Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0048/CFA del 15 Novembre 2024 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale – CR Puglia n. 80 del 15.10.2024

Impugnazione – istanza: –  sig. A.T. -PFI

Massima: Occorre ricordare, in via preliminare, come sia consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio, mutuato dalla giurisprudenza delle Sezioni penali della Corte di cassazione, per cui “il fatto contestato può essere ritenuto provato anche se il quadro probatorio sia formato dalle sole dichiarazioni della persona offesa purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità della presenza di riscontri esterni, a condizione che siano positivamente verificate la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità intrinseca del suo racconto” (da ultimo, CFA, Sez. I, n. 113/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 58/2023–2024; CFA, SS.UU., n. 114/2020–2021; CFA, Sez. I. n. 116/2022-2023). Il detto principio appare applicabile in questo diverso ordinamento, pur nella consapevolezza delle diversità oggettive tra l’accertamento della responsabilità in ambito penalistico e in quello sportivo. Da un lato, va infatti ricordato come il giudice penale sia il soggetto maggiormente attrezzato nell’acquisizione della prova (stante i poteri inquisitori che caratterizzano particolarmente la fase procedimentale di competenza del Pubblico ministero) come pure nella valutazione dell’attendibilità del teste (stante anche l’apparato sanzionatorio che punisce le dichiarazioni false in ogni fase procedimentale o processuale del giudizio penale). Dall’altro lato, va pure sottolineato come lo standard probatorio del giudizio penale sia di particolare spessore, richiedendo il superamento di ogni ragionevole dubbio, rigore non necessario nel giudizio sportivo (così da ultimo, CFA, Sez. Unite, n. 126/2023-2024). La trasposizione del principio di valutazione della prova proveniente dalla sola persona offesa, che questa giustizia sportiva ha ripreso dalla giurisprudenza penale, appare così utilizzabile pur nella consapevolezza (più volte rimarcata, in specie facendo riferimento alla “peculiarità degli obiettivi da perseguire in ambito sportivo”, da ultimo CFA, SS.UU., n. 126/2023-2024) della diversità di questo giudizio. La validità di tale metro di giudizio viene qui a fondarsi sul nuovo bilanciamento che si realizza, ad un diverso livello di accertamento della realtà oggettiva, tra il minor grado di accertamento del fatto, consentito al giudice sportivo, e il minor livello di spessore probatorio richiesto da questo peculiare giudizio.

Decisione C.F.A. – Sezione I  : Decisione pubblicata sul CU n. 0022/CFA del 4 Settembre 2024 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare, n. 0031/TFNSD-2024-2025 del 31.07.2024

Impugnazione – istanza: –  PF/Sig. F.P.

Massima: ....consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio, mutuato dalla giurisprudenza delle Sezioni penali della Corte di cassazione, per cui “il fatto contestato può essere ritenuto provato anche se il quadro probatorio sia formato dalle sole dichiarazioni della persona offesa purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità della presenza di riscontri esterni, a condizione che siano positivamente verificate la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità intrinseca del suo racconto” (da ultimo, CFA, Sez. I, n. 113/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 58/2023–2024; CFA, SS.UU. n. 114/2020–2021; CFA, Sez. I, n. 16/2022-2023). Il detto principio appare applicabile in questo diverso ordinamento, pur nella consapevolezza delle diversità oggettive tra l’accertamento della responsabilità in ambito penalistico e in quello sportivo. Da un lato, va infatti ricordato come il giudice penale sia il soggetto maggiormente attrezzato nell’acquisizione della prova (stanti i poteri inquisitori che caratterizzano particolarmente la fase procedimentale di competenza del Pubblico ministero) come pure nella valutazione dell’attendibilità del teste (stante anche l’apparato sanzionatorio che punisce le dichiarazioni false in ogni fase procedimentale o processuale del giudizio penale). Dall’altro lato, va pure sottolineato come lo standard probatorio del giudizio penale sia di particolare spessore, richiedendo il superamento di ogni ragionevole dubbio, rigore non necessario nel giudizio sportivo (così da ultimo, CFA, Sez. Unite, decisione n. 0126/CFA/2023-2024). La trasposizione del principio di valutazione della prova proveniente dalla sola persona offesa, che questa giustizia sportiva ha ripreso dalla giurisprudenza penale, appare così utilizzabile pur nella consapevolezza (più volte rimarcata, in specie facendo riferimento alla “peculiarità degli obiettivi da perseguire in ambito sportivo”, da ultimo Sez. Unite, decisione n. 0126/CFA/20232024) della diversità di questo giudizio. La validità di tale metro di giudizio viene qui a fondarsi sul nuovo bilanciamento che si realizza, ad un diverso livello di accertamento della realtà oggettiva, tra il minor grado di accertamento del fatto, consentito al giudice sportivo, e il minor livello di spessore probatorio richiesto da questo peculiare giudizio.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0034/TFN - SD del 2 Agosto 2024  (motivazioni) –

