F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 243/TFN – SD del 8 Maggio 2026 (motivazioni) – Zeno Roma e della società ASD Brian Lignano Calcio – 232/TFNSD
Decisione/0243/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0232/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Salvatore Accolla - Componente (Relatore)
Giammaria Camici – Componente
Daniela Nardo – Componente
Andrea Giordano – Componente
Claudio Sottoriva - Componente aggiunto
Luca Voglino - Componente aggiunto
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 30 aprile 2026, a seguito dell'atto di deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 27491/846pf25-26/GC/PN/fm del 20 aprile 2026 nei confronti del sig. Zeno Roma e della società ASD Brian Lignano Calcio, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del giorno 20 aprile 2026, depositato il 21 aprile 2026, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale:
1) il sig. Zeno Roma, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Brian Lignano Calcio, per rispondere della violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto prescritto dal paragrafo B) del Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti-Dipartimento Interregionale n. 154 del 06.6.2025, per non avere la A.S.D. Brian Lignano Calcio tempestivamente depositato, e comunque per avere lo stesso consentito e non impedito tale condotta, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, la dichiarazione liberatoria attestante il pagamento a tutto il 31 dicembre 2025 di quanto previsto dal contratto depositato a favore del tecnico, sig. Alessandro Moras;
2) la società A.S.D. Brian Lignano Calcio per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante all’epoca dei fatti, sig. Zeno Roma, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.
La fase istruttoria
Il procedimento trae origine dalla segnalazione prot. 0002982 del 9 gennaio 2026 del Dipartimento Interregionale “in ordine al mancato adempimento della società ASD Brian Lignano Calcio di quanto disposto dal Comunicato Ufficiale N° 154 del 06/06/2025 in sede di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 2025-2026”.
A seguito della segnalazione, il procedimento è stato iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 26 febbraio 2026 al n. 846 pf 25-26.
Al fine di ricostruire compiutamente i fatti, la Procura ha acquisito vari documenti, fra i quali appaiono assumere particolare rilievo:
a) la comunicazione trasmessa il 9 febbraio 2026 dalla Co.Vi.So.D. alla società A.S.D. Brian Lignano Calcio;
b) il foglio censimento della A.S.D. Brian Lignano Calcio per la stagione sportiva 2025 – 2026;
c) l’estratto di tesseramento del tecnico, sig. Alessandro Moras;
d) il contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato tra la società A.S.D. Brian Lignano Calcio e il tecnico sig. Alessandro Moras per la stagione sportiva 2025 – 2026.
La Procura Federale, ritenuto, a questo punto, il procedimento istruito “per tabulas” in base alla documentazione raccolta, in data 8 aprile 2026, notificava la comunicazione di conclusione delle indagini, contestando al Sig. Zeno Roma e alla società A.S.D. Brian Lignano Calcio quanto riportato nel suddetto atto.
Gli avvisati depositavano, in data 17 aprile 2026, una memoria difensiva nella quale affermavano, in sintesi, che il sig. Alessandro Moras avrebbe ricevuto tutti i compensi alle relative scadenze, come da liberatoria sottoscritta in data 29 gennaio 2026 e che solo per un mero errore informatico la prima comunicazione di tale dichiarazione liberatoria non sarebbe andata a buon fine, venendo ripetuta in data 5 febbraio 2026, chiedendo, in sintesi, l’archiviazione del procedimento.
Infine, alla luce degli esiti dell’attività istruttoria espletata, in data 21 aprile 2026 la Procura Federale ha provveduto a notificare l’atto di deferimento con i capi di incolpazione in precedenza evidenziati.
La fase predibattimentale
Disposta dal Presidente del Tribunale la convocazione delle parti per l’udienza del 30 aprile 2026, i deferiti depositavano, in data 27 aprile 2026, memoria nella quale ribadivano le medesime difese formulate in occasione del riscontro alla comunicazione di conclusione delle indagini.
Il dibattimento
All’udienza del 30 aprile 2026, tenutasi in modalità videoconferenza, si sono collegati per la Procura Federale l’Avv. Nicola Pagnotta e, per le parti deferite, l’avv. Nicola Paolini.
L’Avv. Nicola Pagnotta, illustrati brevemente i contenuti del deferimento e replicando ai contenuti della memoria difensiva presentata dai deferiti, concludeva chiedendo per il sig. Zeno Roma l’irrogazione dell’inibizione per la durata di mesi tre e per la società ASD Brian Lignano Calcio euro 5.000,00 di ammenda e la penalizzazione di tre punti in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
Interveniva, quindi, il difensore dei deferiti, riportandosi integralmente alle tesi difensive riportate nella memoria ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
La decisione
Il Tribunale ravvisa la responsabilità disciplinare dei deferiti nei sensi e nei limiti appresso indicati.
