Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 0075/CFA del 19 Gennaio 2026 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Sicilia n. 280 del 23.12.2025

Impugnazione – istanza: sig. A.T.H.

Massima: L’art. 12 CGS prevede che le sanzioni siano graduate in base alla gravità del fatto, al grado di colpa, alla recidiva e alle attenuanti; l’art. 44 CGS stabilisce che le sanzioni a carico dei tesserati devono essere effettive e afflittive in relazione alla natura della violazione. La Corte federale d’appello, sempre nella citata decisione n. 67/2025-2026, ha ribadito un principio consolidato: il giudice disciplinare è tenuto a commisurare la sanzione in modo proporzionato, ma la sanzione deve comunque preservare la sua funzione deterrente e non può essere puramente simbolica. Nel caso di specie, la condotta del sig. … ha comportato la mancata partecipazione a più allenamenti e a due gare decisive, la rottura del vincolo contrattuale e la violazione dei principi di lealtà e affidamento, aggravata dal successivo tesseramento con altra società. Il Tribunale di primo grado ha riconosciuto la gravità del fatto ma ha comunque applicato una sanzione inferiore a quella chiesta dalla Procura federale (sei giornate), tenendo conto della malattia del padre e del carattere dilettantistico del rapporto. La Corte ritiene che tale valutazione sia corretta e rispettosa dei criteri degli artt. 12 e 44 CGS: pertanto, la squalifica di quattro giornate appare proporzionata e non suscettibile di ulteriore riduzione.

Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 0068/CFA del 23 Dicembre 2025 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Liguria pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 31 del 14.11.2025 e notificata in pari data

Impugnazione – istanza: –  sig. C.C.

Massima: Se poi il reclamante intendesse fare riferimento alla cd. attenuante putativa, vale la pena di ribadire che l’attenuante può essere riconosciuta soltanto se si fonda su fatti realmente esistenti e non su fatti erroneamente ritenuti esistenti dal soggetto agente (Cass. pen., Sez. V, 10 dicembre 2024, n. 45289). Un principio chiaro sia nel codice penale, dove l’art. 59, terzo comma, c.p. sancisce che « Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui»; sia nel Codice di giustizia sportiva. In quest’ultimo, l’art. 16 afferma - nel trattare, più ampiamente, sia delle circostanze attenuanti che delle circostanze che escludono la sanzione - che «Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dagli organi di giustizia sportiva a favore dei soggetti responsabili anche se da questi non conosciute o ritenute insussistenti». Ne discende che resta esclusa la valutazione di circostanze ritenute erroneamente esistenti dal soggetto agente (CFA, Sez. I, n. 55/2025-2026). Non può pertanto accogliersi la tesi secondo cui il calcio sarebbe stato rivolto a una bottiglia al fine di evitarne il lancio. D’altro canto, è da escludere che, nel caso in esame, vi fosse una reazione ad un “ comportamento o fatto ingiusto altrui”. L’appellante, proveniente dagli spalti, si è precipitato verso la zona occupata dai dirigenti avversari e ha sferrato deliberatamente un calcio al volto del signor …e non risulta che la vittima stesse minacciando qualcuno; al contrario, il dirigente stava cercando di placare gli animi, essendo non contestato quanto dichiarato dall’… secondo cui “i tifosi di entrambe le squadre hanno iniziato ad avvicinarsi pericolosamente, la tensione è aumentata notevolmente, io mi sono preoccupato che la situazione potesse degenerare, e mi sono messo in mezzo per cercare di impedire contatti fra i due schieramenti”. Il comportamento dell’appellante non appare, pertanto, una reazione difensiva ma un atto aggressivo autonomo.

Massima: L’art. 13 CGS prevede, tra le circostanze attenuanti, l’aver ammesso la responsabilità (lett. e). Nella specie, dalle risultanze processuali emerge che il calciatore, il giorno successivo, ha contattato l’offeso per esprimere rammarico e manifestare disponibilità a risarcire il danno. In merito, non può essere condivisa, tuttavia, la tesi che tale gesto riduca la gravità dell’azione.

