FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 370/AA del 27/02/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da RAPARELLI – ASD LVPA FRASCATI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 310 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Giammarco RAPARELLI, e della società ASD LVPA FRASCATI, avente ad oggetto la seguente condotta:
Giammarco RAPARELLI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. L.V.P.A. Frascati, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37, comma 1, del Regolamento della L.N.D. per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata ottenuta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione della gara amichevole svoltasi in data 28.9.2025 tra le squadre Under 17 delle società A.S.D. SPQV Velletri Calcio ed A.S.D. L.V.P.A. Frascati presso l’impianto sportivo di Velletri; gara amichevole risultata non autorizzata dal Comitato Regionale Lazio;
ASD LVPA FRASCATI, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Giammarco Raparelli; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Giammarco RAPARELLI,
- Società ASD LVPA FRASCATI, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giammarco Raparelli;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Giammarco RAPARELLI,
- € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD LVPA FRASCATI;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