La contestazione nei confronti dei deferiti prende le mosse dal contenuto dispositivo del Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti-Dipartimento Interregionale n. 154 del 6 giugno 2025, pubblicato in pari data, afferente l’iscrizione al campionato nazionale di Serie D 2025/2026 e, segnatamente dalla sezione “B” (intitolata “adempimenti per tutte le società in organico al dipartimento interregionale nella stagione sportiva 2025/26”), ove si prevede espressamente che “Le società partecipanti al Campionato di Serie D 2025/2026 devono, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, depositare presso la Co.Vi.So.D., le dichiarazioni liberatorie (è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito del Dipartimento interregionale alla voce organizzazione/modulistica) e copia documento d’identità, attestante il pagamento a tutto il 31 dicembre 2025 in favore di calciatori e allenatori tesserati di quanto previsto dai contratti depositati”.
Appare fondamentale sottolineare il carattere perentorio del termine del 31 gennaio 2026 quale scadenza entro la quale risulta necessario depositare le dichiarazioni liberatorie attestanti il pagamento al 31 dicembre 2025 di quanto previsto dai contratti a favore di tecnici ed allenatori.
E’ pacifico, nella fattispecie in esame, che la documentazione da ultimo indicata non è stata depositata entro il termine del 31 gennaio 2026.
Nessun valore esimente può avere, in proposito, l’ ”errore” ed il “malfunzionamento informatico” genericamente rappresentati dalle parti deferite a giustificazione del ritardo nella trasmissione, che non escludono l’imputabilità della violazione delle citate disposizioni.
Va rilevato, peraltro, quale ulteriore indice di anomalia del comportamento delle parti deferite, e di incongruenze presenti nelle loro difese, il contestuale deposito in allegato alla memoria del 27 aprile 2026 di due diverse quietanze liberatorie del sig. Alessandro Moras, l’una, quella che sarebbe stata trasmessa, datata 29 gennaio 2026, sottoscritta in “Lignano Sabbiadoro”, su carta intestata della società (cfr. all. 5 alla medesima memoria ), l’altra, datata 31 gennaio 2026, sottoscritta in Gradisca d’Isonzo, in carta libera (all. 7 della medesima memoria), riportanti, invero, firme dalla dubbia coincidenza.
Al di là di tale ultima anomalia, l’incontestato deposito delle dichiarazioni liberatorie oltre il termine anzidetto del 31 gennaio 2026. per ragioni che, per quanto sopra indicato, escludono tassativamente la possibilità di una rimessione in termini, concretano una palese violazione delle norme contestate, cui consegue la responsabilità disciplinare tanto del sig. Zeno Roma per violazione del disposto di cui all’articolo 4, comma 1, C.G.S., quanto della società A.S.D. Brian Lignano Calcio a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1 C.G.S.
In relazione alla sanzione da irrogare per tali comportamenti va rilevato che il Comunicato n. 154, all’ultimo capoverso del punto “B”, prevede che “L’inosservanza del suddetto termine del 31 gennaio 2026, con riferimento all’adempimento sopra previsto costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l’inibizione a carico del Presidente di mesi tre, l’ammenda di €.5.000,00 a carico della Società e la penalizzazione di un punto in classifica per ogni mensilità non integralmente corrisposta, intendendosi per mensilità quella risultante dai contratti depositati. La penalizzazione si sconterà nel Campionato di Serie D 2025/2026”.
In proposito, non può porsi alcun dubbio in ordine alla piena adeguatezza delle richieste della Procura Federale in ordine all’irrogazione della sanzione dell’inibizione per mesi tre del sig. Zeno Roma, in qualità di Presidente della società deferita, e all’irrogazione dell’ammenda di € 5.000,00 a carico della società.
Riguardo alla penalizzazione dei punti in classifica, ad opinione di questo Tribunale, tale sanzione, sulla base di un principio di punibilità sostanziale, può essere irrogata solo nell’ipotesi in cui risulti che non siano stati effettuati i pagamenti dovuti nei confronti dei tesserati e non, invece, quando risulti che tali pagamenti siano stati effettuati e vi sia stato solo un ritardo nella trasmissione della documentazione richiesta.
Nel caso di specie la parte ha documentato, già in riscontro all’avviso di conclusione delle indagini, il pieno assolvimento di tutti gli obblighi retributivi per il periodo di riferimento nei confronti del tecnico sig. Alessandro Moras, con la conseguenza, alla stregua della distinzione da ultimo evidenziata, che non possono ritenersi sussistenti i presupposti per l’applicazione della misura sanzionatoria della penalizzazione dei punti in classifica a carico della società deferita e che, pertanto, in parte qua, i deferiti vanno prosciolti.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Zeno Roma, mesi 3 (tre) di inibizione;
- alla società ASD Brian Lignano Calcio, euro 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Salvatore Accolla Carlo Sica
Depositato in data 8 maggio 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
