F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 281/TFN – SD del 18 Giugno 2026 (motivazioni) – Montanari Emiliano, Daniele Deoma, Alessio Ferroni, nonché della società ASD San Marino Calcio – 257/TFNSD
Decisione/0281/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0257/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sig.ri:
Roberto Proietti – Presidente
Valentino Fedeli - Componente (Relatore)
Maurizio Lascioli – Componente
Daniela Nardo – Componente
Giuseppe Rotondo - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 9 giugno 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 29806/492pf 25-26 /GC/PG/ep del 13 maggio 2026 nei confronti dei sig.ri Montanari Emiliano, Daniele Deoma, Alessio Ferroni, nonché della società ASD San Marino Calcio, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
La Procura Federale con atto datato 13 maggio 2026 ha deferito a questo Tribunale i Sig.ri Emiliano Montanari, Daniele Deoma ed Alessio Ferroni, ai quali ha contestato quanto segue:
MONTANARI Emiliano, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società ASD San Marino Calcio,
violazione dell’art. 4, comma 1 CGS, sia in via autonoma che in relazione all’art. 91, commi 1 e 2 NOIF, per avere lo stesso, quale soggetto dotato dei poteri di rappresentanza della Società ASD San Marino Calcio, consentito e/o comunque non impedito che il Sig. Daniele Deoma, tesserato per la Società fino al 9.10.2025 quale direttore sportivo ed il Sig. Alessio Ferroni, subentrato a quest’ultimo nella stessa carica da metà ottobre 2025 e sino al 21 dicembre dello stesso anno, disponessero dal 25.09.2025 l’esclusione dalla rosa del calciatore Filippo Fabbri, tesserato per la stagione sportiva 2025-2026 per la società ASD San Marino Calcio e contrattualizzato per il campionato di Serie D, prevedendo l’utilizzo del predetto calciatore nel campionato della squadra Juniores Nazionale, con l’imposizione di allenamenti separati dalla prima squadra e in orari diversi, e quindi con lo svolgimento di mansioni sportive degradate rispetto al tipo di rapporto instaurato;
violazione dell’art. 4, comma 1 CGS, sia in via autonoma che in relazione all’art. 91, commi 1 e 2, NOIF, per avere lo stesso, quale soggetto dotato dei poteri di rappresentanza della Società ASD San Marino Calcio, consentito e/o comunque non impedito che il Sig. Daniele Deoma, tesserato per la società sino al 9.10.2025, e il Sig. Alessio Ferroni, subentrato a quest’ultimo nella stessa carica da metà ottobre 2025 e sino al 21 dicembre dello stesso anno, disponessero dal 25.09.2025 l’esclusione dalla rosa del calciatore Alessandro Fabbri, tesserato per la stagione sportiva 2025-2026 per la Società ASD San Marino Calcio e contrattualizzato per il campionato di serie D, prevedendo l’utilizzo del predetto calciatore nel campionato della squadra Juniores Nazionale, con l’imposizione di allenamenti separati dalla prima squadra e in orari diversi e quindi con lo svolgimento di mansioni sportive degradate rispetto al tipo di rapporto instaurato.
DEOMA Daniele, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo tesserato per la Società ASD San Marino Calcio,
violazione dell’art. 4, comma 1 CGS, sia in via autonoma che in relazione all’art. 91, commi 1 e 2, NOIF, per avere lo stesso, in qualità di Direttore Sportivo della ASD San Marino Calcio tesserato fino al 9.10.2025, disposto dal 25.09.2025 l’esclusione dalla rosa della prima squadra dei calciatori Filippo Fabbri e Alessandro Fabbri, entrambi tesserati nella stagione sportiva 2025-2026 con la Società ASD San Marino Calcio per il campionato di serie D, nonché per aver imposto il loro utilizzo per le gare del campionato della squadra Juniores Nazionale e lo svolgimento di allenamenti separati da parte dei predetti calciatori e in orari differenti rispetto alla prima squadra.
FERRONI Alessio, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo tesserato per la Società ASD San Marino Calcio,
violazione dell’art. 4, comma 1 CGS, sia in via autonoma che in relazione all’art. 91, commi 1 e 2 NOIF, per avere lo stesso, in qualità di Direttore Sportivo della ASD San Marino Calcio, condiviso l’esclusione, posta in essere dal precedente direttore sportivo, dalla rosa della prima squadra a partire dal 25.9.2025 dei calciatori Sig. Filippo Fabbri e sig. Alessandro Fabbri, entrambi tesserati nella stagione sportiva 2025-2026 con la Società ASD San Marino Calcio per il campionato di serie D, nonché per aver imposto il loro utilizzo per le gare del campionato della Squadra Juniores Nazionale e lo svolgimento di allenamenti separati da parte dei predetti calciatori e con orari differenti rispetto alla prima squadra.
