F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 236/TFN – SD del 4 Maggio 2026 (motivazioni) – Jacopo Ruggiero – 210/TFNSD
Decisione/0236/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0210/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composta dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Antonella Arpini – Componente
Giammaria Camici – Componente
Maurizio Lascioli – Componente
Francesca Paola Rinaldi - Componente (Relatore)
Paola Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 23 aprile 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 25366/322 pf25-26/GC/PG/ep del 27 marzo 2026 e depositato il 30 marzo 2026, nei confronti del sig. Jacopo Ruggiero, la seguente
DECISIONE
Con atto notificato in data 30 marzo 2026, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
- il Sig. Jacopo RUGGIERO all’epoca dei fatti soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto associato AIA appartenente alla Sezione di GENOVA, per rispondere della violazione degli artt. 42 co. 1, 2 e 3 lett. a) e c) del vigente Regolamento AIA così come integrato quest’ultimo anche dagli artt. 4, 5, 6.1 del Codice Etico e di Comportamento dell’AIA per avere costui quale componente (con la funzione di Assistente n. 2) della terna arbitrale designata per la direzione dell’incontro SUPERBA CALCIO 2017 vs PONTELUNGO 1949, disputato in data 14.09.2025 e valevole per la prima giornata del Campionato di Promozione Liguria Gir. A della corrente stagione sportiva, assunto e tenuto in occasione della gara e nell’esercizio delle proprie funzioni un atteggiamento irriguardoso, irrispettoso e gravemente offensivo nei confronti di un tesserato (calciatore) della società ospitante. In particolare, per avere, nel corso del secondo tempo di gioco (al minuto 30^ca) e dopo che il calciatore della squadra ospitante Ivan Ali Ludger Badamassi si era a lui avvicinato per protestare circa la mancata assegnazione di un calcio di punizione alla propria squadra, rivolto all’indirizzo di costui le seguenti testuali parole:<Stai zitto, smettila di protestare, altrimenti ti faccio diventare bianco>.
La fase istruttoria
L’indagine nasceva dalla segnalazione effettuata alla LND Liguria, e dalla stessa trasmessa alla Procura Federale, dal Presidente e Legale Rappresentante della Società A.S.D. Superba Calcio 2017, sig. Giuseppe Mango, con la quale si denunciava la condotta disciplinarmente rilevante che avrebbe tenuto uno degli assistenti arbitrali in occasione della gara Superba Calcio 2017 Pontelungo 1949 del 14 settembre 2025, valida per la prima giornata di andata del Campionato di Promozione Liguria, Gir. A. Nella segnalazione, in particolare, il Presidente Mango sosteneva che durante la gara, l’assistente arbitrale, si sarebbe rivolto ad uno dei calciatori della Superba Calcio, Ivan Badamassi, ragazzo di colore, pronunciando “una frase a connotazione chiaramente razzista: io ti sbianco”.
La Procura Federale, ricevuti gli atti, in data 23 ottobre 2025, provvedeva ad iscrivere nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 322pf25-26, avente ad oggetto: “Segnalazione, formulata dall'A.S.D. Superba Calcio 2017, concernente il comportamento assunto nei confronti del calciatore Ivan Ali Ludger Badamassi da parte di uno degli assistenti arbitrali della partita A.S.D. Superba Calcio 2017 - A.S.D. Pontelungo 1949, svoltasi il 14.09.2025”.
Nel corso dell’istruttoria, la Procura Federale acquisiva, tra le altre cose, oltre alla segnalazione del Presidente Mango, la copia del referto di gara SUPERBA CALCIO 2017 vs PONTELUNGO 1949 del 14.9.2025, il video della suddetta gara, e procedeva all’audizione degli allenatori della Superba Calcio e di un dirigente della stessa, dell’Osservatore arbitrale, di alcuni calciatori, tra cui Ivan Badamassi, dell’arbitro che aveva diretto tale gara, nonché degli assistenti arbitrali Jacopo Ruggiero e Francesco Da Canal. All’esito delle indagini, la Procura Federale, in data 16.2.26, notificava al sig. Jacopo Ruggiero l’avviso di conclusione delle indagini e, in data 30 marzo 2026, l’atto di deferimento.
Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, di conseguenza, fissava per la discussione del procedimento l’udienza del 23 aprile 2026.
Il dibattimento
All’udienza del 23 aprile 2026, svoltasi in videoconferenza, compariva l'Avv. Giorgio Ricciardi, in rappresentanza della Procura Federale, il quale, nel riportarsi all’atto di deferimento, chiedeva irrogarsi la sanzione di mesi otto di sospensione. Nessuno compariva per il deferito.
La decisione
Il Tribunale ritiene sussistere la responsabilità dell’assistente arbitrale Jacopo Ruggiero per le condotte contestate.
