Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0117/CFA del 24 Giugno 2025 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione  del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lazio della F.I.G.C. – L.N.D. pubblicato sul C.U. n. 414 del 16.5.2025

Impugnazione – istanza: PFI-Sig. V.N. -U.S.D. Castelnuovese Calcio ed A.S.D. Trigoria-Sig. E.A.

Massima: La Procura federale può integrare quanto riportato nel referto arbitrale. Si è già avuto modo di rimarcare che il valore di fonte di prova privilegiata attribuito al referto arbitrale non conferisce ad esso l’efficacia di prova legale prevista nell’ordinamento statale, ma piuttosto un’efficacia rafforzata, giacché : ”… dal tenore letterale della disposizione [di cui all’art. 35 del previgente Codice di Giustizia Sportiva, oggi trasfuso nell’art. 61 C.G.S.] si evince che i rapporti dell’arbitro costituiscono piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e, dunque, si attribuisce agli stessi una fede privilegiata quanto a efficacia probatoria della ricostruzione dei fatti. Tuttavia, la stessa disposizione prosegue indicando la possibilità che l’Organo giudicante utilizzi ai fini probatori gli atti di indagine della Procura federale. Dunque, la circostanza che il referto arbitrale abbia una fede privilegiata non consente di ritenere che l’Organo giudicante non debba tener conto di ulteriori mezzi di prova al fine di raggiungere il proprio convincimento su determinate circostanze” (Collegio di Garanzia dello Sport CONI, SS.UU., 11.2.2019 n. 12). Questa Corte federale non intende certo discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (prima fra tutte la decisione CFA, SS.UU., n. 51/2019-2020), secondo cui la fede privilegiata del referto arbitrale non implica evidentemente lo svilimento delle altre fonti di prova, perché altrimenti non avrebbe alcun senso la possibilità di utilizzare l’attività di indagine della Procura federale; né tanto meno è sostenibile una gerarchia tra le fonti di prova, quasi a voler introdurre nel procedimento sportivo una sorta di regime di prova legale. Il criterio di valutazione del materiale probatorio nel giudizio sportivo, pertanto, altro non può essere che quello del libero convincimento da parte del giudicante, con conseguente adeguata giustificazione nell’apparato motivazionale. Il fatto che l’Arbitro della gara in questione avesse puntualmente riportato nel proprio referto i fatti che formano oggetto del presente giudizio, non era di impedimento a che la Procura federale - a seguito dell’esposto pervenuto e della conseguente apertura del procedimento disciplinare - potesse (rectius: dovesse) svolgere le indagini ritenute più opportune.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0227/TFN - SD del 12 Giugno 2025  (motivazioni) –

Impugnazione –  Istanza:  - G.C. - Reg. Prot. 203/TFN-SD

Massima: Questo Collegio non ignora il dettato dell’art. 61, comma 1, del CGS secondo il quale “I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e dal quale discende il principio che i rapporti di cui trattasi costituiscono fonte di prova privilegiata. Tuttavia il Tribunale non ignora neanche la consolidata giurisprudenza della Corte Federale d’Appello la quale ha più volte affermato che i rapporti dei direttori di gara sono contestabili solo in presenza di chiari elementi oggettivi (dec. n. 9 CFA 2022-2023 e, più diffusamente, in proposito la massima n. 38/CFA/2024-2025/M “…  Una fonte prioritaria di prova ma non necessariamente una fonte esclusiva, dal momento che la giurisprudenza costante della CFA afferma che l’art. 61, 1° co., C.G.S. FIGC non impedisce una sia pur limitata prova contraria, nel senso che il referto rappresenta una prova di per sé autosufficiente e munita di fede privilegiata, tuttavia contro deducibile sia pur solo in presenza di chiari elementi oggettivi (CFA, Sez. I, n. 83/20232024; cfr. inoltre Sez. I, n. 9/2022-2023; Sez. I, n. 2/2022-2023; Sez. IV, n. 55/2020-2021; Sez. I, n. 76/2021-2022). Anche il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, seppure in modo non costante (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport CONI, Sez. I, 3 marzo 2021 n. 23 in cui si legge, riecheggiando la disciplina delle prove legali dell’ordinamento statale, che «Il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti che l’arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell’arbitro alla Procura Federale»), afferma che «la circostanza che il referto arbitrale abbia una fede privilegiata non consente di ritenere che l’organo giudicante non debba tener conto di ulteriori mezzi di prova al fine di raggiungere il proprio convincimento su determinate circostanze» (così Collegio di Garanzia dello Sport CONI, Sez. II, 11 febbraio 2019, n. 12,argomentando, in modo condivisibile, anche dall’art. 61,1° co., 2° periodo,C.G.S.FIGC nella parte in cui afferma che «Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale»)”. Il Collegio ritiene che nella fattispecie ricorrano chiari elementi oggettivi per poter affermare la fondatezza delle contestazioni e che quanto affermato dal Direttore di gara nel proprio referto risulta smentito da prove testimoniali, da filmati, da dichiarazioni contrarie degli Assistenti Arbitrali e da ritrattazioni inadeguate e tardive del Direttore di gara stesso.

