Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 0055/CFA del 1 Dicembre 2025 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare, n. 0080/TFNSD/2025-2026 del 20.10.2025

Impugnazione – istanza: Procura federale / sig. M.M. e società A.S.D. Lecco Calcio a 5

Massima: Accolto il reclamo della Procura Federale e per l’effetto inflitta l’ammenda di € 1.500,00 alla società a titolo di responsabilità oggettiva e l’inibizione di mesi 4 e la squalifica di mesi 4 allenatore di calcio a cinque, all’epoca dei fatti tesserato quale direttore generale per la violazione dell’art. 4, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva (CGS) FIGC, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico FIGC, per avere lo stesso dopo inviato in privato, mediante la piattaforma Messenger di Facebook al direttore di gara ed al cronometrista messaggi offensivi Questa Corte, al contrario, ritiene che ai fini del presente giudizio disciplinare rilevino sia la veste di direttore generale ricoperta dal sig. … nell’ambito della A.S.D. Lecco Calcio a 5, sia la distinta (e contemporanea) veste di allenatore, seppure non tesserato, accertata sulla base degli atti del giudizio.  Per quanto attiene alla veste di Direttore generale, la responsabilità disciplinare del sig. … si fonda sulla violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, che prescrive l’osservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva per tutti i soggetti di cui all’art. 2 CGS FIGC (CFA, SS.UU., n. 67/2024-2025; Id., n. 122/20222023; Id., n. 29/2022-2023; Id., n. 98/2022-2023; Id., n. 13/2019-2020; Id., n.17/2019-2020). Tra tali soggetti sono espressamente annoverati, nel comma 1 dell’art. 2 CGS, anche i dirigenti. In relazione invece alla diversa veste di allenatore, seppure non tesserato, ricoperta dal sig. … la Procura Federale lamenta la violazione dell’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico FIGC (in combinato disposto con il già ricordato art. 4, comma 1, CGS FIGC). Una prospettazione condivisibile, che onera di esaminare la rilevanza o meno, ai fini dell’applicabilità dell’art. 37, del mancato tesseramento come allenatore del sig. … al tempo dei fatti di cui all’atto di deferimento. La circostanza che il sig. … non risultasse tesserato non esclude, secondo questa Corte, l’applicazione delle norme appena indicate. L’art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico FIGC si riferisce, come recita il suo primo comma, ai «Tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del Settore» ed afferma che essi «sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali» (comma 1); ed inoltre che «devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva e devono, nei rapporti con i colleghi, ispirare la loro condotta al principio della deontologia professionale» (comma 2). Il comma 3 dello stesso articolo si riferisce anch’esso soltanto agli «iscritti» (nell’albo o nei ruoli del settore) al fine di individuarli quali destinatari dei provvedimenti disciplinari: «In caso di violazione delle norme deontologiche, la Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale adotta nei confronti degli iscritti i provvedimenti disciplinari». Le disposizioni appena riportate non menzionano in alcun modo, affinché siano applicabili, la necessità del tesseramento. La condizione per applicarle è soltanto l’inquadramento del tecnico «nell’Albo e nei Ruoli del Settore». Una condizione che certamente ricorre rispetto al sig. …, come risulta dagli atti del giudizio. Da qui l’applicabilità nel caso in esame dell’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico. La lettura appena compiuta trova conferma nella giurisprudenza federale, che ha già dimostrato di non reputare rilevante il mancato tesseramento dell’allenatore al fine poter applicare l’art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico FIGC (cfr. CFA, Sez. IV, n. 49/2020-2021, argomentando anche dall’art. 2 CGS FIGC; Id., n. 95/2020-2021, in particolare argomentando dall’art. 2, comma 1, CGS FIGC; e da ultimo, sia pure incidentalmente in un passo finale della motivazione, CFA, SS.UU., 67/2024-2025). 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 67/TFN - SD del 3 Ottobre 2025  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: 610 ione n. 19nislao Chimenti 610 ione n. 19nislao Chimenti 610 ione n. 19nislao Chimenti 610 ione n. 19nislao Chimenti 610 ione n. 19nislao Chimenti V.T., ASD Ecocity Futsal Genzano - 47/TFNSD

