F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 237/TFN – SD del 6 Maggio 2026 (motivazioni) – Giovanni Vittoria e società ASD Città di Gela – 227/TFNSD

Decisione/0237/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0227/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giammaria Camici - Componente (Relatore)

Valentino Fedeli – Componente

Daniela Nardo – Componente

Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta – Componente

Claudio Sottoriva - Componente aggiunto

Luca Voglino - Componente aggiunto

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 30 aprile 2026, a seguito dell'atto di deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 27165/818pf25-26/GC/PN/fm del 16 aprile 2026 e depositato il 16 aprile 2026, nei confronti del sig. Giovanni Vittoria, nonché della società ASD Città di Gela, la seguente

DECISIONE

Con atto del giorno 16 aprile 2026, depositato lo stesso giorno, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale:

1. il Signor Giovanni VITTORIA, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della A.S.D. CITTÀ DI GELA, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dal Comunicato Ufficiale n. 154 del 6.6.2025, lettera B, per non avere la società A.S.D. CITTA’ DI GELA depositato, e comunque per avere lo stesso consentito e non impedito tale condotta omissiva, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, le dichiarazioni liberatorie attestanti il pagamento a tutto il 31 dicembre 2025 di quanto previsto dal contratto depositato a favore del calciatore tesserato Sig. Jerry Mbakogu, segnatamente, mancando la prova del pagamento in favore del predetto tesserato delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2025;

2. la società A.S.D. CITTÀ DI GELA per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante all’epoca dei fatti, Signor Giovanni Vittoria, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La fase istruttoria

In data 23.02.2026 la Procura Federale, a seguito di nota del 9.02.2026 del Dipartimento Interregionale della LND, relativa al rispetto degli adempimenti previsti  dal Comunicato Ufficiale N° 154 del 6/06/2025 della LND, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 572 pf25-26 avente ad oggetto Segnalazione del Dipartimento Interregionale in ordine al mancato adempimento della società ASD Città di Gela di quanto disposto dal Comunicato Ufficiale N° 154 del 06/06/2025 in sede di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 2025-2026”.

Con la nota citata il Dipartimento faceva rimessa alla Procura Federale, tra l’altro, di una comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata dalla Co.Vi.So.D. alla società A.S.D. CITTÀ DI GELA in data 9.02.2026 con la quale si avvisava che” … la verifica delle dichiarazioni liberatorie relative ai calciatori e allenatori della prima squadra al 31.12.2025, ha dato esito negativo per i motivi di seguito indicati: - Calciatore MBAKOGU JERRY manca liberatoria ottobre/dicembre. In virtù di tanto, così come disposto dal CU n. 154 del 6/6/2025, la documentazione sarà trasmessa alla Procura Federale per il seguito di competenza”. L’Organo inquirente, valutata la documentazione pervenutagli, avviava l’attività istruttoria acquisendo il foglio di censimento della Società A.S.D. CITTÀ DI GELA per la s.s. 2025-26 e chiedeva al Dipartimento di chiarire se con la locuzione “ottobre/ dicembre” si intendesse che la liberatoria era manchevole per i soli due mesi indicati o per il periodo di tre mesi ricompreso fra ottobre e dicembre. Il Dipartimento, con nota del 30.03.2026, chiariva trattarsi del trimestre.

La Procura Federale, ritenuto, a questo punto, il procedimento istruito “per tabulas” in base alla documentazione raccolta, in data 4.4.2026, notificava la comunicazione di conclusione delle indagini contestando al Sig. Giovanni VITTORIA e alla società A.S.D. CITTÀ DI GELA quanto riportato nel suddetto atto.

Gli avvisati non svolgevano attività difensiva e di conseguenza l’Ufficio requirente, con atto del 16 aprile 2026, deferiva il suddetto innanzi a questo Tribunale contestandogli la condotta di cui si è detto in precedenza.

La fase predibattimentale

Il Presidente del TFN, abbreviati i termini di comparizione di cui all’art. 85, comma 2, del CGS per motivi di urgenza, fissava per la discussione l’udienza del 30.04.2026. Nessuna delle parti svolgeva attività.

L’udienza del 30.04.2026

All’udienza del 30.04.2026, svoltasi in modalità videoconferenza come da decreto del Presidente del Tribunale dell’1.07.2025, era presente l’Avv. Nicola Pagnotta in rappresentanza della Procura Federale.

Per i deferiti era presente l’Avv. Francesco Salsetta nonché il Presidente Giovanni Vittoria personalmente.

Preliminarmente chiedeva di intervenire l’Avv. Salsetta il quale rappresentava che a causa di problemi di natura luttuosa, che avevano toccato tanto la società quanto lo stesso difensore, non era stato possibile raggiungere un accordo sanzionatorio con la Procura Federale e chiedeva se fosse possibile raggiungerlo in questa sede. Il Presidente rappresentava la tardività della richiesta e dava quindi la parola al rappresentante della Procura Federale che, illustrato brevemente il deferimento, richiamatone il contenuto, concludeva chiedendo per il Sig. Giovanni VITTORIA l’irrogazione della inibizione per la durata di mesi tre e per la società A.S.D. CITTÀ DI GELA euro 5.000,00 di ammenda e la penalizzazione di tre punti in classifica da scontarsi nel corso del campionato corrente.

Interveniva quindi il difensore dei deferiti il quale giustificava l’inadempimento con problemi e disguidi in seno alla Società e chiedeva che il Tribunale ne tenesse conto nel determinare la sanzione applicando le attenuanti.

La decisione

Ritiene il Tribunale, esaminati gli atti del procedimento, che la responsabilità disciplinare dei deferiti risulti documentalmente provata e peraltro non contestata dagli stessi che, in sede dibattimentale, hanno ammesso l’addebito limitandosi esclusivamente a chiedere l’irrogazione di sanzioni mitigate.

Risulta dunque provato che l’A.S.D. CITTÀ DI GELA non ha provveduto, entro il perentorio termine del 31.01.2026, a depositare la dichiarazione liberatoria attestante la corresponsione a favore del calciatore tesserato Sig. Jerry Mbakogu, a tutto il 31 dicembre 2025, di quanto previsto dal contratto depositato, mancando così la prova del pagamento in favore del predetto delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2025.

Con riferimento al regime sanzionatorio la Procura Federale ha adeguato le sue richieste a quanto prescritto dal Comunicato Ufficiale n. 154 del 6.6.2025, lettera B, che prevede, in caso di accertata violazione del termine del 31.01.2026, per il deposito delle quietanze liberatorie, la sanzione di tre mesi di inibizione per il Presidente della Società e di euro 5.000,00 di ammenda per il sodalizio sportivo oltre a un punto di penalizzazione per ogni mese di emolumenti non corrisposto al tesserato. Nella fattispecie, come già detto, risulta omessa la documentazione relativa al pagamento degli stipendi relativi ai mesi ottobre, novembre e dicembre 2025 per il tesserato Sig. Jerry Mbakogu come da contratto depositato. Il Tribunale ritiene quindi condivisibili le richieste della Procura in considerazione del mancato deposito della quietanza nei termini prescritti e della mancata dimostrazione, sia pure tardiva, dell’intervenuto pagamento.

Si provvede, dunque, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Giovanni Vittoria, mesi 3 (tre) di inibizione;

- alla società ASD Città di Gela, euro 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda e punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Giammaria Camici                                                        Carlo Sica

 

Depositato in data 6 maggio 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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