Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0220/TFN - SD del 8 Maggio 2024  (motivazioni) –

Impugnazione –  Istanza: –  V.S. e ASD Bovalino Calcio a Cinque - Reg. Prot. 205/TFN-SD

Massima: Quanto alla richiesta della Procura Federale di disporre, per la società … la preclusione alla partecipazione al prossimo campionato laddove la società non corrispondesse le somme dovute al calciatore …. entro il termine fissato per l’iscrizione, il Tribunale ritiene di non poter accogliere detta richiesta. Come noto, gli organi della giustizia sportiva, in forza dell’art. 12 CGS, hanno un potere ampiamente discrezionale nella determinazione della tipologia e della misura della sanzione disciplinare da comminare, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi. Questa ampia discrezionalità tuttavia – in ossequio al principio di legalità formale immanente all’ordinamento giuridico, al quale deve conformarsi anche l’ordinamento sportivo – deve esercitarsi nel rispetto del principio di tipicità e tassatività delle sanzioni per cui non può essere spinta fino al punto di riconoscere agli organi di giustizia sportiva il potere di irrogare sanzioni, per di più legate ad un evento futuro e incerto, diverse da quelle espressamente previste dagli artt. 8-11 del Codice di giustizia sportivo, che individua le sanzioni disciplinari irrogabili, distinguendole tra sanzioni a carico della società (art. 8), sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati della società (art. 9), sanzione della perdita della gara (art. 10) e sanzioni inerenti alla disputa delle gare (art. 11). La preclusione all’ammissione al campionato successivo non solo non è contemplata nell’ambito delle succitate disposizioni, ma esula dalla competenza del Tribunale, spettando agli organismi federali deputati la ricognizione della sussistenza dei requisiti normativi prescritti, all’atto dell’iscrizione al campionato di competenza delle società calcistiche.

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