F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 211/TFN – SD del 10 Aprile 2026 (motivazioni) – Gianmaria Lezzi – Reg. Prot. 185/TFNSD

Decisione/0211/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0185/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Ignazio Castellucci - Componente (Relatore)

Serena Callipari – Componente

Valeria Ciervo – Componente

Francesco Ranieri - Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 8 aprile 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 22316/399pf25-26/GC/PG/ep del 25 febbraio 2026, depositato il 26 febbraio 2026, nei confronti del sig. Gianmaria Lezzi, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con nota del 20 ottobre 2025 del sig. Jacopo Ceccarelli, Presidente la Sezione A.I.A. di Milano, iscritta in data 12 novembre 2025 al n. 399pf 25-26 del registro procedimenti della Procura Federale, veniva segnalata la condotta disciplinarmente rilevante del sig. Gianmaria Lezzi, Arbitro Effettivo associato alla Sezione A.I.A. di Milano, che in data 2 ottobre 2025 forniva il prescritto certificato medico annuale di idoneità all’attività sportiva producendo un certificato in data 29.9.2025 che appariva non conforme al format utilizzato a tal fine nella Regione Lombardia, e che risultava sottoscritto da un medico, dott. Francesco Cappuccio, non operante in quel momento, perché disciplinarmente sospeso dall’esercizio della professione medica.

Ciò veniva verificato dal medesimo Presidente della Sezione milanese dell’A.I.A. presso l’Ordine dei medici di Livorno, di iscrizione del sanitario, che in data 16 ottobre 2025, sentito il medico, comunicava alla Sezione milanese il disconoscimento da parte del detto sanitario della paternità del certificato in questione.

Venivano auditi dalla Procura federale, per quanto qui rileva, il detto sig. Jacopo Ceccarelli in data 13 novembre 2025, che confermava quanto segnalato, e il medesimo sig. Gianmaria Lezzi in data 3 dicembre 2025, che ammetteva di aver falsificato detto certificato, modificando data e firma di quello rilasciatogli dal detto sanitario nell’anno precedente in data 25.9.2024, per eseguirne il tempestivo deposito nel termine previsto, non essendosi procurata per tempo la certificazione nel 2025 per difficoltà di ordine familiare.

La Procura federale notificava all’indagato rituale c.c.i. in data 16.1.2026, per la falsificazione del certificato datato 29.9.2025, ipotizzando la violazione dell’art. 42, comma 1 e comma 3, lett. c), del regolamento A.I.A., e degli artt. 3.2 e 6.1. del Codice Etico e di Comportamento dell’A.I.A.

Successivamente, per due volte, in date 5.2.2026 e poi 18.2.2026, la P.G.S. esprimeva dissenso, «[…] attesa la gravità del comportamento tenuto al signor Lezzi», rispetto alla definizione del procedimento ai sensi dell’art. 126, comma 1, C.G.S., da egli proposta e ritenuta congrua dalla Procura federale – dapprima con proposta di applicazione della sanzione di mesi sei di sospensione, data una pena base di mesi dodici; e poi con la sospensione per mesi dodici, data una pena base di mesi ventiquattro. La Procura Federale esercitava quindi l’azione disciplinare con il deferimento di cui in epigrafe, chiamando il sig. Gianmaria Lezzi a rispondere per «violazione dell’art. 42, comma 1 e comma 3, lett. c), del regolamento A.I.A., e degli artt. 3.2 e 6.1. del Codice Etico e di Comportamento dell’A.I.A., per non aver improntato il proprio comportamento, anche estraneo allo svolgimento dell’attività sportiva e nei rapporti con colleghi e terzi, ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine e della comune morale, a difesa della credibilità ed immagine dell’AIA e del proprio ruolo arbitrale, per non aver osservato i valori della correttezza e della lealtà nella vita sportiva come in quella sociale. In particolare, per aver prodotto il proprio certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica, necessario allo svolgimento dell’attività di arbitro di calcio, con validità dal 29/09/2025 al 28/09/2026, rilasciato dal centro Medico Infomed, ricavato dal certificato rilasciato l’anno precedente e apponendo artatamente sia la firma del medico che la data scambiata e modificata rispetto a quella precedente».

