C.R. BASILICATA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 32 del 30/09/2024 – Delibera – DEFERIMETO N. 6205/1114 pfi 23-24/PM/ps DEL 09 SETTEMBRE 2024 – MICHELE ARLEO, MICHELE MASTROSIMONE, S.S. SANTARCANGIOLESE

DEFERIMETO N. 6205/1114 pfi 23-24/PM/ps DEL 09 SETTEMBRE 2024 - MICHELE ARLEO, MICHELE MASTROSIMONE, S.S. SANTARCANGIOLESE.

Il Tribunale Federale Territoriale composto dagli Avv.ti Antonello Mango - Presidente – Rocco Mario Ceraldi e Marco Saraceno – componenti - nella seduta del 30/09/2024, ha deliberato quanto segue. Letto il deferimento n.ro 6205/1114 pfi 23-24/PM/ps del 09 settembre 2024, con cui la Procura Federale deferiva innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale: 1) Il Sig. Michele Arleo, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S. Santarcangiolese: violazione degli artt. 4, commi 1 e 3, 19, commi 4 e 5, e 21 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S. Santarcangiolese, consentito e comunque non impedito la partecipazione del calciatore sig. Michele Mastrosimone, nella fila della squadra schierata dalla società S.S. Santarcangiolese, in occasione della gara Santarcangiolese - Viggiano del 13.4.2024 valevole per il campionato di Seconda Categoria, nonostante lo stesso dovesse ancora scontare la squalifica fino al 31.12.2026 irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 86 del 13.3.2024 del Comitato Regionale Basilicata; 2) Il Sig. Michele Mastrosimone, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S. Santarcangiolese: violazione degli artt. 4, commi 1 e 3, 19, commi 4 e 5, e 21 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società Santarcangiolese, alla gara Santarcangiolese - Viggiano del 13.4.2024 valevole per il campionato di Seconda Categoria, nonostante dovesse ancora scontare la squalifica fino al 31.12.2026 irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 86 del 13.3.2024 del Comitato Regionale Basilicata; 3) La Società S.S. Santarcangiolese a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Michele Arleo e Michele Mastrosimone, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. Ritenuta ammissibile la richiesta di applicazione di sanzioni su istanza delle parti così come disciplinata dall’art. 127 del C.G.S. in sede dibattimentale concordata e avanzata, corretta la qualificazione dei fatti e, conseguentemente, stimata congrua la sanzione indicata;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Basilicata: - Dispone applicarsi ex art. 127 C.G.S. in ordine al procedimento indicato, le seguenti sanzioni:  ARLEO MICHELE, inibizione di mesi 2 (DUE);  MASTROSIMONE MICHELE, squalifica per 4 (QUATTRO) giornate, da scontare alla scadenza dell’inibizione già comminatagli fino a tutto il 31/12/2026; S.S. SANTARCANGIOLESE, ammenda di € 350,00 (trecentocinquanta/00) e punti 1 (UNO) di penalizzazione, da scontare nel campionato di competenza nella S.S. 2024/2025. Avverte che l’ammenda di cui al presente accordo dovrà essere versata in favore di F.I.G.C. L.N.D. - C. R. Basilicata a mezzo di bonifico bancario sul c/c BPER Banca Sede di Potenza IT 59 M 05387 04204 000003178300, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data della pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo stesso e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 127 C.G.S. Ordina che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli artt. 51 comma 4 e 53 C.G.S., comunicata alla Procura Federale nonché alle altre parti interessate presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alle Segreterie di C.R.B. e Tribunale Federale Territoriale – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.

 

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