FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 371/AA del 02/03/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da IEMMA – COPPOLA – ASD CASSINO CALCIO 1924

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 392 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Vincenzo IEMMA, Benito COPPOLA e della società ASD CASSINO CALCIO 1924, avente ad oggetto la seguente condotta:

Vincenzo IEMMA, all’epoca dei fatti Dirigente accompagnatore della società A.S.D. Cassino Calcio 1924, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 39 comma 1 lett. Gc) del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso svolto durante la stagione sportiva 2024-2025 la funzione di tecnico pur essendo privo di abilitazione e della qualifica di allenatore, in quanto non iscritto all’Albo o nei ruoli del Settore Tecnico, ma tesserato per la società A.S.D. Cassino Calcio 1924 soltanto quale dirigente accompagnatore e non essendogli stato conferito, in tale ruolo dirigenziale, alcun incarico da parte del sodalizio societario per lo svolgimento della predetta attività. Il Sig. Iemma nello specifico svolgeva la propria attività di tecnico conducendo le sedute di allenamento settimanali di bambini aventi un’età compresa tra i 6 e i 10 anni appartenenti quindi anche alla categoria “pulcini”;

Benito COPPOLA, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cassino Calcio 1924, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23 comma 1 delle N.O.I.F. e dall’art. 39 comma 1 lett. Gc) del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso consentito e non impedito al Sig. Vincenzo Iemma di svolgere durante la stagione sportiva 2024-2025 la funzione di tecnico pur essendo privo di abilitazione e della qualifica di allenatore, in quanto non iscritto all’Albo o nei ruoli del Settore Tecnico, ma tesserato per la società A.S.D. Cassino Calcio 1924 soltanto quale dirigente accompagnatore e non essendogli stato conferito, in tale ruolo dirigenziale, alcun incarico da parte del sodalizio societario per lo svolgimento della predetta attività;

ASD CASSINO CALCIO 1924, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in qunto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, erano tesserati i Sig.ri Benito Coppola e Vincenzo Iemma;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Vincenzo IEMMA,

- Sig. Benito COPPOLA,

- Società ASD CASSINO CALCIO 1924, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Benito COPPOLA;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Vincenzo IEMMA,

- 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Benito COPPOLA,

- € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD CASSINO CALCIO 1924;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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