F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0193/CSA pubblicata del 20 Aprile 2026 –società S.S.D. Barletta 1922 a R.L.
Decisione/0193/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0273/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Lorenzo D'Ascia - Vice Presidente
Maurizio Nicolosi - Componente (Relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 0273/CSA/2025-2026 proposto dalla S.S.D. Barletta 1922 a R.L. in persona del Presidente e Legale Rappresentante pro-tempore;
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo nazionale presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale n. 72 del 24.3.2026;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del 10 aprile 2026, tenutasi in videoconferenza, il dott. Maurizio Nicolosi;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Barletta 1922 propone reclamo avverso il provvedimento in epigrafe indicato con il quale il Giudice Sportivo, in occasione dell’incontro di calcio tenutosi il 21 marzo 2026 valevole per il Campionato Juniores Nazionali, Girone L, ha applicato alla società stessa la sanzione dell’ammenda di euro 600,00 Per avere propri dirigenti non identificati all'interno dello spogliatoio, al termine della gara, rivolto espressioni offensive all'indirizzo della Terna arbitrale.
Nella motivazione del reclamo la società richiama, allegandola, una lettera a firma del proprio preparatore dei portieri, sig. Andrea Martire, nella quale il predetto afferma di essere stato lui ad avere rivolto alla terna arbitrale le espressioni offensive sanzionate dal
Giudice sportivo con l’ammenda alla società la quale, pertanto, con il reclamo chiede che, in riforma della decisione dello stesso Giudice, sia irrogata al Sig. Martire la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara o a tempo determinato, come stabilito dall’art. 36 comma 1 lett. a) C.G.S., in luogo dell’ammenda a proprio carico. Richiama, sul punto, la decisione 0185/CSA2024-2025 di questa Corte Sportiva e chiede l’audizione del Direttore di gara e dello stesso Sig. Martire.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio, esaminato il reclamo sulla base degli atti depositati, lo ritiene manifestamente infondato e ciò esonera il Collegio dal procedere alle audizioni richieste.
Il referto arbitrale, sul quale il Giudice sportivo ha fondato la propria decisione, riporta alla voce “Varie ed eventuali” quanto segue: “al termine della gara, io e i miei colleghi ci dirigevamo verso lo spogliatoio tra le proteste. In tale frangente, dallo spogliatoio adiacente al nostro, utilizzato dalla società Barletta, un dirigente non identificato urlava nei nostri confronti le seguenti espressioni offensive: Siete dei foggiani di m…. e, reiterando, urlava: Molfettese di m…., sei un fenomeno”. L’applicazione, quindi, della sanzione dell’ammenda alla società è stata disposta sulla base delle norme del CGS che evocano la responsabilità oggettiva delle società per condotte disciplinarmente rilevanti di soggetti a essa riconducibili. L’autodenuncia successivamente formalizzata dal soggetto non identificato, responsabile delle suddette espressioni, allo scopo di “scagionare” la società sportiva di appartenenza non giova, quindi, alla stessa società che mantiene la sanzione irrogata. La cumulabilità delle sanzioni per un medesimo fatto è stata riconosciuta da questa Corte anche nella richiamata decisione n. 185/CSA/2024-2025 ex art. 6, comma 2, del CGS, per il quale la società risponde ai fini disciplinari dell’operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 2, comma 2. Questa Corte, allora, non ha ritenuto di confermare la sanzione dell’ammenda solo in considerazione del fatto che la gara era stata giocata in trasferta e, quindi, della conseguente non imputabilità alla società di eventuali carenze organizzative che avrebbero concorso all’evento. Nel caso in decisione non ricorre tale circostanza, essendosi giocata la gara nello stadio di Barletta.
Il principio della sussistenza della responsabilità oggettiva della società per fatti disciplinarmente rilevanti a carico dei propri dirigenti e tesserati e, quindi, del concorso della sanzione dell’ammenda applicata a carico della medesima trova conferma, tra l’altro, negli artt. 23, commi 5 e 6, e 25, commi 6 e 7, 26, commi 1 e 4, del CGS.
A ciò è da aggiungere che la società Barletta non ha dedotto nel reclamo alcuna censura sul quantum della sanzione irrogatale che resta, pertanto, dell’ammontare stabilito dal Giudice Sportivo.
Allo stesso Giudice vanno trasmessi gli atti per le decisioni disciplinari da assumere a seguito della dichiarazione di autodenuncia firmata dal Sig. Andrea Martire, come avvenuto nel caso deciso nella richiamata decisione n. 185/CSA/ 2024-2025, non essendo previsto dalle norme processuali contenute nel CGS che questa Corte Sportiva di appello possa irrogare una sanzione disciplinare per saltum - in luogo del Giudice sportivo; peraltro in difetto di contraddittorio con il soggetto cui il reclamante chiede di irrogare la sanzione medesima.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo in ordine alla posizione del tesserato sig. Andrea Martire.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maurizio Nicolosi Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