Difatti, il sig. … in sede di audizioni da parte della Procura federale, ha dichiarato di “ sono stato chiamato da costui [ndr: dal soggetto che lo aveva colpito con un calcio] al telefono (N. del chiamante: …), ha ammesso che era stato lui a sferrare il calcio, che era sua intenzione di colpire un altro soggetto e, invece, per errore ha colpito me; ha detto, altresì di aver parlato con …. e ha chiesto un accordo con me per evitare conseguenze penali. A tal fine era anche disposto a risarcirmi economicamente. Io ho risposto che al momento ero interessato solo a curarmi e appurare le conseguenze fisiche patite.”. Ma il Sig. … dichiara, successivamente, che: “Ho chiesto il suo nome ma ha rifiutato di riferirlo”. Ne consegue che tale condotta non integra il riconoscimento di responsabilità richiesto dalla norma, poiché il rifiuto di fornire le generalità, a fronte della richiesta della persona offesa, è incompatibile con un’assunzione effettiva e completa delle proprie colpe. Del resto, l’attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. e), prima parte, del CGS presuppone che chi commette l’offesa riconosca lealmente la propria responsabilità. D’altro canto, quand’anche tale circostanza attenuante fosse in astratto configurabile, essa risulterebbe equivalente rispetto alla complessiva gravità del fatto, atteso che la lesione arrecata è stata significativa (trauma cranio-facciale con prognosi certificata) e l’aggressione si è consumata fuori dal terreno di gioco; elementi che, nel loro insieme, connotano la condotta in senso aggravante.

Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 0064/CFA del 19 Dicembre 2025 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale c/o Comitato regionale Toscana n. 31 del 6 novembre 2025 e comunicata in data 7 novembre 2025

Impugnazione – istanza: PFI / società A.S.D. Madonna Dell'Acqua - Sig. D.M.

Massima: Spetta, infatti, al prudente apprezzamento degli organi di giustizia sportiva individuare la specie e la misura delle sanzioni disciplinari da irrogare ai tesserati, tenendo in debita considerazione le circostanze del caso concreto e, soprattutto, il grado di compromissione dei principi di lealtà e correttezza sportiva (ex multis, Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, n. 139/2024-2025). Nel caso in esame, le sanzioni appaiono eque e ragionevoli rispetto ai fatti accaduti e il Tribunale ha ridotto le sanzioni in quanto richieste dalla Procura in una misura sproporzionata rispetto agli accadimenti qui in esame e giustificato tale riduzione anche in considerazione della natura della società, riconducibile al novero delle società di puro settore che dispongono di mezzi economici limitati e che si avvalgono dell’opera prevalente di volontari, con considerazioni che si ritiene di condividere. Si richiama, a sostegno, anche la più recente giurisprudenza che si è soffermata sulla necessaria proporzionalità e ragionevolezza della sanzione che, sebbene debba mantenere la sua efficacia deterrente, non deve eccedere quanto opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato (CFA, SS.UU., n. 37/2025-2026). Ulteriormente, le Sezioni Unite, con la decisione CFA, SS.UU., 28/2025-2026, hanno affermato che “Non incorre in vizio di motivazione la decisione del Tribunale che, nel determinare la sanzione, si attesta su una soglia appena superiore al minimo; secondo il principio generale da tempo affermato dalla giurisprudenza penale di legittimità: “Nella determinazione della pena, il giudice non ha l'obbligo di giustificare l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge, quando la pena stessa venga inflitta nel minimo edittale o in misura di poco superiore. In tal caso, infatti, viene a mancare la necessità di una motivazione esplicita poiché l'entità della pena in concreto irrogata lascia esplicitamente intendere in quale modo abbiano influito, nell'adempimento di essa alla gravità del fatto, i criteri fissati dall'art. 133 cod. pen (in termini Cass. Pen. Sez. 1, 5.3.1985 n. 6375; più di recente conforme Cass. pen. Sez. 2^ 8.5.2013 n. 28852; nello stesso senso Cass. pen. Sez. 3^ 22.2.2019 n. 29968). Occorre invece una motivazione puntuale laddove la pena da irrogare superi significativamente i limiti minimi”.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0017/CFA del 7 Agosto 2025 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione n. 235 del Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, del 19 giugno 2025, depositata il 24 giugno 2025, relativa al deferimento n. 28345/524pf24-25/GC/blp del 23 maggio 2025 e impugnata limitatamente al capo di condanna dell'incolpato sig. E.A. là dove irroga nei confronti di quest'ultimo “la sanzione di anni 1 (uno) di squalifica ed euro 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda”;

Impugnazione – istanza: PF-Sig. E.A.