Come si è visto, l’indagine nasce dalla segnalazione del Presidente della Società A.S.D. Superba Calcio 2017, il quale ha denunciato la condotta tenuta da uno degli assistenti arbitrali durante la gara Superba Calcio 2017 - Pontelungo 1949 del 14 settembre 2025.
In particolare, il Presidente ha segnalato che l’assistente di gara, nel corso dell’incontro, si era rivolto al calciatore Ivan Badamassi, ragazzo di colore, pronunciando la frase a connotazione chiaramente razzista: “Io ti sbianco”.
Quanto affermato dal Presidente trova riscontro nell’attività istruttoria svolta dalla Procura Federale.
Le audizioni delle persone sentite dalla Procura consentono, difatti, di ritenere provato che l’odierno deferito, Jacopo Ruggiero, si sia effettivamente rivolto al calciatore Badamassi, pronunciando la frase contestata.
Nello specifico, ciò trova, in primo luogo, conferma nelle dichiarazioni rilasciate dallo stesso calciatore Badamassi, il quale ha testualmente affermato: “Intorno al 30’ del II tempo l’assistente era entrato in campo per riferire la dinamica di un fallo che il ddg non aveva visto. Poco dopo, in occasione di un altro episodio, a mio giudizio falloso, verificatosi proprio vicino a me, non avendo il ddg fischiato, io mi rivolgevo all’assistente e lo invitavo a fare come prima, ossia segnalare al ddg l’azione fallosa. L’Assistente mi ha invitato a proseguire il gioco. Io ho risposto che, però, era bene che la terna collaborasse.
Mentre ritornavo indietro per riprendere la posizione di gioco ho udito il medesimo assistente che replicava al mio invito a collaborare, affermando:” stai zitto, altrimenti ti faccio diventare bianco”. Io sono andato dall’assistente e l’ho invitato a ripetere quello che aveva appena detto nei miei confronti; l’assistente mi ha risposto di “non fare casino”. A quel punto mi sono diretto verso il ddg e ho riferito quanto accaduto e il tenore dell’espressione usata nei miei confronti. Il ddg mi ha risposto che ne avremmo parlato a fine gara (…) “Posso dire che trattavasi non dell’assistente lato panchine, che è il n. 1, ma di quello posizionato nella linea laterale opposta, ossia il n. 2” (che si è poi appurato essere il sig. Jacopo Ruggiero).
Ulteriore conferma dei fatti contestati si rinviene nelle dichiarazioni del calciatore della ASD Superba Calcio, Alessio Sommariva. Questi difatti, sentito dalla Procura, afferma: “Nel secondo tempo, io ero in panchina, stavamo perdendo la gara; pertanto, ho deciso di andare dalla parte opposta per raccogliere i palloni finiti in fallo laterale e così velocizzare la gara, data l’esigenza di raggiungere il pareggio. Dopo aver recuperato un pallone, mi trovavo esattamente dietro l’assistente, ho visto il mio compagno Badamassi rivolgersi al predetto assistente e interloquire con lui per una decisione di gara controversa. Ho udito chiaramente l’assistente n. 2 proferire la seguente espressione nei confronti del Badamassi: “smettila di protestare, altrimenti ti faccio diventare bianco”. Il Badamassi ha replicato all’assistente che tale insulto era molto grave e la cosa avrebbe avuto conseguenze. Anch’io, rivolto verso l’assistente, ho ribadito più volte la gravità dell’espressione da lui proferita. L’assistente ha replicato che era stanco delle proteste e, pertanto, aveva reagito in modo stizzito, ma non ha negato di aver proferito siffatta espressione. Ho notato che il mio compagno Badamassi è rimasto visibilmente contrariato per tutta la residua gara; mentre era in campo spesso si rivolgeva verso la panchina ma non ho udito cosa abbia detto. Io, data la gravità dell’accaduto, ho raggiunto la mia panchina, al termine della gara, e ho riferito quanto avevo visto e sentito. Non credo che nessun altro possa aver sentito quanto proferito dall’assistente, perché l’espressione razzista non è stata pronunciata a voce alta, io ho sentito perché ero molto vicino e ho avuto l’impressione che l’assistente non si fosse accorto della mia presenza”.
Quanto dichiarato dal Sommariva trova a sua volta riscontro nel video prodotto in atti, dal quale si evince un calciatore in divisa da gioco blu (identificato nel Badamassi), che si reca dall'assistente arbitrale e interloquisce con il medesimo e contestualmente un calciatore oltre la linea laterale (identificato nel Sommariva), che, partendo dalla posizione del calcio d'angolo, corre verso l'assistente arbitrale e recupera il pallone uscito oltre la linea laterale.
È dimostrato, dunque, che il calciatore Sommariva era nelle condizioni di poter udire quanto detto dall’assistente arbitrale al Badamassi.
Non solo.