Impugnazione –  Istanza: US Pistoiese 1921 - Reg. Prot. 008/TFN-SD

Massima: ….in ordine allo standard probatorio richiesto nell’ambito dei procedimenti disciplinari instaurati innanzi agli organi della giustizia sportiva, come da ultimo ribadito dalle Sezioni Unite della Corte Federale di Appello (decisione n. 0014/CFA/20232024), il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (quanto meno a partire da Collegio di garanzia CONI, SS.UU., n. 13/2016; per tutte, da ultimo, CFA, Sez. I, n. 49/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 92/2021-2002; CFA, Sez. I, n. 87/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 81/2021-2022; CFA, sez. I, n. 76/2021- 2022; CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; dettagliatamente, CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021, § 3). Nel procedimento disciplinare non è richiesta la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento del ragionevole dubbio, come previsto nel processo penale, essendo, invece, sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla sussistenza della violazione contestata sicché la ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito può essere anche provata mediante indizi, qualora essi siano gravi, precisi e concordanti e la prova del nesso causale tra la condotta dell'agente e la violazione della fattispecie regolamentare può essere raggiunta sulla base della regola della preponderanza del ragionevole dubbio o del più probabile che non (CFA, Sez. I, n. 14-2020/2021. Da ultimo CFA n. 116/CFA/2022-2023/A. Nel medesimo senso anche le più recenti Sezioni Unite, decisione n. 0002/CFA/2023-2024; CFA, Sez. I, n.24/2022-203; Sez. IV, n. 18/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 87/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 81/2021-2022; CFA, sez. I, n. 76/20212022; CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; dettagliatamente, CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021). La prova di un fatto, dunque, può anche essere e, talvolta, non può che essere, “logica piuttosto che fattuale” (Corte di giustizia federale, 19 agosto 2011, C.U. n. 47/CGF del 19.9.2011). In tale prospettiva il sistema delineato dal vigente codice di giustizia sportiva della FIGC, in ogni caso, intende realizzare un ragionevole equilibrio tra l’esigenza di garantire i fondamentali diritti di difesa delle parti, la certezza delle situazioni giuridiche e la finalità di accertare gli illeciti considerati più rilevanti per l’ordinamento. Gli indizi raccolti, pertanto, secondo i principi generali che sottendono al valore della prova indiziaria, devono essere gravi precisi e concordanti. Come precisato dalla giurisprudenza penale, gli indizi devono corrispondere a dati di fatto certi – e pertanto non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza – e devono essere gravi, cioè in grado di esprimere una elevata probabilità di derivazione dal fatto noto a quello ignoto, precisi e cioè non equivoci e concordanti, cioè convergenti verso l’unico risultato. I requisiti devono poi rivestire il carattere della concorrenza, nel senso che, in mancanza anche uno di essi, non possono assurgere al ruolo di prova idonea a fondare una responsabilità penale (Cass. Penale, Sez. I, n. 28592 del 19 marzo 2021). Più in particolare è stato chiarito che “in tema di responsabilità disciplinare assume rilievo preponderante l’apprezzamento svolto dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto, quali emergono dalla ricostruzione documentale e dai mezzi di prova acquisiti nel loro complesso. Ne deriva che non può essere privilegiata una lettura atomistica degli elementi probatori acquisiti, che meritano, invece, di essere valutati nella loro coesistenza e capacità cumulativa di concorrere a formare il convincimento del Collegio giudicante (cfr. Corte federale d’appello, Sezione I, decisione n. 14/CFA/2020-2021; Sezioni unite, decisione n. 105/CFA/2020-2021). Sebbene alcune dichiarazioni, valutate autonomamente, potrebbero costituire una semiplena probatio (perché relative a fatti appresi de relato ovvero rese dal medesimo soggetto offeso), le stesse, nel loro complesso, anche attraverso l’integrazione tra le circostanze apprese direttamente e le altre apprese de relato, possono restituire un quadro probatorio contraddistinto non solo dalla piena concordanza su identiche circostanze fattuali ma anche dall’assenza di elementi che possano far dubitare della sincerità e buona fede dei dichiaranti (cfr. Corte federale di appello, SS.UU., n. 64/CFA/2021-2022)” (Sezioni Unite, decisione n. 0015/CFA/2023-2024). Orbene nel caso di specie il deferimento si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni rese dai due medesimi soggetti offesi (rectius: che asseriscono di essere offesi), in assenza di qualsivoglia ulteriore indizio o prova. Appare evidente che le dichiarazioni dei soggetti offesi, in assenza di ulteriori elementi che confermino la ricostruzione di questi ultimi, non risultano sufficienti a raggiungere lo standard probatorio richiesto e, comunque, a provare le condotte illecite. Tra l’altro, le dichiarazioni non sono pienamente concordanti sia con quanto affermato dal sig. …., sia con le dichiarazioni rese dai medesimi soggetti alla Digos e agli organi di stampa nell’attualità degli accadimenti (con particolare riferimento all’asserito pugno che avrebbe ricevuto il … alla camicia strappata del sig. …. o alla monetina che avrebbe colpito in testa il sig. ….).

