Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 0053/CFA del 27 Novembre 2025 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Marche pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 59 del 15.10.2025

Impugnazione – istanza: Procura federale / Sig. N.A. - società U.S. Sambenedettese SSDaRL

Massima: Va anzitutto ricordato che nel nostro sistema processuale penale non vi è alcuna discriminazione sia in ordine alla capacità a testimoniare della persona offesa dal reato, sia in ordine alla valenza probatoria delle sue deposizioni rispetto a quelle di altre persone. Ne consegue che là dove la persona offesa risulta essere l'unico testimone che abbia avuto percezione diretta del fatto da provare o, comunque, l'unico in condizioni di veicolare tale percezione all’interno del processo, anche la sola deposizione di essa può, nell'ambito del libero convincimento del giudice, essere posta a fondamento del giudizio di colpevolezza dell'imputato. Sarà poi compito del giudice di merito valutare con particolare attenzione tutti gli elementi, sia di natura intrinseca che estrinseca, su cui ha basato il proprio convincimento sulla attendibilità e veridicità delle deposizioni della persona offesa, dando conto di tale valutazione con motivazione dettagliata e rigorosa, specificamente riferita alla detta qualità (in termini Cass. Pen. Sez. 1^ 20.9.1989 n. 6390).Si tratta di un principio fissato in costanza del previgente codice di procedura penale (art. 590 c.p.p. 1930) che, con l’avvento del successivo, ha trovato ulteriore elaborazione con la nota sentenza Bell’Arte a Sezioni Unite del 19 luglio 2012, n. 41461, nella quale la Corte Suprema ha affermato che le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., secondo cui “le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato  o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell’art. 12  sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità” “non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone”. Tale approdo ermeneutico è stato costantemente ribadito nel tempo, come confermato da una recentissima pronuncia, non massimata, della V Sezione della Corte di Cassazione n. 40504 del 19 settembre 2024, la quale, nel richiamare il principio fissato dalle Sezioni Unite, ha anche ricordato che lo stesso vale anche in quei casi nei quali la persona offesa si sia costituita parte civile e come tale risulti portatrice di un interesse contrastante con lo stesso accusato; il che esige un controllo di attendibilità ancor più rigoroso rispetto a quello generico cui di norma vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, eventualmente integrato, là dove necessario, con l’apporto di altri elementi di riscontro (in questo senso Cass. Pen. Sez. V 13.2.2020 n. 12920; conforme Sez. IV 9.11.2021 n. 410). Tale criterio interpretativo vale soprattutto in tema di accertamento di reati sessuali là dove sovente i protagonisti della vicenda in grado di raccontare i fatti sono soltanto la vittima e l’autore del reato, portatori di interessi tra loro radicalmente contrapposti, avendo avuto modo la Suprema Corte (Sez. IV 18.10.2011 n. 44644) di precisare in proposito che “la deposizione della persona offesa, seppure non equiparabile a quella del testimone estraneo, può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta ad un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l'ha resa, dato che in tale contesto processuale il più delle volte l'accertamento dei fatti dipende necessariamente dalla valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall'esterno, all'una o all'altra tesi”. Orbene tali principi – ferma restando l’autonomia dell’ordinamento sportivo rispetto al sistema ordinamentale statuale (nella specie penale) che esime l’organo di giustizia dall’applicare tout court le regole proprie del processo penale al processo disciplinare sportivo – sono stati recepiti da tempo dalla giurisprudenza di questa Corte che, nello scrutinare l’art. 57 del CGS in tema di assunzione e valutazione dei mezzi di prova, ha chiarito che  “La dichiarazione di un solo teste ben può essere posta a base di una sentenza di condanna se scrupolosamente vagliata sotto ogni profilo” (CFA, Sez. I, n. 59/2023-2024) ed ancora “che anche nelle ipotesi in cui la persona offesa sia titolare di un interesse contrapposto a quello dell’incolpato, la sua dichiarazione può essere assunta anche da sola come fonte di prova, purché sottoposta a un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva” (in termini, da ultimo, CFA, Sez. I, n. 32/2025-2026; conformi CFA, SS.UU., n. 114/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 52/2022-2023; CFA, Sez. I. n. 92/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 118/2019-2020).

