Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 42/TFN - SD del 12 Settembre 2025 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: V.T. e ASD Ecocity Futsal Genzano - Reg. Prot. 27/TFN-SD
Massima: Mesi 3 di inibizione al Vice Presidente per la violazione dell’art. 4 del C.G.S. sia in via autonoma che in relazione all’art. 19, comma 3, del C.G.S per aver, in occasione della gara acceduto all’interno del recinto di gioco subito dopo il termine della stessa (per festeggiare la vittoria della propria squadra) e allorquando le due squadre e gli ufficiali di gara erano ancora presenti in campo in procinto di scambiarsi i consueti saluti finali benché al tempo gli fosse, però, precluso di potervi accedere per essere stato in precedenza raggiunto da un provvedimento disciplinare (mesi 4 di inibizione giusta decisione TFN Sez. Disciplinare di cui al C.U. n.173 del 08.05.2025) che non aveva ancora ultimato di scontare, ma senza l’aggravante ex art. 14 co. 1 lett. m) del C.G.S. per aver commesso l’infrazione in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare. Ammenda di 700,00 alla società a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva…Si tratta, quindi, di stabilire se l’acceso al terreno di giuoco al termine di una gara costituisca o meno violazione di norme contenute nel CGS e nello specifico, secondo la contestazione avanzata dalla Procura Federale, dell’art. 4 del C.G.S. sia in via autonoma che in relazione all’art. 19, comma 3….Il dettato del comma 3 dell’art, 19 del CGS, rubricato come “Esecuzione delle sanzioni” è da ritenersi assolutamente inequivoco e inequivocabile laddove testualmente recita “I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti disciplinari a termine, non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della Federazione fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa. Ai medesimi è, in ogni caso, precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione delle gare. La violazione dei divieti di cui al presente comma comporta l’aggravamento della sanzione”…. l’espressione “ inibizione temporanea” di cui all’art. 9 del CGS e l’espressione “inibizione a termine” citata nell’art. 19 altro non sono che sinonimi del concetto di inibizione, sanzione a carattere temporale, prevista alla lettera h) del primo comma dell’art. 9 del CGS, che colpisce i soggetti individuati in quell’articolo. Inoltre l’invocata distinzione non trova conforto in nessun precedente giurisprudenziale. A corollario di quanto sin qui detto, osserva il Tribunale che mentre l’art. 9 del Codice di Giustizia elenca la tipologia di sanzioni di cui sono oggetto “I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati” (comma 1), l’art. 19, rubricato “Esecuzione delle sanzioni” come detto, esplicita le modalità secondo le quali vanno scontate le sanzioni inflitte dagli Organi federali. Peraltro il comma 3 non è limitato alla sanzione dell’inibizione (come il secondo comma lettera c) dell’art.9) ma riguarda, più in generale, i “provvedimenti disciplinari a termine” e quindi, oltre l’inibizione, anche la squalifica e il divieto temporaneo di accedere agli impianti sportivi di cui alla lettera g) del primo comma dell’art. 9 CGS. Che poi l’arbitro non abbia refertato l’episodio incriminato non ha alcuna rilevanza alla luce della costante e granitica giurisprudenza che afferma che il referto costituisce fonte di prove privilegiata per quanto nello stesso riportato ma non costituisce prova alcuna per quanto omette di riportare che potrebbe essersi verificato o meno (cfr. da ultimo CFA SSUU n. 15/2025-2026). Peraltro non v’è prova che gli arbitri fossero in grado di riconoscere il Sig. …Coglie, invece, nel segno la difesa del deferito allorquando compiutamente sostiene che al proprio rappresentato non possa essere contestata l’aggravante “ex art. 14 co. 1 lett. m) del C.G.S. per aver commesso l’infrazione in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare”. Osserva il Tribunale, in linea con quanto eccepito dal deferito, che l’aver compiuto la violazione di cui al terzo comma dell’art. 19 del CGS in stato di inibizione costituisce, di per sé, un’aggravante di talché, accogliendo la tesi dell’Organo requirente, verrebbe ad avere applicazione un’aggravante dell’aggravante con violazione del principio del “ne bis in idem”. Sotto il profilo sanzionatorio ritiene il Tribunale di poter condividere le richieste formulate in udienza dalla Procura Federale, sia pure ridotta la richiesta relativa al Sig. … per il mancato riconoscimento dell’invocata aggravante, sia perché le stesse appaiono equamente commisurate alla rilevanza della violazione, sia in quanto, sotto il profilo dosimetrico, sono perfettamente coincidenti con i precedenti di questo Tribunale in materia.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 19/TFN - SD del 29 Luglio 2025 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: A.L., A.B. e ASD Fortitudo Pomezia 1957 - Reg. Prot. 254/TFN-SD
Massima: Mesi 6 di inibizione al Presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver consentito e comunque non impedito al sig. …. (sponsor della società ASD Fortitudo Pomezia 1957) di fare ingresso all’interno del terreno di giuoco in occasione della gara nonostante lo stesso fosse inibito per anni tre….nonché per avergli consentito di assistere dagli spalti dell’impianto di gioco alla gara nonostante lo stesso non fosse stato autorizzato dalla Divisione Calcio a 5 in quanto non tesserato. Anni 1 di inibizione a colui che era lo sponsor della società. Ammenda di € 1.500,00 alla società….Tali condotte determinano la responsabilità diretta e oggettiva della società … ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, CGS. Come più volte affermato dalla giurisprudenza federale, la responsabilità della società sportiva discende dal principio di immedesimazione organica e si fonda sulla necessità di prevenzione e controllo da parte del sodalizio nei confronti dei propri rappresentanti e soggetti ad essa funzionalmente collegati. Affinché la responsabilità possa trasmettersi e risalire dal rappresentante al rappresentato non è necessaria alcuna indagine circa l’effettiva utilità per l’ente della condotta antisportiva (che si presume iuris et de iure). Tale ipotesi di responsabilità è stata sempre inquadrata dalla giurisprudenza sportiva come ipotesi di responsabilità oggettiva (cfr. CFA sez. I, n. 52-2022/2023). È, infatti, pacifico che la Società risponde direttamente dell’operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali, per il principio di immedesimazione organica che lega il sodalizio sportivo a (colui o) coloro che, al suo interno, sono investiti del potere di agire in nome di questo (CFA, Sez. I, n. 52-2022/2023), ed opera, per sua natura, per la semplice ricorrenza del nesso formale che lega il tesserato responsabile di un’infrazione dei precetti disciplinari e la società cui è contrattualmente legato, all’accertata condizione che l’infrazione stessa sia commessa durante, o trovi causa o possibilità di esplicazione nella attività sportiva cui il tesserato è tenuto (CFA, SS.UU. Decisione/0072/CFA-2024-2025).