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0058/CFA del 23 Novembre 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Campania, di cui al Com. Uff. n. 6 del 12 ottobre 2023

Impugnazione – istanza: –  PPFI-Sig. D.V.E. -A.S.D. Sporting Club Ercolanese

Massima: La persona offesa, per il tramite del suo Presidente ha fatto pervenire una mail, inviata dal suo indirizzo personale di posta elettronica ed accompagnata dalla copia del proprio documento di identità, nella quale ha precisato di essersi trasferito in Francia, di non essere intenzionato a rientrare in Italia, di essere stato insultato con la frase “nero di m…..” dal giocatore avversario, …, durante il secondo tempo di gioco. Non vi è motivo di eliminare tale dichiarazione dal compendio indiziario, posto che, in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, "il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime” (v. Cass. 11606/2018) e che la semplice generica contestazione del documento non è sufficiente per inficiarne la validità probatoria, atteso che "il disconoscimento, da effettuare nel rispetto delle preclusioni processuali, anche di documenti informatici aventi efficacia probatoria ex art. 2712 CC, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non rispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta" (Cass. 19155 del 13/6/2019; Cass. 5141/2019 e n. 1/CFA/2019-2020/A sull'analogo tema dell'utilizzazione e valore probatorio dei messaggi whatsapp). Se ne deve quindi trarre la piena utilizzabilità della dichiarazione della persona offesa trasmessa agli inquirenti via mail, posto che la provenienza dall'account personale del giocatore e il contestuale invio di copia del documento di identità costituiscono sufficienti garanzie circa il mittente e che né la decisione impugnata né la difesa dell'incolpato hanno addotto alcun elemento concreto per indurre a dubitare della paternità di tale dichiarazione. Quanto alla regola di giudizio valida nell'ambito che qui ci occupa, vale la pena di ricordare la costante giurisprudenza di questa Corte federale, secondo cui il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio, come invece è previsto nel processo penale, nel senso che è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito ( a partire da Collegio di garanzia CONI, SS.UU., n. 13/2016; per tutte, da ultimo, CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; dettagliatamente, CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021, n.76/CFA/2021-2022/C). In tale ambito, vi è stata adesione alla giurisprudenza penale in tema di valore probatorio da attribuire alle dichiarazioni della persona offesa, nel senso che il fatto contestato può essere ritenuto provato anche se il quadro probatorio sia formato dalle sole dichiarazioni della persona offesa, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità della presenza di riscontri esterni (cfr. Cass. pen., Sezione 5, 13 febbraio 2020, n. 12920; Sezioni unite, 19 luglio 2012, n. 41461; CFA Sezione IV, n. 66-2019/2020; Sezione I, n. 118-2019/2020) a condizione che siano positivamente verificate la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità intrinseca del suo racconto. Val la pena di sottolineare come, sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione sia granitica, sino dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 41461/2012 “le regole dettate dall'art. 192 comma 3 c.p.p. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone” ripresa, appunto, dalla giurisprudenza di questa Corte Federale “Le dichiarazioni della persona offesa non rappresentano una prova secondaria, ma onerano di una verifica più intensa circa la credibilità del soggetto e l’attendibilità del racconto” -(CFA, Sez. I, n. 52/2022-2023; Id., Sez. I, n. 92/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 114 /2020-2021 e più di recente n. 116/CFA/2022-2023/B) Si può cogliere, nella giurisprudenza sopra citata, il principio per cui la possibilità di valutare l’attendibilità estrinseca della testimonianza dell’offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri si esprime in termini di “opportunità” e non di “necessità”, essendo lasciato al giudice di merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto. Le dichiarazioni della persona offesa devono, in conclusione, ritenersi da sole sufficienti a fondare l'affermazione di responsabilità, purché siano valutate con particolare rigore e purchè, dall'esame critico delle risultanze processuali, non emergano elementi in grado di smentirle, cioè di inficiarne il contenuto rappresentativo. Si può, allora, ritenere che le dichiarazioni del sig. … diano conto con chiarezza dell'insulto pronunciato al suo indirizzo, dell'autore del gesto e delle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato. Il contenuto di tali dichiarazioni non è smentito da altre risultanze di indagine e non sono emersi motivi di astio o rancore che avrebbero potuto indurre la parte offesa ad accusare falsamente l'incolpato.

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