Massima: Mesi 3 di inibizione al Vice Presidente della società per la violazione dell’art. 4 del C.G.S. sia in via autonoma che in relazione all’art. 19 comma 3 del C.G.S per aver, in occasione della gara ECOCITY FUTSAL GENZANO vs META CATANIA - disputata in data 09.06.2025, valida quale gara 1 della semifinale playoff scudetto del Campionato di Serie A di Calcio a 5 della stagione sportiva 2024/2025 e terminata con la vittoria della squadra ospitante per 2-1 - acceduto all’interno del recinto di gioco, sia, prima dell’inizio della gara (con le squadre già presenti in campo, al fine di partecipare alla premiazione di uno sponsor partner della manifestazione sportiva), sia, subito dopo il termine della stessa (allorquando le due squadre e gli ufficiali di gara erano ancora presenti in campo in procinto di scambiarsi i consueti saluti finali, allo scopo di festeggiare la vittoria della propria squadra) benché al tempo gli fosse, però, precluso di potervi accedere per essere stato in precedenza raggiunto/colpito da due diversi provvedimenti disciplinari per complessivi mesi 6 di inibizione (giusti CU N.173/TFN del 08.05.2025 e CU N.186/TFN del 03.06.2025) che non aveva ancora ultimato di scontare. Con l’aggravante ex art. 14 co. 1 lett. m) del C.G.S. di aver commesso l’infrazione in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare. Ammenda di € 800,00 alla società…L’art. 19, comma 3, del C.G.S. prevede che: “I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti disciplinari a termine, non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della Federazione fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa. Ai medesimi è, in ogni caso, precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione delle gare”. L’accesso al recinto di gioco costituisce violazione diretta dell’art. 19, co. 3 CGS, poiché il divieto di accedere al campo è conseguenza automatica dell’inibizione. Il comportamento integra, altresì, violazione dell’art. 4 CGS, in quanto contrario ai doveri di lealtà, correttezza e probità cui sono tenuti tutti i soggetti dell’ordinamento federale. L’inosservanza di un provvedimento disciplinare costituisce, infatti, espressione di particolare disvalore, in quanto mina il rispetto delle regole poste a tutela del corretto svolgimento delle competizioni sportive. Non può essere, invece, riconosciuta la contestata aggravante di cui all’art. 14, comma 1, lett. m), CGS (“aver commesso l’infrazione in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare”). Come già rilevato dalla difesa del deferito e come confermato dalla giurisprudenza di questo Tribunale (Decisione n. 0042/TFNSD-2025-2026 del 12 settembre 2025), la violazione dell’art. 19, comma 3, CGS presuppone necessariamente lo stato di inibizione del soggetto, che rappresenta quindi elemento costitutivo della fattispecie. Ritenere al contempo applicabile l’aggravante prevista dall’art. 14, comma 1, lett. m) equivarrebbe a configurare un’“aggravante dell’aggravante”, in contrasto con il principio del ne bis in idem.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 42/TFN - SD del 12 Settembre 2025  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: V.T. e ASD Ecocity Futsal Genzano - Reg. Prot. 27/TFN-SD