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0099/CFA del 14 Aprile 2025 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n. 0156/TFNSD-2024-2025 del 03.03.2025

Impugnazione – istanza: Sig. G.R./PF

Massima: In ogni caso, com’è noto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte federale d’appello (ex multis: SS.UU., n. 81/2024- 2025), il referto arbitrale, pur facendo piena prova di quanto attesta essere avvenuto, non può assurgere a prova legale anche del quod non, cosicché il solo fatto che un evento non sia documentato nella relazione dell’arbitro o negli altri atti provenienti dai suoi collaboratori non implica di necessità che l’evento non si sia verificato e che la sua prova non possa essere desunta aliunde, in particolare dagli atti di indagine della Procura federale

Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 0053/CFA del 21 Novembre 2024 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Veneto n. 36 del 09/10/2024

Impugnazione – istanza: Pro Sambonifacese 1921 – F.M. – F.T./PFI

Massima:. occorre ribadire la costante giurisprudenza di questa Corte federale d’appello secondo cui  il referto, pur facendo “piena prova” di quanto si attesta essere avvenuto, non può assurgere a prova legale anche del quod non, cosicché il solo fatto che un evento non sia documentato nella relazione dell’arbitro o negli altri atti provenienti dai suoi collaboratori non implica di necessità che l’evento non si sia verificato e che la sua prova non possa essere desunta aliunde, in particolare dagli atti di indagine della Procura federale (CFA, Sez. I, n. 11/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 92/20212022; CFA, Sez. I, n. 76/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 58/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 51/2019-2020).

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0087/CFA del 26 Febbraio 2024 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Reclamo numero 0082/CFA/2023-2024 proposto dalla Procura federale interregionale in data 17.01.2024

Impugnazione – istanza: –  PFI/Sig. M.C.

Massima:…. si è ripetutamente precisato come il referto arbitrale, pur facendo piena prova di quanto attesta essere avvenuto, non possa assurgere a prova legale anche del quod non, cosicché́ il solo fatto che un evento non sia documentato nella relazione dell’arbitro o negli altri atti provenienti dai suoi collaboratori non implica, di necessità, che l’evento non si sia verificato e che la sua prova non possa essere desunta aliunde, in particolare dagli atti di indagine della Procura federale. (CFA, Sez. I, n. 52/2022-2023; SS.UU., n. 77/2022-2023; Sez. I, n. 58/2023-2024). Né tale precisazione resta travolta dal fatto che l'arbitro abbia precisato poi nella sua audizione al Procuratore, di avere solo colto, al termine della partita, un po’ di normale trambusto ma non quelle frasi riportate dal collaboratore della Procura. Tali dichiarazioni, che in sostanza ribadiscono il tenore negativo (sul verificarsi dei fatti) del referto, si risolvono in una testimonianza neutra che ben può essere smentita da altre testimonianze senza che ciò significhi falsità della dichiarazione stessa dell'ufficiale di gara. Questa Corte (Sez. I, n. 59/2023-2024) ha già precisato come "Una pluralità di testimonianze deve essere valutata alla luce delle circostanze di accadimento dei fatti e delle condizioni concrete nelle quali ciascun testimone ha acquisito cognizione degli accadimenti rilevanti, considerandosi anche la possibilità di parziali divergenze tuttavia inidonee a scalfire la complessiva attendibilità dei narrati e la ricostruzione dei fatti". Tale principio è stato più volte ribadito dalla Corte di Cassazione secondo cui, "In tema di valutazione di una pluralità di prove testimoniali concernenti un medesimo fatto, la valenza probatoria delle dichiarazioni non è compromessa dal fatto che una o più circostanze siano riferite da alcuni testimoni e non da altri, se non a condizione che sia rigorosamente dimostrato che tutte le fonti orali, presenti in "loco criminis", abbiano avuto la completa percezione del fatto nella interezza di tutti i segmenti della concorsuale azione delittuosa" (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, Sentenza n. 34473 del 27/05/2015, dep. 06/08/2015, Rv. 264276 - 01, nonché Sez. 5, Sentenza n. 15669 del 24/02/2020, dep. 21/05/2020, Rv. 279162 - 01).

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