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0051/CFA del 24 Novembre 2025 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lazio, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 92 del 3.10.2025 e notificata il 6.10.2025

Impugnazione – istanza: OMISSIS

Massima:le dichiarazioni rese dal OMISSIS, sebbene non utilizzabili contra se in relazione alle preclusioni rappresentate dall’art. 63 c.p.p., rientrano nel paradigma normativo di cui all’art. 63, comma 1°, cod. proc. pen. e pertanto, ad avviso del Collegio, sono pienamente utilizzabili se indirizzate verso terzi in quanto si tratta di dichiarazioni a contenuto autoindiziante rese alla P.G. da soggetto inizialmente sentito come persona informata sui fatti e non indagato. Va, in proposito, richiamato un consolidato orientamento della giurisprudenza penale di legittimità secondo il quale “le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria od all'autorità giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili, per violazione dell'art. 63, comma I, cod. proc. pen., solo contro chi le ha rese, ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, in relazione ai quali la sanzione processuale della inutilizzabilità, prevista dall'art. 63, comma I, cod. proc. pen., non opera. (in termini Cass. Sez. 2^ 14.7.2016 n. 30965; idem 26.11.2020 n. 5823).

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0027/CFA del 15 Settembre 2025 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del 0025/TFNSD-2025-2026, resa dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare in data 22.07.2025, pubblicata in data 01.08.2025 e relativa al deferimento n. 31321/798pf24-25/GC/SA/fm del 24.06.2025, là dove irroga «al sig. F.P., giornate 10 (dieci) di squalifica, da scontare in gare ufficiali nel campionato di competenza della corrente stagione sportiva» e «alla società Bagnolo Calcio a 5 A.S.D., euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda» il primo per aver violato gli artt. 4, comma 1, e 28, comma 1, CGS FIGC e, la seconda, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, CGS FIGC

Impugnazione – istanza: –  Sig. F.P. - società Bagnolo Calcio a 5 A.S.D.

Massima:il giudice ben può assumere come prova della responsabilità dell’imputato (id est: incolpato) la sola testimonianza della persona offesa, potendole accordare una “prevalenza” probatoria purché accompagnata da altri convergenti elementi fattuali, quand’anche dal carattere soltanto indiziario (si può richiamare, in proposito, Cass. pen., Sez. III., n. 19495/2015). A ciò v’è da aggiungere che, seppur alcune dichiarazioni, valutate autonomamente, potrebbero costituire una semiplena probatio (perché relative a fatti appresi de relato ovvero rese dal medesimo soggetto offeso), le stesse, nel loro complesso, anche attraverso l’integrazione tra le circostanze apprese direttamente e le altre attinte de relato, possono assumere rilievo ai fini della decisione allorquando restituiscano un quadro probatorio contraddistinto non solo dalla piena concordanza su identiche circostanze fattuali, ma anche dall’assenza di elementi che possano far dubitare della sincerità e buona fede dei dichiaranti (CFA, SS.UU., n. 64/2021-2022).

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0099/CFA del 14 Aprile 2025 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n. 0156/TFNSD-2024-2025 del 03.03.2025

Impugnazione – istanza: Sig. G.R./PF

Massima: In merito – e con specifico riferimento a tali dichiarazioni della persona offesa – occorre in primo luogo rammentare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte federale d’appello (ex multis: CFA, Sez. I, n. 22/2024-2025), che fa riferimento alla giurisprudenza delle Sezioni penali della Corte di cassazione, il fatto contestato può essere ritenuto provato anche se il quadro probatorio sia formato dalle sole dichiarazioni della persona offesa purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità della presenza di riscontri esterni, a condizione che siano positivamente verificate la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità intrinseca del suo racconto.

Massima:…. vale ribadire la costante giurisprudenza di questa Corte federale d’appello ( ex multis: CFA, Sez. I, n. 87/2023-2024), secondo cui la dichiarazione di un solo teste ben può̀ essere posta a base di una sentenza di condanna se scrupolosamente vagliata sotto ogni profilo.

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0048/CFA del 15 Novembre 2024 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale – CR Puglia n. 80 del 15.10.2024