Massima: È principio pacifico di questa Corte che, una volta accertato un illecito sportivo, la misura della relativa sanzione deve essere commisurata anzitutto alla gravità dell’illecito, la quale non può che essere accertata in concreto. In vero, l’efficacia deterrente del trattamento sanzionatorio, per poter svolgere la sua funzione propria, di prevenzione – tanto generale, quanto speciale – in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve essere proporzionale alla reale portata del suo disvalore sociale. Valutazione, questa, che deve passare per un’adeguata ponderazione di tutte le circostanze di fatto nel quale l’illecito si è verificato e nel ragionevole bilanciamento di tutti gli interessi da questo incisi (in tal senso, ex multis, CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 70/20222023). In tale prospettiva, nel commisurare la sanzione da irrogare, il Giudice sportivo non solo non può ritenersi vincolato – né in pejus n é in melius – alle richieste formulate dalla Procura federale (CFA, Sez. un., n. 92/2024-2025), ma deve rifuggire da ogni automatismo, anche là dove questo parrebbe “posto” da una regola federale di dettaglio (sul divieto di applicazione “meccanica” delle norme v. CFA, Sez. un., n. 4/2025-2026). Il potere di graduare la pena in ragione della gravità – declinata in concreto – dell’infrazione può finanche travalicare i limiti edittali prescritti dal Regolatore federale, specie allorquando il destinatario del trattamento sanzionatorio – come nel caso che qui occupa – è una persona fisica. Diversamente dalle sanzioni irrogate nei confronti dei sodalizi sportivi, specie con riguardo a quelle consistenti nell’attribuzione di “punti negativi” in classifica, là dove è l’esigenza primaria di presidiare la regolarità delle competizioni a rendere quando mai opportuno – salvo casi eccezionali (v. CFA, Sez. I, n. 129/2023-2024) – che il giudice eserciti il suo potere discrezionale entro il perimetro sanzionatorio segnato dai limiti edittali (v. CFA, Sez. un., n. 71/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 18/2024-2025), le pene che hanno come destinataria una persona fisica, proprio perché connotate da finalità essenzialmente retributive ma anche di tipo generalpreventivo, devono essere calibrate in ragione della gravità dell’infrazione nonché della personalità dell’agente, desumibile da molteplici indicatori, come – solo per citarne alcuni – l’intensità del dolo, il grado della colpa, l’eventuale recidiva, il comportamento post factum (CFA, Sez. I, n. 18/2024-2025; CFA, Sez. un., n. 71/2024-2025). Tornando al caso che occupa, questa Corte ritiene che il Tribunale federale nazionale, nel determinare natura e misura delle pene da irrogare nei confronti del sig. ., ha correttamente valorizzato tutte le specificità della condotta a lui ascritta. L’unicità dell’episodio (due sole puntate, occorse entrambe in concomitanza con l’apertura del conto gioco), come pure l’irrisorietà dell’importo scommesso (per complessivi 10,00), ma anche il non aver riportato vincite nonché il mancato collegamento con organizzazione esterne o comunque con fenomeni di alterazione di risultati, sono tutti elementi che inducono a una determinazione della pena al di sotto del limite edittale di 3 anni e 25.000,00 prescritto dal comma 1 dell’art. 