È stata altresì deferita la ASD SAN MARINO CALCIO a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 2 CGS per i fatti ed i comportamenti posti in essere dai suddetti sigg.ri Montanari, Deoma e Ferroni.
Il deferimento aveva tratto origine da un esposto pervenuto a mezzo pec alla Procura Federale in data 05.11.2025, con il quale si segnalavano comportamenti lesivi posti in essere dalla società ASD San Marino Calcio in danno del calciatore Filippo Fabbri, a cui era stato impedito di svolgere la sua attività, precludendogli l’accesso all’impianto sportivo, disponendo che si allenasse esclusivamente in forma individuale ed infine per averlo convocato per gare della formazione juniores, così ledendone per l’insieme di questi comportamenti il prestigio, l’immagine e la professionalità.
Dello stesso tenore risultava essere un secondo esposto pervenuto alla Procura Federale in data 05.11.2025, che riguardava altro calciatore dell’ASD San Marino Calcio, Alessandro Fabbri, a cui era stato riservato lo stesso trattamento del suo compagno di squadra.
In entrambi gli esposti venivano allegati i rispettivi contratti contenenti le condizioni economiche di tesseramento, nonché le diffide al reintegro inviate alla Società dai due calciatori, in una alle convocazioni ricevute dai entrambi per gli incontri della categoria Juniores della società.
La Procura Federale, a seguito di tali esposti, aperto il fascicolo e svolte le opportune indagini, con l’atto in epigrafe richiamato, procedeva al deferimento dei Sig.ri Montanari, Deoma e Ferroni, nonché della Società ASD San Marino Calcio.
La fase predibattimentale
La Procura Federale in data 31 marzo 2026 notificava la Comunicazione di conclusioni delle indagini agli odierni deferiti ed anche al Sig. Andrea Malgradi, all’epoca dei fatti tecnico iscritto nei ruoli del Settore Tecnico e tesserato per la Società ASD San Marino Calcio in qualità di allenatore responsabile della prima squadra fino a dicembre 2025, a cui era addebitata la violazione dell’art. 4 comma 1 CGS sia in via autonoma che in relazione all’art. 37 commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, in forza della sua qualità di allenatore, escluso dal 25 settembre 2025 dalla rosa della prima squadra partecipante per la stagione sportiva 2025 – 2026 al Campionato di Serie D i calciatori Filippo Fabbri ed Alessandro Fabbri, determinando l’utilizzo degli stessi nella squadra partecipante al Campionato Juniores Nazionale, nonché lo svolgimento di allenamenti separati da parte dei due calciatori e con orari differenti rispetto alla prima squadra.
Il Malgradi, avvalendosi dell’art. 126 comma 1 CGS, trasmetteva alla Procura Federale una proposta di accordo inerente all’applicazione di una sanzione ridotta, che era ritenuta congrua dalla Procura Federale e che rimaneva priva di rilievi da parte della Procura Generale dello Sport, sicché all’indagato venivano applicate le sanzioni definitive di 1 (una) giornata di squalifica e dell’ammenda di € 420,00 (quattrocentoventi).
Gli altri indagati si facevano anch’essi promotori di proposte di accordo, che tuttavia non erano ritenute congrue dalla Procura Federale e che rimanevano pertanto senza seguito.
Il dibattimento
Alla udienza del 9 giugno 2026, tenutasi in modalità videoconferenza, si è collegato per la Procura Federale l'avv. Alessandro D'Oria; si sono altresì collegati gli avv.ti Eduardo Chiacchio e Filippo Pandolfi in difesa del Sig. Alessio Ferroni, e l'avv. Lorenzo Signorini in difesa del sig. Daniele Deoma, quest'ultimo presente anche personalmente.
Non si sono collegati il Sig. Montanari e la Società ASD San Marino Calcio.
L’avv. D'Oria, richiamati i contenuti dell'atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni: Emiliano Montanari mesi 12 (dodici) di inibizione, Daniele Deoma mesi 8 (otto) di inibizione, Alessio Ferroni mesi 8 (otto) di inibizione, ASD San Marino Calcio € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda.
I deferiti ed i loro rispettivi difensori hanno contestato il deferimento ed hanno chiesto entrambi il proscioglimento; la difesa del Ferroni, in via subordinata alla principale richiesta di proscioglimento, ha concluso per l’applicazione di una sanzione più graduata in linea con la precedente pronuncia di questo Tribunale, la n. 146 del 26.1.2026.
