Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0087/CFA del 26 Febbraio 2024 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Reclamo numero 0082/CFA/2023-2024 proposto dalla Procura federale interregionale in data 17.01.2024

Impugnazione – istanza: –  PFI/Sig. M.C.

Massima:…. si è ripetutamente precisato come il referto arbitrale, pur facendo piena prova di quanto attesta essere avvenuto, non possa assurgere a prova legale anche del quod non, cosicché́ il solo fatto che un evento non sia documentato nella relazione dell’arbitro o negli altri atti provenienti dai suoi collaboratori non implica, di necessità, che l’evento non si sia verificato e che la sua prova non possa essere desunta aliunde, in particolare dagli atti di indagine della Procura federale. (CFA, Sez. I, n. 52/2022-2023; SS.UU., n. 77/2022-2023; Sez. I, n. 58/2023-2024). Né tale precisazione resta travolta dal fatto che l'arbitro abbia precisato poi nella sua audizione al Procuratore, di avere solo colto, al termine della partita, un po’ di normale trambusto ma non quelle frasi riportate dal collaboratore della Procura. Tali dichiarazioni, che in sostanza ribadiscono il tenore negativo (sul verificarsi dei fatti) del referto, si risolvono in una testimonianza neutra che ben può essere smentita da altre testimonianze senza che ciò significhi falsità della dichiarazione stessa dell'ufficiale di gara. Questa Corte (Sez. I, n. 59/2023-2024) ha già precisato come "Una pluralità di testimonianze deve essere valutata alla luce delle circostanze di accadimento dei fatti e delle condizioni concrete nelle quali ciascun testimone ha acquisito cognizione degli accadimenti rilevanti, considerandosi anche la possibilità di parziali divergenze tuttavia inidonee a scalfire la complessiva attendibilità dei narrati e la ricostruzione dei fatti". Tale principio è stato più volte ribadito dalla Corte di Cassazione secondo cui, "In tema di valutazione di una pluralità di prove testimoniali concernenti un medesimo fatto, la valenza probatoria delle dichiarazioni non è compromessa dal fatto che una o più circostanze siano riferite da alcuni testimoni e non da altri, se non a condizione che sia rigorosamente dimostrato che tutte le fonti orali, presenti in "loco criminis", abbiano avuto la completa percezione del fatto nella interezza di tutti i segmenti della concorsuale azione delittuosa" (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, Sentenza n. 34473 del 27/05/2015, dep. 06/08/2015, Rv. 264276 - 01, nonché Sez. 5, Sentenza n. 15669 del 24/02/2020, dep. 21/05/2020, Rv. 279162 - 01).

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