Tutti gli altri soggetti sentiti dalla Procura, ivi compreso il direttore di gara, pur avendo dichiarato di non aver sentito direttamente la frase pronunciata dall’assistente arbitrale deferito, in quanto lontano dal luogo in cui avvenivano i fatti, hanno concordemente descritto l’episodio riportato dal Badamassi e dal Sommariva nonché lo stato di agitazione del Badamassi immediatamente successivo al detto episodio.
Il direttore di gara, in particolare, ha dichiarato: “ Ricordo bene l’episodio citato. Il calciatore di colore è subentrato nel secondo tempo al 6’ minuto…. Dopo pochi minuti, la palla è uscita in fallo laterale, io mi ero spostato a circa 30 (trenta) metri di distanza per anticipare la ripresa del gioco. Ho visto chiaramente che fra il Badamassi e l’assistente n. 2, Jacopo Ruggiero, vi è stata una discussione vivace, il Badamassi accompagnava le parole gesticolando. Non ho potuto sentire quanto detto fra i due, data la distanza sopra specificata. Subito dopo il Badamassi mi ha raggiunto, era particolarmente agitato e mi ha riferito che l’assistente Ruggiero aveva proferito nei suoi confronti la seguente espressione:
“stai zitto o ti faccio diventare bianco”. Il Badamassi era molto nervoso e ha anche pronunciato espressioni minatorie ma, presumo, dettate dall’agitazione del momento.
A mio avviso, per esperienza acquisita perché faccio il ddg da undici anni, quando un calciatore è così agitato è verosimile che qualcosa sia realmente accaduto. Successivamente, dopo la ripresa di gioco ho notato che il Badamassi continuava a riferire ai compagni di squadra l’espressione ricevuta, ma non è successo nient’altro in proposito (…). Riguardo l’accaduto in questione, i compagni di Badamassi davano per scontata la veridicità dell’espressione discriminatoria riferita da Badamassi, e si lamentavano con la terna. In particolare, ripetevano che gli arbitri non devono proferire siffatte espressioni. Io ho detto che non avevo sentito perché ero distante, chiedevo, pertanto, di darmi il tempo di capire perché non avevo udito direttamente. Nel procedere in direzione spogliatoi cercavo di tutelare l’assistente n. 1, perché alle prime esperienze. Prima di arrivare nel nostro spogliatoio, venivamo attesi da un gruppo di calciatori dalla Superba Calcio che ripetevano la medesima protesta, ossia “non potevamo proferire siffatte espressioni discriminatorie”.
Quando eravamo giunti davanti alla porta del nostro spogliatoio si è avvicinato un calciatore della Superba Calcio, non in distinta, si è qualificato come il calciatore più anziano della squadra, con toni molto corretti ha detto a noi quanto segue: “queste cose sono gravi, non si possono dire, presenteremo ricorso”. Io ho risposto che avevo bisogno di tempo per appurare quanto successo. Contemporaneamente, l’assistente Ruggiero replicava di non aver detto l’espressione come intesa da Badamassi, ma di aver pronunciato quanto segue:” stai zitto, non fare mercato”. (…) Ricordo la presenza di un calciatore addetto a recuperare i palloni nei pressi dell’accaduto, anche se non posso precisare l’esatta distanza … Non sono a conoscenza di screzi … (con l’assistente) … peraltro il Badamassi era entrato in campo da pochi minuti prima dell’accaduto … Mi risulta, comunque, che vi dovrebbe essere un video integrale della gara, in quanto circostanza da me appresa in occasione di un ricorso presentato dalla Superba”.
Oltre alle dichiarazioni dei soggetti auditi dalla Procura, emblematica è, a parere del Tribunale, la circostanza che, in ordine all’episodio contestato, l’odierno deferito non abbia negato l’accadimento, limitandosi a sostenere di aver detto di “Non fare mercato" (frase questa che non avrebbe in alcun modo potuto suscitare la reazione emotiva avuta dal Badamassi subito dopo l’episodio).
In definitiva, a parere del Tribunale, il materiale probatorio acquisito dalla Procura Federale consente di ritenere provata la condotta oggi contestata all’assistente arbitrale Jacopo Ruggiero, la quale configura una chiara violazione dell’art. 42 comma 1, 2 e 3 lett. a) e c) del vigente Regolamento AIA così come integrato quest’ultimo anche dagli artt. 4, 5, 6.1 del Codice Etico e di Comportamento dell’AIA.
La frase pronunciata dal sig. Jacopo Ruggiero, difatti, non può non configurare una condotta non solo altamente offensiva nei confronti del calciatore Badamassi, ma anche di stampo razziale, e quindi del tutto incompatibile con i principi e le regole che devono sorreggere le condotte cui sono tenuti tutti gli associati AIA.
Quanto al trattamento sanzionatorio, il Tribunale ritiene congrua la sanzioni di mesi sei di sospensione.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Jacopo Ruggiero la sanzione di mesi 6 (sei) di sospensione.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Francesca Paola Rinaldi Carlo Sica
Depositato in data 4 maggio 2026
IL SEGRETARIO
Marco Lai
