Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Seconda: Decisione n. 58 del 03/07/2025
Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale del C.R. Lazio FIGC-LND, di cui al Comunicato Ufficiale n. 195 del 20 dicembre 2024, con la quale, con riferimento al reclamo della suddetta ricorrente avverso il provvedimento del Giudice Sportivo del C.R. Lazio, di cui al C.U. n. 78 SGS del 14 novembre 2024 (che ha irrogato, a carico del sig. [omissis], la sanzione dell'inibizione fino al 17 gennaio 2025; a carico del sig. [omissis], la sanzione della squalifica fino al 16 maggio 2025, nonché, a carico del sig. [omissis], la sanzione della squalifica per 4 gare), ne è stata dichiarata l'inammissibilità, in relazione alla squalifica a carico del sig. [omissis], ai sensi dell’art. 137, comma 3, del CGS; nonché il parziale accoglimento, in relazione alla squalifica del sig. [omissis], ridotta fino al 14 marzo 2025, con conferma della rimanente decisione impugnata.
Impugnazione Istanza: Società Spes Artiglio S.S.D. a r.l., / FIGC / CR LAZIO
Massima: E’ inammissibile il ricorso proposto dalla società nell’interesse dei propri tesserati con il quale ha impugnato la decisione della CSAT perchè il referto arbitrale non proverrebbe le condotte imputate….Va, preliminarmente, ricordato che l’art. 54 CGS CONI consente il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport “esclusivamente per violazioni di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”, stabilendo, pertanto, un confine preciso di ammissibilità dei ricorsi. Sul punto, le Sezioni Unite di Questo Collegio hanno affermato che, “in virtù del richiamo che l’art. 2, comma 6, CGS CONI opera nei confronti delle norme generali del processo civile, occorre conformarsi all’art. 360 c.p.c. e qualificare il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport come un mezzo di impugnazione a critica vincolata. Ne consegue che in tale sede, qualificabile come giudizio di legittimità, è preclusa la possibilità di rivalutare eccezioni, argomentazioni e risultanze istruttorie acquisite nella fase di merito, al fine di rispettare l’ordine dei gradi di giustizia” (decisione n. 93/2017). La questione principale verte intorno al fatto che secondo la Spes Artiglio la decisione della CSAT sarebbe viziata da una omessa ed insufficiente motivazione in violazione dei principi sanciti dall’art. 54 del CGS del CONI. In particolare, la Società ricorrente evidenzia come il referto risulti lacunoso in diversi aspetti cruciali, tra cui l’attribuzione delle condotte scorrette ai singoli soggetti coinvolti e la descrizione dettagliata dei fatti contestati ed in particolare il referto arbitrale non può essere considerato di per sé sufficiente per fondare una decisione quando risulti privo di dettagli specifici e concreti sulle condotte contestate ai tesserati della Società istante. Da quanto sino ad ora esposto, non si può configurare il vizio di omessa motivazione e di errata valutazione del referto arbitrale, poiché dal percorso argomentativo del Giudice di merito, ovvero dalla CSAT del Comitato Regionale Lazio, C.U. n. 195 del 20 dicembre 2024, si delinea una ricchezza di elementi tali che quest’ultima non avrebbe potuto decidere diversamente. La Società ricorrente tende a richiedere una nuova valutazione delle risultanze probatorie con un nuovo esame delle circostanze e delle prove disponibili e di conseguenza tali richieste coinvolgono apprezzamenti di fatto riservati al Giudice di merito e non sono, pertanto, censurabili in sede di legittimità. Viene richiesta, in sostanza, una nuova valutazione dei fatti, che esula dalla competenza del CGS, che può solo verificare se il Giudice di merito (la Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale del Lazio) abbia nella sua valutazione violato una norma, ovvero abbia motivato la propria decisione in modo lacunoso o illogico o contraddittorio, ipotesi, quest’ultima non verificatasi nella presente fattispecie (sul punto, vedi Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 7 marzo 2017, n. 19; Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 5/2022). In conclusione, alla luce di quanto innanzi, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Seconda: Decisione n. 57 del 01/07/2025
Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d’Appello della FIGC n. 0057/CFA/2024-2025, pubblicata il 2 dicembre 2024, con la quale l'Organo giudicante, in accoglimento del reclamo proposto dal Procuratore Federale Interregionale avverso la declaratoria, da parte del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo della FIGC-LND, di nullità della notificazione della Comunicazione di Conclusione delle Indagini della Procura medesima e del conseguente atto di deferimento, relativi al procedimento disciplinare n. 949 pfi 23-24, statuiva, inter alia, di irrogare al precitato calciatore, sig. [omissis], la squalifica per due anni.