Massima: Mesi 3 di inibizione al Vice Presidente per la violazione dell’art. 4 del C.G.S. sia in via autonoma che in relazione all’art. 19, comma 3, del C.G.S per aver, in occasione della gara acceduto all’interno del recinto di gioco subito dopo il termine della stessa (per festeggiare la vittoria della propria squadra) e allorquando le due squadre e gli ufficiali di gara erano ancora presenti in campo in procinto di scambiarsi i consueti saluti finali benché al tempo gli fosse, però, precluso di potervi accedere per essere stato in precedenza raggiunto da un provvedimento disciplinare (mesi 4 di inibizione giusta decisione TFN Sez. Disciplinare di cui al C.U. n.173 del 08.05.2025) che non aveva ancora ultimato di scontare, ma senza l’aggravante ex art. 14 co. 1 lett. m) del C.G.S. per aver commesso l’infrazione in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare. Ammenda di 700,00 alla società a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva…Si tratta, quindi, di stabilire se l’acceso al terreno di giuoco al termine di una gara costituisca o meno violazione di norme contenute nel CGS e nello specifico, secondo la contestazione avanzata dalla Procura Federale, dell’art. 4 del C.G.S. sia in via autonoma che in relazione all’art. 19, comma 3….Il dettato del comma 3 dell’art, 19 del CGS, rubricato come “Esecuzione delle sanzioni” è da ritenersi assolutamente inequivoco e inequivocabile laddove testualmente recita “I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti disciplinari a termine, non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della Federazione fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa. Ai medesimi è, in ogni caso, precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione delle gare. La violazione dei divieti di cui al presente comma comporta l’aggravamento della sanzione”…. l’espressione “ inibizione temporanea” di cui all’art. 9 del CGS e l’espressione “inibizione a termine” citata nell’art. 19 altro non sono che sinonimi del concetto di inibizione, sanzione a carattere temporale, prevista alla lettera h) del primo comma dell’art. 9 del CGS, che colpisce i soggetti individuati in quell’articolo. Inoltre l’invocata distinzione non trova conforto in nessun precedente giurisprudenziale. A corollario di quanto sin qui detto, osserva il Tribunale che mentre l’art. 9 del Codice di Giustizia elenca la tipologia di sanzioni di cui sono oggetto “I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati” (comma 1), l’art. 19, rubricato “Esecuzione delle sanzioni” come detto, esplicita le modalità secondo le quali vanno scontate le sanzioni inflitte dagli Organi federali. Peraltro il comma 3 non è limitato alla sanzione dell’inibizione (come il secondo comma lettera c) dell’art.9) ma riguarda, più in generale, i “provvedimenti disciplinari a termine” e quindi, oltre l’inibizione, anche la squalifica e il divieto temporaneo di accedere agli impianti sportivi di cui alla lettera g) del primo comma dell’art. 9 CGS. Che poi l’arbitro non abbia refertato l’episodio incriminato non ha alcuna rilevanza alla luce della costante e granitica giurisprudenza che afferma che il referto costituisce fonte di prove privilegiata per quanto nello stesso riportato ma non costituisce prova alcuna per quanto omette di riportare che potrebbe essersi verificato o meno (cfr. da ultimo CFA SSUU n. 15/2025-2026). Peraltro non v’è prova che gli arbitri fossero in grado di riconoscere il Sig. …Coglie, invece, nel segno la difesa del deferito allorquando compiutamente sostiene che al proprio rappresentato non possa essere contestata l’aggravante “ex art. 14 co. 1 lett. m) del C.G.S. per aver commesso l’infrazione in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare”. Osserva il Tribunale, in linea con quanto eccepito dal deferito, che l’aver compiuto la violazione di cui al terzo comma dell’art. 19 del CGS in stato di inibizione costituisce, di per sé, un’aggravante di talché, accogliendo la tesi dell’Organo requirente, verrebbe ad avere applicazione un’aggravante dell’aggravante con violazione del principio del “ne bis in idem”. Sotto il profilo sanzionatorio ritiene il Tribunale di poter condividere le richieste formulate in udienza dalla Procura Federale, sia pure ridotta la richiesta relativa al Sig. … per il mancato riconoscimento dell’invocata aggravante, sia perché le stesse appaiono equamente commisurate alla rilevanza della violazione, sia in quanto, sotto il profilo dosimetrico, sono perfettamente coincidenti con i precedenti di questo Tribunale in materia.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 19/TFN - SD del 29 Luglio 2025  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: A.L., A.B. e ASD Fortitudo Pomezia 1957 - Reg. Prot. 254/TFN-SD

Massima: Mesi 6 di inibizione al Presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver consentito e comunque non impedito al sig. …. (sponsor della società ASD Fortitudo Pomezia 1957) di fare ingresso all’interno del terreno di giuoco in occasione della gara nonostante lo stesso fosse inibito per anni tre….nonché per avergli consentito di assistere dagli spalti dell’impianto di gioco alla gara nonostante lo stesso non fosse stato autorizzato dalla Divisione Calcio a 5 in quanto non tesserato. Anni 1 di inibizione a colui che era lo sponsor della società. Ammenda di € 1.500,00 alla società….Tali condotte determinano la responsabilità diretta e oggettiva della società … ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, CGS. Come più volte affermato dalla giurisprudenza federale, la responsabilità della società sportiva discende dal principio di immedesimazione organica e si fonda sulla necessità di prevenzione e controllo da parte del sodalizio nei confronti dei propri rappresentanti e soggetti ad essa funzionalmente collegati. Affinché la responsabilità possa trasmettersi e risalire dal rappresentante al rappresentato non è necessaria alcuna indagine circa l’effettiva utilità per l’ente della condotta antisportiva (che si presume iuris et de iure). Tale ipotesi di responsabilità è stata sempre inquadrata dalla giurisprudenza sportiva come ipotesi di responsabilità oggettiva (cfr. CFA sez. I, n. 52-2022/2023). È, infatti, pacifico che la Società risponde direttamente dell’operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali, per il principio di immedesimazione organica che lega il sodalizio sportivo a (colui o) coloro che, al suo interno, sono investiti del potere di agire in nome di questo (CFA, Sez. I, n. 52-2022/2023), ed opera, per sua natura, per la semplice ricorrenza del nesso formale che lega il tesserato responsabile di un’infrazione dei precetti disciplinari e la società cui è contrattualmente legato, all’accertata condizione che l’infrazione stessa sia commessa durante, o trovi causa o possibilità di esplicazione nella attività sportiva cui il tesserato è tenuto (CFA, SS.UU. Decisione/0072/CFA-2024-2025).

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