Impugnazione – istanza: –  sig. A.T. -PFI

Massima: Occorre ricordare, in via preliminare, come sia consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio, mutuato dalla giurisprudenza delle Sezioni penali della Corte di cassazione, per cui “il fatto contestato può essere ritenuto provato anche se il quadro probatorio sia formato dalle sole dichiarazioni della persona offesa purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità della presenza di riscontri esterni, a condizione che siano positivamente verificate la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità intrinseca del suo racconto” (da ultimo, CFA, Sez. I, n. 113/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 58/2023–2024; CFA, SS.UU., n. 114/2020–2021; CFA, Sez. I. n. 116/2022-2023). Il detto principio appare applicabile in questo diverso ordinamento, pur nella consapevolezza delle diversità oggettive tra l’accertamento della responsabilità in ambito penalistico e in quello sportivo. Da un lato, va infatti ricordato come il giudice penale sia il soggetto maggiormente attrezzato nell’acquisizione della prova (stante i poteri inquisitori che caratterizzano particolarmente la fase procedimentale di competenza del Pubblico ministero) come pure nella valutazione dell’attendibilità del teste (stante anche l’apparato sanzionatorio che punisce le dichiarazioni false in ogni fase procedimentale o processuale del giudizio penale). Dall’altro lato, va pure sottolineato come lo standard probatorio del giudizio penale sia di particolare spessore, richiedendo il superamento di ogni ragionevole dubbio, rigore non necessario nel giudizio sportivo (così da ultimo, CFA, Sez. Unite, n. 126/2023-2024). La trasposizione del principio di valutazione della prova proveniente dalla sola persona offesa, che questa giustizia sportiva ha ripreso dalla giurisprudenza penale, appare così utilizzabile pur nella consapevolezza (più volte rimarcata, in specie facendo riferimento alla “peculiarità degli obiettivi da perseguire in ambito sportivo”, da ultimo CFA, SS.UU., n. 126/2023-2024) della diversità di questo giudizio. La validità di tale metro di giudizio viene qui a fondarsi sul nuovo bilanciamento che si realizza, ad un diverso livello di accertamento della realtà oggettiva, tra il minor grado di accertamento del fatto, consentito al giudice sportivo, e il minor livello di spessore probatorio richiesto da questo peculiare giudizio.

Decisione C.F.A. – Sezione I  : Decisione pubblicata sul CU n. 0022/CFA del 4 Settembre 2024 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare, n. 0031/TFNSD-2024-2025 del 31.07.2024

Impugnazione – istanza: –  PF/Sig. F.P.

Massima: ....consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio, mutuato dalla giurisprudenza delle Sezioni penali della Corte di cassazione, per cui “il fatto contestato può essere ritenuto provato anche se il quadro probatorio sia formato dalle sole dichiarazioni della persona offesa purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità della presenza di riscontri esterni, a condizione che siano positivamente verificate la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità intrinseca del suo racconto” (da ultimo, CFA, Sez. I, n. 113/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 58/2023–2024; CFA, SS.UU. n. 114/2020–2021; CFA, Sez. I, n. 16/2022-2023). Il detto principio appare applicabile in questo diverso ordinamento, pur nella consapevolezza delle diversità oggettive tra l’accertamento della responsabilità in ambito penalistico e in quello sportivo. Da un lato, va infatti ricordato come il giudice penale sia il soggetto maggiormente attrezzato nell’acquisizione della prova (stanti i poteri inquisitori che caratterizzano particolarmente la fase procedimentale di competenza del Pubblico ministero) come pure nella valutazione dell’attendibilità del teste (stante anche l’apparato sanzionatorio che punisce le dichiarazioni false in ogni fase procedimentale o processuale del giudizio penale). Dall’altro lato, va pure sottolineato come lo standard probatorio del giudizio penale sia di particolare spessore, richiedendo il superamento di ogni ragionevole dubbio, rigore non necessario nel giudizio sportivo (così da ultimo, CFA, Sez. Unite, decisione n. 0126/CFA/2023-2024). La trasposizione del principio di valutazione della prova proveniente dalla sola persona offesa, che questa giustizia sportiva ha ripreso dalla giurisprudenza penale, appare così utilizzabile pur nella consapevolezza (più volte rimarcata, in specie facendo riferimento alla “peculiarità degli obiettivi da perseguire in ambito sportivo”, da ultimo Sez. Unite, decisione n. 0126/CFA/20232024) della diversità di questo giudizio. La validità di tale metro di giudizio viene qui a fondarsi sul nuovo bilanciamento che si realizza, ad un diverso livello di accertamento della realtà oggettiva, tra il minor grado di accertamento del fatto, consentito al giudice sportivo, e il minor livello di spessore probatorio richiesto da questo peculiare giudizio.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0034/TFN - SD del 2 Agosto 2024  (motivazioni) –