24 CGS FIGC e richiesto dalla Procura federale per l’incolpato Agnello, la cui piana applicazione nel caso di specie sarebbe risultata sproporzionata, oltre che irragionevole. In ordine alla proporzionalità del trattamento sanzionatorio La proporzionalità è principio normativo, di derivazione europea, che informa ogni atto di autonomia, anche di tipo negoziale, e chiama ad un’indagine trifasica, la quale si articola nell’accertamento dell’idoneità della misura allo scopo da raggiungere, della necessità della misura stessa e della proporzionalità con il fine, riconoscendo preferenza alla misura più mite che permetta, comunque, il raggiungimento dell’obiettivo perseguito dalla norma. Ne deriva che la proporzionalità, lungi dal configurare un canone rigido e predeterminato, è misura – sempre flessibile – dell’azione ascrivibile tanto ai poteri pubblici quanto ai poteri privati e, al contempo, criterio di soluzione del caso concreto, non solo in sede amministrativa, ma anche giurisdizionale (CFA, Sez. un., 4/2025-2026). Con particolare riguardo alle condotte ascritte al sig. Agnello, è indubbio che le sanzioni della squalifica e dell’ammenda prescritte dal comma 1 dell’art. 24 CGS FIGC siano misure necessarie nei confronti dell’incolpato, in ragione del disvalore in sé dell’illecito in parola, non a caso previsto dal Regolatore sportivo come fattispecie sanzionatoria di pericolo, la cui punibilità, come anticipato, prescinde dal fatto che il tesserato ne ricavi o meno una qualche utilità, essendo piuttosto sufficiente che la condotta posta in essere abbia l’idoneità in astratto a ledere l’interesse tutelato dalla norma (CFA, Sez. un., n. 34/2024-2025). Ciò nondimeno, la loro limitazione a 1 anno di squalifica ed 5.000 di ammenda – e dunque ben al di sotto del limite edittale prescritto dal comma 1 dell’art. 24 CGS FIGC – si rivela del tutto proporzionata alle peculiarità del caso, innanzi individuate nell’unicità dell’episodio, nell’irrisorietà dell’importo scommesso, nella mancanza di vincite, come pure nel mancato collegamento con organizzazione esterne o, comunque, con fenomeni di alterazione di risultati. Circostanze, queste, niente affatto ridimensionate nella loro portata dalla condotta non collaborativa dell’incolpato, là dove l’“aver ammesso la responsabilità o l’aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l’accertamento di illeciti disciplinari” costituisce un’attenuante (nella specie, l’attenuante prevista alla lett. e del comma 1 dell’art. 13 CGS FIGC) che, in mancanza, non può certo essere valorizzata quale aggravante, come invece parrebbe intendere la Procura federale. In ordine alla ragionevolezza del trattamento sanzionatorio Non può tacersi che il trattamento sanzionatorio qui oggetto di sindacato è stato disposto nell’ambito di un procedimento disciplinare che ha visto coinvolti più soggetti, tutti deferiti per il medesimo illecito, ma sulla scorta di una diversità di condotte che va adeguatamente differenziata nella sua ricaduta sanzionatoria. Il riferimento, più nello specifico, è alla condanna inflitta – con la stessa pronuncia qui gravata, ma non oggetto di impugnativa – ad altro incolpato, sig..., e determinata nella misura assai prossima al limite edittale, e precisamente in 3 anni e 50 giorni di squalifica e in 28.000,00 di ammenda, a