Impugnazione Istanza: OMISSIS / FIGC / CR ABRUZZO
Massima: E’ inammissibile il ricorso al Collegio di Garanzia nella parte in cui si censura che il materia probatorio raccolto non sarebbe sufficiente a dimostrare l’illecito…Come noto, questo Collegio può valutare la legittimità della misura di una sanzione solo se la stessa è stata irrogata in palese violazione dei presupposti di fatto o di diritto o per la sua manifesta irragionevolezza (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, 6 settembre 2019, n. 71); e ancora, che la determinazione della sanzione è insindacabile in sede di legittimità, ove si collochi nell’ambito stabilito dalla norma sanzionatoria e sia assistita da una congrua motivazione (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, 8 marzo 2015, n. 46). Pertanto, non è ammissibile dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport la censura volta a contestare la valutazione del Giudice di merito nella concreta determinazione della misura della sanzione, ove si collochi nell’ambito della norma sanzionatoria e sia assistita da una congrua e logica motivazione (Collegio di Garanzia dello Sport, Quarta Sezione, decisione 30 gennaio 2019, n. 7; Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 7 marzo 2017, n. 19; Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 14 febbraio 2017, n. 13; Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 14 gennaio 2016, n. 2; Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 10 agosto 2015, n. 35; Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 13 maggio 2015, n. 14). Nel caso di specie, la Corte Federale d’Appello ha adeguatamente motivato sulla sanzione e sulla scelta di applicare la tipologia di sanzione della squalifica e la relativa durata, tenuto conto della gravità della condotta posta in essere e della grave sopraffazione in cui la stessa si è tradotta, con minacce, in danno di un altro minore. Le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport (13 giugno 2017, n. 44) hanno sottolineato che la norma di cui all’art. 54 CGS consente al Collegio non soltanto di verificare che di nessun fatto decisivo sia stato omesso l’esame, ma anche di sindacare la sufficienza della motivazione, ancorché rimanendo sul piano logico e formale e senza rinnovare valutazioni di merito. Quanto alla sufficienza, le medesime Sezioni Unite hanno evidenziato che tale requisito non può essere vagliato su un piano puramente quantitativo, come se dipendesse soltanto dal numero degli argomenti portati a sostegno di una decisione, ma deve necessariamente apprezzarsi anche su un piano qualitativo, il che comporta una verifica della sufficienza, intesa come congruità e adeguatezza, sia pure su un piano logico e formale, dello svolgimento motivazionale. In tale prospettiva, il Collegio ha ricondotto nel vizio motivazionale di cui all’art. 54 CGS – sebbene letteralmente riferito alla “omessa o insufficiente motivazione” – anche la “contraddittoria motivazione”, osservando che anche la contraddittorietà, vale a dire l’incompatibilità logica tra gli argomenti portati dal giudice di merito a sostegno delle sue conclusioni, può denotare un’insufficienza della motivazione (beninteso, ove la denunciata contraddittorietà non riguardi profili di semplice dettaglio, ma sia ravvisabile tra argomenti muniti di pari rilevanza): infatti, se gli argomenti forniti, quelli che dovrebbero integrare la ratio decidendi del provvedimento, sono tra loro contrastanti, se ne deve concludere che le conclusioni espresse nella sentenza sono prive di una motivazione sufficiente; pertanto la decisione risulta censurabile per insufficienza. Nel caso di specie, gli argomenti dedotti non appaiono illogici, irragionevoli o contraddittori, ma la motivazione del provvedimento appare idonea a giustificare l’iter argomentativo seguito dalla Corte e il relativo esito. La decisione appare ampiamente motivata anche in termini di proporzionalità e ragionevolezza della sanzione, con conseguente rigetto anche del citato motivo di ricorso.
Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Seconda: Decisione n. 56 del 01/07/2025
Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) n. 0057/CFA/2024-2025, pubblicata, completa di motivazioni, il 2 dicembre 2024, con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dal Procuratore Federale Interregionale avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo della FIGC-LND, è stata, inter alia, irrogata al calciatore [omissis] la squalifica per due anni.