Impugnazione –  Istanza: US Pistoiese 1921 - Reg. Prot. 008/TFN-SD

Massima: ….in ordine allo standard probatorio richiesto nell’ambito dei procedimenti disciplinari instaurati innanzi agli organi della giustizia sportiva, come da ultimo ribadito dalle Sezioni Unite della Corte Federale di Appello (decisione n. 0014/CFA/20232024), il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (quanto meno a partire da Collegio di garanzia CONI, SS.UU., n. 13/2016; per tutte, da ultimo, CFA, Sez. I, n. 49/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 92/2021-2002; CFA, Sez. I, n. 87/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 81/2021-2022; CFA, sez. I, n. 76/2021- 2022; CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; dettagliatamente, CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021, § 3). Nel procedimento disciplinare non è richiesta la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento del ragionevole dubbio, come previsto nel processo penale, essendo, invece, sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla sussistenza della violazione contestata sicché la ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito può essere anche provata mediante indizi, qualora essi siano gravi, precisi e concordanti e la prova del nesso causale tra la condotta dell'agente e la violazione della fattispecie regolamentare può essere raggiunta sulla base della regola della preponderanza del ragionevole dubbio o del più probabile che non (CFA, Sez. I, n. 14-2020/2021. Da ultimo CFA n. 116/CFA/2022-2023/A. Nel medesimo senso anche le più recenti Sezioni Unite, decisione n. 0002/CFA/2023-2024; CFA, Sez. I, n.24/2022-203; Sez. IV, n. 18/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 87/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 81/2021-2022; CFA, sez. I, n. 76/20212022; CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; dettagliatamente, CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021). La prova di un fatto, dunque, può anche essere e, talvolta, non può che essere, “logica piuttosto che fattuale” (Corte di giustizia federale, 19 agosto 2011, C.U. n. 47/CGF del 19.9.2011). In tale prospettiva il sistema delineato dal vigente codice di giustizia sportiva della FIGC, in ogni caso, intende realizzare un ragionevole equilibrio tra l’esigenza di garantire i fondamentali diritti di difesa delle parti, la certezza delle situazioni giuridiche e la finalità di accertare gli illeciti considerati più rilevanti per l’ordinamento. Gli indizi raccolti, pertanto, secondo i principi generali che sottendono al valore della prova indiziaria, devono essere gravi precisi e concordanti. Come precisato dalla giurisprudenza penale, gli indizi devono corrispondere a dati di fatto certi – e pertanto non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza – e devono essere gravi, cioè in grado di esprimere una elevata probabilità di derivazione dal fatto noto a quello ignoto, precisi e cioè non equivoci e concordanti, cioè convergenti verso l’unico risultato. I requisiti devono poi rivestire il carattere della concorrenza, nel senso che, in mancanza anche uno di essi, non possono assurgere al ruolo di prova idonea a fondare una responsabilità penale (Cass. Penale, Sez. I, n. 28592 del 19 marzo 2021). Più in particolare è stato chiarito che “in tema di responsabilità disciplinare assume rilievo preponderante l’apprezzamento svolto dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto, quali emergono dalla ricostruzione documentale e dai mezzi di prova acquisiti nel loro complesso. Ne deriva che non può essere privilegiata una lettura atomistica degli elementi probatori acquisiti, che meritano, invece, di essere valutati nella loro coesistenza e capacità cumulativa di concorrere a formare il convincimento del Collegio giudicante (cfr. Corte federale d’appello, Sezione I, decisione n. 14/CFA/2020-2021; Sezioni unite, decisione n. 105/CFA/2020-2021). Sebbene alcune dichiarazioni, valutate autonomamente, potrebbero costituire una semiplena probatio (perché relative a fatti appresi de relato ovvero rese dal medesimo soggetto offeso), le stesse, nel loro complesso, anche attraverso l’integrazione tra le circostanze apprese direttamente e le altre apprese de relato, possono restituire un quadro probatorio contraddistinto non solo dalla piena concordanza su identiche circostanze fattuali ma anche dall’assenza di elementi che possano far dubitare della sincerità e buona fede dei dichiaranti (cfr. Corte federale di appello, SS.UU., n. 64/CFA/2021-2022)” (Sezioni Unite, decisione n. 0015/CFA/2023-2024). Orbene nel caso di specie il deferimento si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni rese dai due medesimi soggetti offesi (rectius: che asseriscono di essere offesi), in assenza di qualsivoglia ulteriore indizio o prova. Appare evidente che le dichiarazioni dei soggetti offesi, in assenza di ulteriori elementi che confermino la ricostruzione di questi ultimi, non risultano sufficienti a raggiungere lo standard probatorio richiesto e, comunque, a provare le condotte illecite. Tra l’altro, le dichiarazioni non sono pienamente concordanti sia con quanto affermato dal sig. …., sia con le dichiarazioni rese dai medesimi soggetti alla Digos e agli organi di stampa nell’attualità degli accadimenti (con particolare riferimento all’asserito pugno che avrebbe ricevuto il … alla camicia strappata del sig. …. o alla monetina che avrebbe colpito in testa il sig. ….).