Il Tribunale si è riservato di decidere.
La decisione
I calciatori Filippo ed Alessandro Fabbri, escussi entrambi dalla Procura Federale nelle audizioni del 17 febbraio 2025, hanno confermato la sussistenza dei fatti descritti nel deferimento.
Più in particolare, i predetti hanno dichiarato che sino al 4 dicembre 2025 la Società aveva continuato a non convocarli con la prima squadra, che militava in Serie D e che non era stato loro consentito di svolgere gli allenamenti con il resto dei compagni; erano stati costretti ad allenarsi da soli, occupando talvolta un campo vicino agli spogliatoi, in orari diversi da quelli dell’intera squadra, che si allenava su di un campo diverso; erano stati convocati per gare ufficiali della Juniores partecipante al Campionato nazionale di categoria, alle quali avevano parzialmente risposto.
Filippo Fabbri ha dichiarato che quanto subìto lo aveva danneggiato nell’immagine, perché aveva disputato con la Rappresentativa di San Marino partite internazionali (contro Repubblica Ceca e Romania del 13 e 18 novembre 2025), per poi ritrovandosi relegato ai margini dell’attività agonistica.
Alessandro Fabbri ha aggiunto che dal 28 settembre 2025 era stato escluso dal Gruppo WhatsApp di comunicazioni della squadra e che non vi era stato più reinserito.
Entrambi hanno dichiarato che la Società gli aveva chiesto la riduzione del compenso economico che era stato contrattualmente pattuito.
In data 30 gennaio 2026 la Procura Federale aveva escusso altro calciatore, Enrico Pezzi, il quale aveva dichiarato di aver disputato solo un tempo della prima gara di campionato in Serie D e che dal 23 settembre 2025 era stato escluso dagli allenamenti, essendogli stato imposto di allenarsi da solo, talvolta alle 7 del mattino, in uno alla esclusione dalla rosa della prima squadra insieme ai compagni Filippo ed Alessandro Fabbri; aveva infine dichiarato che con la Società aveva ottenuto la rescissione del tesseramento, previa riduzione del compenso economico. Nelle stagioni precedenti il suo tesseramento con la Società ASD Sanmarino Calcio, egli aveva avuto esperienze nelle Serie B e C.
Il Sig. Gino Montella, vice presidente della Società, escusso dalla Procura Federale il 4 marzo 2026, ha dichiarato che non gli risultava che i calciatori Filippo ed Alessandro Fabbri, insieme al calciatore Pezzi, fossero stati esclusi dalla rosa della prima squadra ed ha aggiunto che gli stessi calciatori, per scelta dei due allenatori che si erano succeduti nella conduzione tecnica della squadra, avevano svolto un lavoro atletico differenziato; ha precisato che le decisioni che avevano investito l’attività dei tre calciatori erano state prese esclusivamente dai tecnici, unici a gestire il gruppo squadra e che né lui, né il presidente della Società, Emiliano Montanari, avevano assunto decisioni del genere; ha escluso che a base dei provvedimenti adottati a carico dei calciatori vi fossero state motivazioni economiche e che, comunque, la Società aveva raggiunto un accordo con il calciatore Pezzi di riduzione del compenso e di risoluzione del tesseramento.
Il Sig. Alessandro Ferroni, con memoria a firma degli avv.ti Eduardo Chiacchio e Filippo Pandolfi, ha dedotto di aver ricoperto la carica di direttore sportivo della Società dalla metà del mese di ottobre 2025 sino al 21 dicembre dello stesso anno, data questa nella quale la Società lo aveva esonerato; ha precisato che sino al 9 ottobre 2025 la carica di direttore sportivo era stata ricoperta dal Sig. Daniele Deoma e che, al suo arrivo, la situazione riguardante i calciatori Filippo ed Alessandro Fabbri era già in corso; ha altresì precisato di essersi adoperato affinché i suddetti calciatori venissero reintegrati nella rosa della prima squadra e che era riuscito a far sì che ciò accadesse seppur per una sola settimana; ha aggiunto di aver composto analoga situazione riguardante il calciatore Enrico Pezzi, con cui aveva raggiunto un accordo di riduzione del compenso economico a lui spettante, in una alla risoluzione anticipata del vincolo di tesseramento. Per queste sue iniziative, che erano andate a confliggere con le direttive della Società, egli era stato licenziato. Ha infine eccepito che alcun elemento acquisito alle indagini configurava una sua responsabilità nei fatti oggetto del deferimento, per cui andava prosciolto, ovvero, in subordine, soccorrendo ogni contraria ipotesi, sanzionato in misura contenuta e blanda.