La fase predibattimentale

Il deferimento è stato notificato al deferito in data 26 febbraio 2026; non risulta in atti alcuna successiva attività istruttoria o difensiva dell’incolpato.

Il dibattimento

All’udienza del giorno 8 aprile 2026, tenutasi in videoconferenza, verificata la regolarità delle notifiche, interveniva per la Procura Federale l’Avv. Enrico Liberati, riportandosi al deferimento e chiedendone l’accoglimento, con richiesta per il sig. Gianmaria Lezzi della sanzione della sospensione per mesi 12.

Il deferito non interveniva all’udienza.

Il Tribunale si riservava di decidere.

La decisione

1. La responsabilità del deferito risulta provata in atti, con l’acquisizione della documentazione delle indagini sopra riferita e le dichiarazioni confessorie da egli rese nel corso delle indagini.

2. La falsificazione di un documento pubblico da parte di un arbitro, al fine di poi fornirlo agli organi federali, rappresenta un serio vulnus alle norme e principi che ne regolano la condotta, e va sanzionata con maggior rigore rispetto alla medesima condotta posta in essere da altri soggetti dell’ordinamento federale.

3. L’arbitro dovrebbe infatti improntare la propria condotta, sia in ambito sportivo (Art. 43, comma 1, Reg. A.I.A.) che in generale (Art. 43, comma 3, lett. c), Reg. A.I.A.), ai principi di lealtà, rettitudine, trasparenza, moralità, probità; nonché, conseguentemente, al rigoroso rispetto di tutte le regole, sia sportive che civili – oltre che all’osservanza dei canoni etici di cui allo specifico Codice Etico e di Comportamento A.I.A., che tali principi ribadisce ed estende sino a imporre uno «stile di vita» (Art. 3.2) riconoscibilmente virtuoso, e che generi fiducia e affidamento (Art. 6.1).

Il tutto, a tutela anche dell’onore e della credibilità della categoria e del ruolo svolto, e delle istituzioni dell’ordinamento sportivo che l’arbitro rappresenta; essendo egli, inoltre, dotato del potere di formare documenti fedefacenti nell’ambito federale.

4. In ordine alla specie e misura della sanzione da applicare, le proposte di patteggiamento formulata dal sig. Lezzi, e specie quella formulata in seconda battuta, con la sanzione finale della sospensione per mesi 12, e una sanzione base pari al massimo edittale per la sospensione, non impediscono al Tribunale di vagliare liberamente il merito della vicenda: il libero giudizio nel merito è l’unico possibile esito, nel processo sportivo, di una proposta di ‘patteggiamento’ non accettata – anche considerando l’impossibilità di (domandare di) applicare, al termine del giudizio, la sanzione su richiesta e la premialità per il rito alternativo ingiustificatamente rifiutato, come accade invece nel giudizio penale, ai sensi dell’art. 448, c.p.p., primo comma.

5. La proposta di patteggiamento rimasta disattesa non vincola dunque in alcun modo il Giudice sportivo, e non impone una misura minima della sanzione applicabile diversa dal minimo edittale.

6. Ritiene il Tribunale, attesi i principi di proporzionalità e ragionevolezza in relazione al fatto – grave, ma contenuto nella sua materialità e nei suoi effetti, e rimasto un fatto isolato – che la sanzione congrua nel caso di specie, tenuto conto della forchetta edittale di cui all’art. 63, Reg. A.I.A., sia quella della sospensione per mesi 8 (otto).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Gianmaria Lezzi la sanzione di mesi 8 (otto) di sospensione.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Ignazio Castellucci                                                            Carlo Sica

 

Depositato in data 10 aprile 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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