fronte dell’accertamento in questo caso di ben 567 scommesse, compiute dal … in un arco di tempo considerevole (tra l’8.1.2021 e il 5.7.2021), alcune delle quali anche vincenti. In ragione delle emergenze processuali, là dove il Giudice di primo grado avesse accolto la richiesta della Procura e dunque disposto la pena nel minimo edittale per la condotta ascritta al sig. .., avrebbe finito per trattare in maniera sostanzialmente analoga dal punto di vista sanzionatorio condotte radicalmente diverse sul piano della loro concreta gravità. Ne sarebbe conseguita un’aperta violazione del principio di eguaglianza sostanziale, che invece chiama il giudice a declinare la sua risposta sanzionatoria differenziandola adeguatamente in ragione della specifica gravità delle condotte accertate (in tal senso, da ultimo, Coll. gar. sport, Sez. II, 9 giugno 2025, n. 41). Né va tralasciato che un inasprimento del trattamento sanzionatorio nei confronti del sig. …, a fronte della episodicità della scommessa accertata e dell’irrisorietà del suo valore, si tradurrebbe in un’irragionevole compromissione delle libertà costituzionali sulle quali questo irrimediabilmente incide, a partire dagli artt. 4 e 33, comma 7, cost., che riconoscono e tutelano lo sport non soltanto come attività lavorativa, ma prima ancora come diritto fondamentale della persona, sia come singolo sia come parte di una formazione sociale. Sull’eccezionale deroga all’art. 15, comma 1, CGS FIGC. Da altro punto di vista, è indubbio che il trattamento sanzionatorio disposto nei confronti del sig. … travalichi il limite previsto dall’art. 15, comma 1, CGS FIGC, disposizione che, come accennato, prescrive che “[s]e concorrono una o più circostanze attenuanti, la sanzione può essere diminuita, qualora riferita ad un parametro temporale o pecuniario, sino alla metà del minimo previsto per l’infrazione”. Ciò nondimeno, questo Collegio ritiene che sia proprio l’indiscutibile particolarità dell’illecito e, più nello specifico, la singolare tenuità del fatto ascritto al sig. … ad integrare, come di fatto integra, una di quelle ulteriori circostanze attenuanti atipiche previste dal comma 2 dell’art. 13 CGS FIGC, le quali rappresentano uno strumento flessibile, affidato al prudente apprezzamento del giudice, per rendere quanto più adeguata possibile la sanzione all’entità e gravità dei fatti accertati (CFA, Sez. un., n. 1/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 58/2022-2023; CFA, Sez. un., n. 119/2023-2024). Il che consente alla Corte, inoltre, di svolgere la funzione anche di giudice di equità e di proporzionare la sanzione in maniera ancor più effettiva alla gravità dei fatti scrutinati (CFA, Sez. un., n. 89/2023-2024; CFA, Sez. un., n. 99/2023-2024; CFA, Sez. un., n. 63/2022-2023; CFA, Sez. un., n. 67/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 70/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 86/2022-2023; CFA, sez. I, n. 124/2022-2023; CFA, Sez. un., n. 94/2021-2022). E tanto, vista l’assoluta peculiarità del caso, anche in eccezionale deroga alla regola che, con specifico riguardo all’ipotesi nella quale concorrano una o più circostanze attenuanti, escluderebbe il potere del giudice di irrogare sanzioni al di sotto del limite della metà del minimo edittale (art. 15, comma 1, CGS FIGC).

