FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 369/AA del 26/02/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MEGGIOLARO – FORTUNA – USD CASTELGOMBERTO LUX – SAREGO-LIONA ACADEMY SSD

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 163 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Enrico MEGGIOLARO, Daniele FORTUNA e delle società USD CASTELGOMBERTO LUX e SAREGO-LIONA ACADEMY SSD avente ad oggetto la seguente condotta:

Enrico MEGGIOLARO, all’epoca dei fatti ed attualmente Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società U.S.D. Castelgomberto Lux, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 3 (“Attività a contatto con minori”) dell’Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo (ai sensi dell’art. 28 D. Lgs. n. 36/2021), sottoscritto da F.I.G.C., L.N.D. e A.I.A.C. e pubblicato con Comunicato Ufficiale della L.N.D. stagione sportiva 2024-2025 n. 287 del 9.1.2025, per avere lo stesso, all’atto del tesseramento per la stagione sportiva 2024-2025 del Sig. C. D. S. quale allenatore in prima della squadra Giovanissimi Provinciali della società U.S.D. Castelgomberto Lux, omesso di richiedere o, comunque, di acquisire il certificato penale del casellario giudiziario del predetto tecnico, dal quale risulta, e sarebbe anche all’epoca risultata, una condanna a cinque anni di reclusione per gravi reati, divenuta definitiva in data 15.12.2009 e ostativa al tesseramento;

Daniele FORTUNA, all’epoca dei fatti ed attualmente presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Sarego-Liona Academy S.S.D. A R.L., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 3 (“Attività a contatto con minori”) dell’Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo (ai sensi dell’art. 28 D. Lgs. n. 36/2021), sottoscritto da F.I.G.C., L.N.D. e A.I.A.C. e pubblicato con Comunicato Ufficiale della L.N.D. stagione sportiva 2023-2024 n. 292 del 22.2.2024, per avere lo stesso, all’atto del tesseramento per la stagione sportiva 2023-2024 del Sig. C. D. S. quale allenatore in prima della squadra Allievi Provinciali della società SaregoLiona Academy S.S.D. A R.L., omesso di richiedere o, comunque, di acquisire il certificato penale del casellario giudiziario del predetto tecnico, dal quale risulta, e sarebbe anche all’epoca risultata, una condanna a cinque anni di reclusione per gravi reati, divenuta definitiva in data 15.12.2009 e ostativa al tesseramento;

USD CASTELGOMBERTO LUX, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti erano tesserati i soggetti avvisati;

SAREGO-LIONA ACADEMY SSD, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il Sig. Daniele Fortuna;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Enrico MEGGIOLARO,

- Sig. Daniele FORTUNA,

- Società USD CASTELGOMBERTO LUX, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Enrico Meggiolaro,

- Società SAREGO-LIONA ACADEMY SSD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Daniele Fortuna;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Enrico MEGGIOLARO,

- 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Daniele FORTUNA,

- € 1.000,00 (mille/00) di ammenda per la società USD CASTELGOMBERTO LUX,

- € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società SAREGO-LIONA ACADEMY SSD;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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