di gara abbandonava l’impianto.

In ordine allo svolgimento dei fatti così come sopra descritto convergono, come detto, le dichiarazioni assunte dai signori Pavan, Francesco Salvi e Carlos Javier Salvi, nonché del dirigente della squadra avversaria, Renner, il quale ha esplicitamente affermato “ho visto che si sono parlati brevemente, ma non ho notato nessuna aggressione, né fisica, né verbale. Preciso che io ero vicino all’uscita dal nostro spogliatoio a circa 3/4 metri dai soggetti coinvolti. Ho sentito a quel punto l’arbitro dire ai tesserati del Laveno di considerarsi espulsi […] Anche a seguito di questo provvedimento non ho notato né reazioni, né aggressioni (né fisiche, né verbale) da parte dei tesserati del Laveno. Ricordo Carlos Salvi che strabuzzava gli occhi stupito. Aggiungo che durante tutto l’incontro l’arbitro ha tenuto un comportamento – a mio avviso – troppo “aggressivo” senza motivo”.

Anche il video acquisito agli atti corrobora quanto emerge dalle citate dichiarazioni. In esso, peraltro, si sente nitidamente l’autrice del filmato specificare che il colloquio tra i vari soggetti presenti all’esterno degli spogliatori al momento dell’uscita del direttore di gara non lo riguardava e l’odierno deferito, con evidente tono arrogante, profferire le affermazioni sopra riportate.

Quanto sopra risulta peraltro confermato anche dal provvedimento, definitivo, assunto dal Giudice Sportivo, acquisito in atti, che preso atto che dalle indagini svolte “non risulta accertato e provato alcun atto violento nei confronti del direttore di gara” ha deliberato l’archiviazione del procedimento (cfr. CU n. 35 del 6.12.2023).

Alla luce di quanto precede va dunque affermata la responsabilità del deferito per le violazioni contestate.

La condotta appare all’evidenza grave, non solo perché afferente un fatto non rispondente al vero riportato in un atto (il referto) che, all’interno dell’ordinamento sportivo, ha fede privilegiata, ma anche e soprattutto perché contrario a tutti i principi che regolano, ai sensi dell’art. 42, commi 1, 2 e 3 lett. c) del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri, nonché degli artt. 5 e 6.1 del Codice Etico e di Comportamento AIA, la condotta sportiva e non dell’arbitro che deve essere improntata ai doveri di lealtà sportiva, trasparenza, correttezza probità, trasparenza e rettitudine, preservando il valore educativo dello sport e la dignità della funzione.

Come peraltro rilevato nel deferimento, il direttore di gara, soprattutto nelle gare delle categorie dilettantistiche, rappresenta l’ordinamento federale con la conseguenza che il suo comportamento deve essere irreprensibile poiché incide sulla credibilità dell’ordinamento stesso.

Quanto al profilo sanzionatorio, per correttamente contemperare l’entità della sanzione al caso concreto, il Tribunale ritiene applicabile l’attenuante di cui all’art. 64, comma 2, lett. a) del Regolamento AIA che consente di tenere conto dell’inesperienza connessa alla giovane età dell’incolpato, all’epoca dei fatti solo sedicenne.

Alla luce peraltro del comportamento processuale tenuto in udienza, nel corso della quale il deferito ha espressamente riconosciuto che la condotta oggetto di contestazione non ha alcuna giustificazione e non è degna della divisa arbitrale, ritiene il Tribunale applicabili anche le circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 13, comma 2, CGS. Il Collegio ritiene in conclusione equa la sanzione di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Paul Parisi la sanzione di mesi 6 (sei) di sospensione.

Così deciso nella Camera di consiglio dell'11 aprile 2024.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Valentina Ramella                                                                  Carlo Sica

 

Depositato in data 17 aprile 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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