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0004/CFA del 11 Luglio 2025 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione della Corte Federale D’Appello n. 0008/CFA-2024-2025 depositata in data 22 luglio 2024 per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare - n. 0248/TFNSD/2023-2024

Impugnazione – istanza:  Sig. G.M.

Massima: Entità della sanzione Costituisce pacifica giurisprudenza di questa Corte Federale che l’entità della sanzione va commisurata in primo luogo alla gravità dell’illecito - nel quadro delle circostanze di fatto - in quanto la sua efficacia deterrente, per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo (Cfr. CFA, sezione I, n. 312022/2023; sezione I n. 70-2022/2023; sezione I° n. 7-2022/2023; sezione IV, n. 55-2020/2021). 2a) Quanto alla gravita dei fatti – ex art. 12, comma 1 CGS - valga quanto delibato nei pregressi gradi di giudizio di merito e nel giudicato formatosi per effetto della decisione del Collegio di Garanzia che per comodità si trascrive: “il Collegio non rileva alcun deficit motivazionale della qui gravata decisione, in ordine all’affermazione della responsabilità del ricorrente per l’illecito sportivo, nemmeno quanto alla dedotta insussistenza di concretezza del relativo pericolo indotto”; ed ancora: “Ritiene questo Collegio che la qui impugnata decisione rechi sufficiente motivazione in ordine all’affermazione di sussistenza del dolo normativamente richiesto per la configurazione, anche in capo al ..., di tale grave fattispecie illecita. 2b) Quanto all’afflittività, proporzionalità e ragionevolezza, della sanzione, ex art. 44, comma 5 CGS, si osserva quanto segue. a) Afflittività: Afflittive, sono le sanzioni, le quali si riflettono sul soggetto che ha agito incidendo su di un bene giuridico del tutto diverso da quello oggetto dell'obbligo. Le sanzioni afflittive, (Cfr. Consiglio di Stato, sezione VI, 24 giugno 2020, n. 4068), sono quelle definite dal diritto europeo e, in particolare, dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu), che ha contributo a configurare uno statuto di regole fondato su garanzie convenzionali di natura sostanziale e processuale (artt. 6 e 7). I criteri per individuare tale tipologia di sanzioni sono costituiti: i) dalla qualificazione giuridica dell’illecito; ii) dalla natura dell’illecito, desunta dall’ambito di applicazione, di carattere generale, della norma che lo prevede (deve essere rivolto alla generalità dei consociati) e dallo scopo perseguito che deve essere non risarcitorio ma afflittivo; iii) dal grado di severità della sanzione, che è determinato con riguardo alla pena massima prevista dalla legge applicabile e non di quella concretamente applicata (Corte eur. dir. uomo, Grande Camera, 8 giugno 1976, Engel e altri c. Bassi). b) Proporzionalità: Il principio di proporzionalità, di derivazione europea, impone di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato. Alla luce di tale principio, nel caso in cui siano coinvolti interessi diversi, è doverosa un’adeguata ponderazione delle contrapposte esigenze, al fine di trovare la soluzione che comporti il minor sacrificio possibile: in questo senso, il principio in esame rileva quale elemento sintomatico della correttezza dell’esercizio del potere discrezionale in relazione all’effettivo bilanciamento degli interessi. Il principio in esame impone un’indagine trifasica che si articola nell’accertamento dell’idoneità della misura allo scopo da raggiungere, della necessità della misura stessa e della proporzionalità con il fine, riconoscendo preferenza alla misura più mite che permetta, comunque, il raggiungimento dell’obiettivo perseguito dalla norma. Si tratta, appunto, del principio del minimo mezzo, che costituisce un importante parametro di riferimento per verificare la legittimità di un atto delle istituzioni. Irragionevole, e perciò sanzionabile sotto il profilo dell’eccesso di potere sarebbe quindi una misura incidente nella sfera privata non giustificata da specifiche e motivate esigenze di interesse pubblico. Date tali premesse, la proporzionalità non deve essere considerata come un canone rigido ed immodificabile, ma si configura quale regola che implica la flessibilità dell’azione e, in ultima analisi, la rispondenza della stessa alla razionalità ed alla legalità. In definitiva, il principio di proporzionalità va inteso “nella sua accezione etimologica e dunque da riferire al senso di equità e di giustizia, che deve sempre caratterizzare la soluzione del caso concreto, non solo in sede amministrativa, ma anche in sede giurisdizionale” (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. V, 21 gennaio 2015 n. 284). c) Ragionevolezza: Parallelamente, la ragionevolezza costituisce un criterio al cui interno convergono altri principi generali (imparzialità, uguaglianza, buon andamento): l’amministrazione e/o il giudicante in forza di tale principio, deve rispettare una direttiva di razionalità operativa al fine di evitare decisioni arbitrarie od irrazionali. In virtù di tale principio, l’azione dei pubblici poteri non deve essere censurabile sotto il profilo della logicità e dell’aderenza ai dati di fatto risultanti dal caso concreto: da ciò deriva che l’amministrazione, nell’esercizio del proprio potere, non può applicare meccanicamente le norme, ma deve necessariamente eseguirle in coerenza con i parametri della logicità, proporzionalità ed adeguatezza (Consiglio di Stato, sezione V, 20 febbraio 2017, n. 746 e sezione IV, 22 maggio 2013, n. 964). Facendo corretta applicazione dei suddetti principi, in un’ottica di contemperamento dei diversi interessi contrapposti, la sanzione, come detto deve poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo e da ultimo deve essere suscettibile anche di una valutazione di natura equitativa (CFA, S.U. n. 67-2022/2023) 

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