Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0083/CFA del 9 Febbraio 2024 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione n. 0060/TFNSD-2023-2024 del 26.09.2023 del Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare

Impugnazione – istanza: –  Taranto Football Club 1927 S.r.l. - Sig. A.S./Procura Federale

Massima:…L’art. 115, secondo comma, c.p.c. stabilisce che il giudice può porre a fondamento della propria decisione, senza bisogno di prova, “le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza”. La giurisprudenza ha chiarito che il ricorso alle nozioni di comune esperienza (c.d. fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo e al contraddittorio, in quanto introduce nel processo prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività secondo un grado di univocità e sicura percezione e, quindi, di certezza tale da apparire indubitabile e incontestabile. Non si possono di conseguenza reputare rientranti nella nozione di fatti di comune esperienza, intesa quale esperienza di un individuo medio in un dato tempo e in un dato luogo, questioni che non appartengono al patrimonio di conoscenza della collettività e che non sono dunque immediatamente e scientemente percepibili da chiunque, come quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari, o anche solo la pratica di determinate situazioni, né quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione di analoghe controversie (cfr. Cassazione civile n. 24052 del 2021). Secondo la Suprema Corte (n. 4951/2017), nemmeno potrebbero rappresentare fatto notorio le informazioni tratte dal web, atteso che: “la circostanza che attraverso il ricorso ai moderni strumenti informatici un’informazione sia agevolmente accessibile ad una vasta platea di soggetti non rende di per sé “notoria” l’informazione”; nel caso esaminato dal Giudice di legittimità, il fatto stesso che si rendano necessarie delle ricerche su Internet per acquisire le informazioni “rende ipso facto evidente che non si tratta di un fatto notorio”. Il fatto notorio, derogando al principio dispositivo delle prove e al principio del contraddittorio, va dunque inteso come fatto acquisito con sicurezza alle conoscenze della collettività; in particolare, non costituiscono fatti notori gli elementi valutativi che implichino cognizioni particolari o che richiedano preventivi e specifici accertamenti di particolari dati, in mancanza dei quali essi si riducono a mere affermazioni sommarie (Cass. 19/03/2014, n. 6299).

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