C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 3/CS del 07/11/2024 – Delibera – Preavviso di reclamo ASD. GERENZANESE – Campionato Allievi Reg.U17 – Girone B GARA del 12.10.2024 – A.S.D. GERENZANESE – F.C.D. REAL CRESCENZAGO C.U. n. 26 del C.R.L. datato 15.10.2024

Preavviso di reclamo ASD. GERENZANESE – Campionato Allievi Reg.U17 – Girone B GARA del 12.10.2024 – A.S.D. GERENZANESE – F.C.D. REAL CRESCENZAGO C.U. n. 26 del C.R.L. datato 15.10.2024

La Società A.S.D. GERENZANESE ha preannunziato reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo di 1°Grado che ha comminato la sanzione della squalifica per sei giornate al proprio calciatore Federico Garro perché, espulso per fallo imprudente nei confronti di un avversario, al provvedimento di espulsione offendeva pesantemente il Direttore di Gara. Una volta preannunziatolo, la Società non faceva pervenire il reclamo, ed anzi, con successiva PEC dichiarava espressamente di rinunziarvi. Esaminati dunque gli atti ed il preavviso di reclamo, questa Corte OSSERVA L’art. 76 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, nel disciplinare il caso in esame, prevede che nell’ipotesi in cui al preavviso di reclamo non faccia seguito la formale proposizione del reclamo, la Corte Sportiva d’Appello non sia tenuta a pronunziarsi. Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DICHIARA

di non essere tenuta a pronunziarsi. Dispone l’addebito della relativa tassa.

 

 

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