Il Sig. Daniele Deomma, con memoria a firma dell’avv. Lorenzo Signorini, ha dedotto di aver ricoperto la carica di direttore sportivo della Società dal 27 settembre 2024 al 9 ottobre 2025, data questa di esonero dall’incarico disposto dalla Società; ha dedotto che l’esclusione dei calciatori Filippo ed Alessandro Fabbri dall’attività della prima squadra era avvenuta in un’unica volta durante la sua gestione all’esito di una gara casalinga disputata il 24 settembre 2025 per motivi di natura esclusivamente tecnica, da lui non decisi e che, nel periodo in cui aveva ricoperto il ruolo di direttore sportivo, alcun addebito gli poteva essere mosso in quanto i suddetti calciatori erano ben consapevoli di essere stati destinatari di trattamenti personalizzati per consentire loro di recuperare a pieno le proprie potenzialità, che sino a quel momento non si erano espresse; ha precisato di essere stato assente dal lavoro per motivi di salute dal 26 settembre al 7 ottobre 2025 e che, pertanto, nel periodo in cui si erano verificati i fatti che avevano investito i due calciatori, egli era stato sul posto di lavoro per soli due giorni; con riferimento agli allenamenti svolti separatamente dai due calciatori, ne ha confermato l’effettuazione, precisando che, anche in questo caso, esse avvennero per motivazioni tecniche, non decise da lui; ha aggiunto di aver agito sempre nel perimetro delle scelte tecniche, che non erano di sua competenza e che sul punto si era confrontato con l’allenatore della squadra, senza mai personalmente disporre l’esclusione dei due calciatori dagli allenamenti; ha chiesto di essere prosciolto da ogni addebito, ovvero, in subordine, di essere sanzionato nel minimo edittale, sul presupposto che non aveva mai avuto poteri diretti di gestione tecnica della squadra e che l’allontanamento dalla carica voluto dalla Società e da lui subìto era stato motivato da dissidi economici.
Entrambi i deferiti, con le memorie testé riassunte, hanno nella sostanza confermato le dichiarazioni rese alla Procura Federale nelle audizioni del 18 febbraio 2026 (Deoma) e 24 aprile 2026 (Ferroni).
Questo essendo il quadro probatorio, questo Tribunale osserva quanto segue.
L’art. 91 NOIF, richiamato nel deferimento e posto in relazione con l’art. 4 comma 1 CGS, prevede al primo comma che “le società, in relazione alla Serie di appartenenza, sono tenute ad assicurare a ciascun tesserato lo svolgimento delle attività sportive con l’osservanza dei limiti e dei criteri previsti dalle norme federali per la categoria di competenza in conformità al tipo di rapporto instaurato con il contratto o con il tesseramento”.
Il secondo comma di tale articolo dispone che “l’inosservanza da parte della società nei confronti dei tesserati degli obblighi derivanti dalle norme regolamentari e di quelle contenute negli accordi collettivi e nei contratti tipo, comporta il deferimento agli organi della giustizia sportiva per i relativi procedimenti disciplinari”.
Occorre premettere che i calciatori Filippo ed Alessandro Fabbri erano stati tesserati dalla Società ASD Sanmarino Calcio per la loro partecipazione al Campionato di Serie D stagione sportiva 2025/2026, di competenza della prima squadra.
Il tesseramento era posto in relazione al “Contratto tipo di collaborazione coordinata e continuativa (Società – Atleta) ai sensi dell’art. 28 Decreto Lgs. n. 36/2021”, sottoscritto dalle parti e depositato agli atti del presente procedimento, il cui art. 5 (“Obblighi della Società”) prevedeva che “l’Atleta ha diritto di utilizzare, se ed in quanto necessario, le strutture e le attrezzature idonee alla preparazione atletica, mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità lavorativa ed impegnandosi a consentire la partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato della prima squadra in condizioni di parità competitiva con gli altri membri della rosa. La Società dovrà rispettare gli obblighi di cui al Decreto Lgs. 36/2021 e quelli previsti a seguito della sottoscrizione nell’Accordo collettivo”.
La Procura Federale, attraverso una complessa ed articolata attività d’indagine, ha accertato che i calciatori Filippo ed Alessandro Fabbri, nel periodo corrente dal 25 settembre al 4 dicembre 2025, erano stati esclusi dalla rosa della prima squadra militante nel Campionato di Serie D; erano stati indotti dalla Società ad allenarsi da soli senza alcun contatto con il resto della squadra; erano stati convocati per disputare gare del Campionato Juniores Nazionali, al quale la Società partecipava, nonostante che i due calciatori fossero stati tesserati per il loro impiego in Serie D.