Impugnazione Istanza: OMISSIS / FIGC / CR ABRUZZO
Massima: E’ inammissibile il ricorso al Collegio di Garanzia nella parte in cui si censura che il materiale probatorio raccolto non sarebbe sufficiente a dimostrare l’illecito…Secondo il consolidato orientamento di questo Collegio di Garanzia dello Sport, il motivo di ricorso che si risolve nella mera contestazione delle risultanze istruttorie acquisite nella fase di merito, così come quello che si fonda su “doglianze dirette esclusivamente a contrapporre una possibile soluzione alternativa rispetto a quella cui è pervenuta la decisione impugnata in ordine ai fatti posti a fondamento dell’incolpazione”, deve essere dichiarato inammissibile (Collegio di Garanzia, decisione n. 5/2022). Nel primo caso, infatti, è pacifico che il giudice di legittimità non possa effettuare un giudizio “volto a sindacare le istanze istruttorie acquisite nella fase di merito” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione n. 86/2023); per quanto concerne il secondo caso, è principio consolidato quello in virtù del quale non può essere prospettato come motivo di diritto “l’assunto che un fatto è vero o non vero (è o non è provato) e che per questa ragione si sarebbe dovuto giungere a soluzioni diverse da quelle fatte proprie dalla decisione impugnata” (Collegio di Garanzia, decisione n. 5/2022, cit.). Nel caso di specie, risulta parimenti priva di pregio anche la contestazione mossa dai ricorrenti in merito alla pretesa carenza di motivazione da parte della Corte Federale d’Appello in ordine al rigetto della richiesta, avanzata dalla difesa, di ammettere la testimonianza del padre della presunta vittima. Al contrario, la decisione del giudice di secondo grado appare puntualmente motivata, avendo la Corte chiarito che il fatto che ha costituito oggetto del procedimento disciplinare “risulta inconfutabilmente provato dall’attività istruttoria in relazione a tutte le circostanze di tempo, di luogo e modali” (decisione della Corte Federale d’Appello, p. 8). La Corte ha, cioè, ritenuto pienamente sufficiente il compendio probatorio acquisito, escludendo la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, così respingendo la richiesta di ammissione della prova testimoniale. Pertanto, non si ravvisa alcuna violazione procedurale né vizio motivazionale da parte del Giudice di secondo grado.
Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Seconda: Decisione n. 41 del 09/06/2025
Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale di Appello FIGC, Sezioni Unite, n. 0008/CFA-2024-2025 del 22 luglio 2024 (Registro procedimenti nn. 0144 - 0145 - 0146 - 0147/CFA/2023-2024), comunicata, quanto al dispositivo, in data 11 luglio 2024, nella parte in cui ha respinto il reclamo proposto dall’odierno ricorrente, per l’effetto confermando la decisione del Tribunale Federale Nazionale FIGC, Sezione Disciplinare, n. 0248/TFNSD-2023-2024 del 7 giugno 2024, che ha irrogato, a carico del Sig. [omissis] (oltre alle sanzioni inflitte ad altri soggetti, qui non rilevanti perché in questa sede non appellanti), la sanzione della squalifica per anni 5 (cinque).
Impugnazione Istanza: omissis - FIGC
Massima: È inammissibile la richiesta a questo Collegio di rivalutare la necessità e l’opportunità dell’ammissione delle prove testimoniali richieste, in quella sede, dal reclamante, dovendosi qui dare continuità all’interpretazione in tal senso tracciata da questa Sezione con la decisione n. 46 del 2022, essendosi ivi già chiarito che «La mancata ammissione della prova testimoniale, o di altre istanze istruttorie, può essere denunciata per Cassazione (e, dunque, anche al Collegio di Garanzia dello Sport, attese le analogie tra i due giudizi di legittimità) solo nel caso in cui abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno inciso sulla soluzione della controversia adottata dal giudice, in modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento». Posto che non è dato ravvisare nel caso di specie tale ultima situazione, la dedotta violazione non sussiste: nella specie la configurazione, anche in capo al [omissis], dell’illecito sportivo risulta adeguatamente e ragionevolmente dimostrata dal compendio probatorio prodotto dalla Procura Federale – salvo, beninteso, quanto si osserverà infra in punto di deficit motivazionale sull’entità e sulla proporzionalità della sanzione inflitta al predetto ricorrente – di tal ché il rigetto disposto in seconde cure delle sue istanze di prova per testi non è meritevole di censura alcuna in questa sede.