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0058/CFA del 23 Novembre 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Campania, di cui al Com. Uff. n. 6 del 12 ottobre 2023

Impugnazione – istanza: –  PPFI-Sig. D.V.E. -A.S.D. Sporting Club Ercolanese

Massima: La persona offesa, per il tramite del suo Presidente ha fatto pervenire una mail, inviata dal suo indirizzo personale di posta elettronica ed accompagnata dalla copia del proprio documento di identità, nella quale ha precisato di essersi trasferito in Francia, di non essere intenzionato a rientrare in Italia, di essere stato insultato con la frase “nero di m…..” dal giocatore avversario, …, durante il secondo tempo di gioco. Non vi è motivo di eliminare tale dichiarazione dal compendio indiziario, posto che, in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, "il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime” (v. Cass. 11606/2018) e che la semplice generica contestazione del documento non è sufficiente per inficiarne la validità probatoria, atteso che "il disconoscimento, da effettuare nel rispetto delle preclusioni processuali, anche di documenti informatici aventi efficacia probatoria ex art. 2712 CC, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non rispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta" (Cass. 19155 del 13/6/2019; Cass. 5141/2019 e n. 1/CFA/2019-2020/A sull'analogo tema dell'utilizzazione e valore probatorio dei messaggi whatsapp). Se ne deve quindi trarre la piena utilizzabilità della dichiarazione della persona offesa trasmessa agli inquirenti via mail, posto che la provenienza dall'account personale del giocatore e il contestuale invio di copia del documento di identità costituiscono sufficienti garanzie circa il mittente e che né la decisione impugnata né la difesa dell'incolpato hanno addotto alcun elemento concreto per indurre a dubitare della paternità di tale dichiarazione. Quanto alla regola di giudizio valida nell'ambito che qui ci occupa, vale la pena di ricordare la costante giurisprudenza di questa Corte federale, secondo cui il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio, come invece è previsto nel processo penale, nel senso che è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito ( a partire da Collegio di garanzia CONI, SS.UU., n. 13/2016; per tutte, da ultimo, CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; dettagliatamente, CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021, n.76/CFA/2021-2022/C). In tale ambito, vi è stata adesione alla giurisprudenza penale in tema di valore probatorio da attribuire alle dichiarazioni della persona offesa, nel senso che il fatto contestato può essere ritenuto provato anche se il quadro probatorio sia formato dalle sole dichiarazioni della persona offesa, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità della presenza di riscontri esterni (cfr. Cass. pen., Sezione 5, 13 febbraio 2020, n. 12920; Sezioni unite, 19 luglio 2012, n. 41461; CFA Sezione IV, n. 66-2019/2020; Sezione I, n. 118-2019/2020) a condizione che siano positivamente verificate la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità intrinseca del suo racconto. Val la pena di sottolineare come, sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione sia granitica, sino dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 41461/2012 “le regole dettate dall'art. 192 comma 3 c.p.p. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone” ripresa, appunto, dalla giurisprudenza di questa Corte Federale “Le dichiarazioni della persona offesa non rappresentano una prova secondaria, ma onerano di una verifica più intensa circa la credibilità del soggetto e l’attendibilità del racconto” -(CFA, Sez. I, n. 52/2022-2023; Id., Sez. I, n. 92/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 114 /2020-2021 e più di recente n. 116/CFA/2022-2023/B) Si può cogliere, nella giurisprudenza sopra citata, il principio per cui la possibilità di valutare l’attendibilità estrinseca della testimonianza dell’offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri si esprime in termini di “opportunità” e non di “necessità”, essendo lasciato al giudice di merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto. Le dichiarazioni della persona offesa devono, in conclusione, ritenersi da sole sufficienti a fondare l'affermazione di responsabilità, purché siano valutate con particolare rigore e purchè, dall'esame critico delle risultanze processuali, non emergano elementi in grado di smentirle, cioè di inficiarne il contenuto rappresentativo. Si può, allora, ritenere che le dichiarazioni del sig. … diano conto con chiarezza dell'insulto pronunciato al suo indirizzo, dell'autore del gesto e delle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato. Il contenuto di tali dichiarazioni non è smentito da altre risultanze di indagine e non sono emersi motivi di astio o rancore che avrebbero potuto indurre la parte offesa ad accusare falsamente l'incolpato.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it