L’istruttoria svolta dalla Procura Federale – invero – non ha accertato l’esistenza di ragioni propriamente tecniche suscettibili di essere propedeutiche alle iniziative assunte dalla Società, rimaste nel vago, mentre alcuni elementi emersi nel corso dell’istruttoria sembrerebbero ricondurre i fatti al tentativo della Società di riconsiderare al ribasso l’importo dei compensi pattuiti con i due calciatori, che a posteriori erano stati ritenuti eccessivi: si trattava di compensi di € 40 mila lordi, oltre ai premi, per ciascun calciatore.
Ma, anche a voler prescindere dalle motivazione dei provvedimenti adottati a carico dei due calciatori per relegarle nell’ambito di scelte societarie di natura squisitamente tecnica e come tali insindacabili in sede disciplinare se correttamente motivati, di ben altra attenzione va posta sulla circostanza di aver costretto i due calciatori ad allenarsi in solitudine, separati dal resto della squadra e di averli sottoposti a condizioni intrinsecamente punitive, come lo sono state l’esclusione dal Gruppo WhatsApp della squadra e l’imposizione di orari d’allenamento quanto meno inusuali (le 7 del mattino); né può costituire un’attenuante il fatto che gli allenamenti solitari siano stati in qualche modo sorvegliati da personale predisposto dalla Società, come è stato ammesso dai calciatori nelle loro audizioni, perché il contrario avrebbe costituito una precisa ed ineludibile fonte di responsabilità a carico della Società.
Colpisce l’attenzione di questo Tribunale il fatto che né il Deoma né il Ferroni abbiano eccepito la inesistenza dei fatti che avevano coinvolto i due calciatori, che anzi hanno confermato, e che gli stessi si siano limitati ad imputare tali fatti a scelte tecniche da parte di altri, per poi affermare di essere stati semplici esecutori di disposizioni societarie, ad essi del tutto estranee.
Così però non è stato, perché nel periodo in cui sono stati adottati i provvedimenti a carico dei due calciatori (25 settembre - 4 dicembre 2025), tanto il Deoma, quanto il Ferroni avevano ricoperto le rispettive cariche di direttore sportivo della Società, per cui erano entrambi ben consci di ciò che stava accadendo: il Deoma lo era stato dal 27 settembre 2024 al 9 ottobre 2025 ed il Ferroni da metà ottobre 2025 sino al 21 dicembre 2025, senza che da parte loro fossero state assunte concrete iniziative finalizzate alla completa e totale rimozione dei provvedimenti; prova ne sia che il Deoma si era rifiutato di parlarne con il calciatore Alessandro Fabbri e che il Ferroni, allo scopo di giustificare la situazione nella quale si trovavano i due calciatori, si era limitato a riferire di asserite direttive della Società, che consideravano i due calciatori fuori lista, tanto che dovevano restare separati dal resto della squadra.
In questo preciso contesto, appare certo che tutti i deferiti hanno avuto un ruolo ed una porzione di responsabilità nei fatti descritti nel deferimento, che sono incontestabili ove riferiti alla persona del Montanari, presidente della Società, rimasto del tutto inerte difronte alla situazione dei due calciatori, di fatto avallandola e che sono evidenti nelle persone del Deoma e del Ferroni, che nei fatti hanno condiviso tutti i provvedimenti che erano stati assunti nei confronti dei calciatori Filippo ed Alessandro Fabbri, nonché dell’altro calciatore Enrico Pezzi.
In punto di sanzioni applicabili al caso in esame, nel mentre si ritiene inconferente il richiamo alla decisione di questo Tribunale n. 0096/TFNSD 2023-2024, operato dal Ferroni nella propria memoria difensiva, perché relativa all’affermazione di principi non attinenti al caso in esame, si ritiene equo applicare ai Sigg.ri Montanari, Deoma e Ferroni sanzioni inferiori al chiesto e di applicare nel contempo l’importo dell’ammenda a carico della Società così come quantificata dalla Procura Federale, perchè appare congrua.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Montanari Emiliano, mesi 10 (dieci) di inibizione;
- al sig. Daniele Deoma, mesi 6 (sei) di inibizione;
- al sig. Alessio Ferroni, mesi 3 (tre) di inibizione;
- alla società ASD San Marino Calcio, euro 2.000,00 (duemila/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 9 giugno 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Valentino Fedeli Roberto Proietti
Depositato in data 18 giugno 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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