CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta- coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 56 del 06/08/2026 – Omissis / FIP

Decisione n. 56

Anno 2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA

QUARTA SEZIONE

composta da

Wally Ferrante - Presidente

Mario Serio - Relatore

Carlo Bottari

Tonio di Iacovo

Lucio Giacomardo - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 38/2026, presentato, in data 11 maggio 2026, dal sig. [Omissis], all’epoca dei fatti allenatore della [Omissis], rappresentato e difeso dall’avv. Erica Imperante,

contro

la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), rappresentata e difesa dall’avv. Paola Maria Angela Vaccaro,

e nei confronti

della sig.ra [Omissis],

per l’annullamento

della decisione della Corte Federale d'Appello della FIP n. 10, pubblicata con C.U. n. 732 del 13 aprile 2026, che ha respinto il reclamo dei signori [Omissis] e Patrizia Bracalenti avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale della FIP n. 36, pubblicata con C.U. n. 466 del 28 gennaio 2026, confermata dalla Corte Federale d'Appello ed aggravata in peius per il ricorrente, sig. [Omissis], e, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Procura Federale, aggravata in peius anche per la ricorrente, sig. ra [Omissis], ai quali è stata irrogata la sanzione dell’inibizione per mesi 12, ovvero fino 14 gennaio 2027, in luogo della sanzione dell’inibizione per mesi 6, sino al 14 luglio 2026, comminata in primo grado.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza del 28 luglio 2026, tenutasi anche a mezzo di videoconferenza, mediante la piattaforma Microsoft Teams, il difensore della ricorrente - sig. [Omissis] - avv. Vicenzo Corona, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Erica Imperante; l’avv. Paola Maria Angela Vaccaro, per la resistente FIP, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Marino, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.

Svolgimento del procedimento

1.         Con atto del 6 ottobre 2025, il Procuratore della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) deferiva, tra gli altri, al Tribunale Federale [Omissis], all'epoca dei fatti allenatore della [Omissis] per la violazione degli articoli 2 e 44 del Regolamento di Giustizia, per aver tenuto un comportamento gravemente omissivo recante drammatiche conseguenze. In particolare, la contestazione aveva ad oggetto la circostanza che l'incolpato non avesse controllato la regolare effettuazione delle visite mediche idoneative all'attività sportiva ed agonistica dell'atleta [Omissis]: e ciò nella consapevolezza che esse non venivano svolte nel rispetto della vigente normativa sanitaria e senza curarsi dei relativi rischi. In questo modo l'incolpato aveva indirettamente contribuito con colpa grave al decesso dell'atleta il 17 ottobre 2021 durante la gara del campionato di serie C Gold disputata dalla sua squadra contro la [Omissis].

2.         L'azione disciplinare traeva origine da un'indagine penale per lo stesso fatto promossa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di [Omissis] al cui termine era stato chiesto il rinvio a giudizio dello stesso incolpato insieme al medico che aveva rilasciato il certificato di idoneità sportiva ed alla Presidente della società.

3.         Dalle indagini, trasfuse nel procedimento sportivo, era emerso che il tesserato: a) aveva consentito all'atleta poi deceduto di disputare due incontri ravvicinati (rispettivamente di 8 giorni precedenti quello del decesso, nonché quello che portò alla morte) nonostante manifesti problemi di salute (dolore ai polpacci, difficoltà visive, deviazione della rima buccale, paralisi del settimo nervo cranico) fossero intervenuti in quel breve periodo; b) di aver omesso di sottoporre lo sfortunato atleta a nuova visita idoneativa per verificare i livelli glicemici in persona diabetica; c) di aver omesso di chiedere alla commissione CEFT l'esenzione per uso terapeutico del cortisone e la conseguente autorizzazione cautelare all'uso, previa visita specialistica.

4.         In conseguenza anche di queste omissioni [Omissis] decedeva per infarto miocardico acuto dovuto ad iperglicemia, perdita di elettroliti, ipovolemia e insufficienza renale con chetoacidosi diabetica, combinati con la pregressa e non diagnosticata grave malattia coronarica (occlusione dell'IVA del primo raggio diagonale) e associati allo sforzo fisico intenso ed intermittente.

5.         L'atto di deferimento escludeva la fondatezza e l'efficacia delle difese svolte in fase istruttoria dall'allenatore.

6.         Con decisione del 28 gennaio 2026, il Tribunale Federale, rigettate le eccezioni preliminari difensive, dichiarava la sussistenza della responsabilità (anche) del deferito.

7.         I Giudici di primo grado accertavano l'esattezza della ricostruzione fattuale, prima riportata, dell'organo inquirente. Più specificamente, la “ratio decidendi” si concentrava sulla gravità del quadro clinico riferibile all'atleta, perfettamente noto all'allenatore, che avrebbe dovuto indurlo ad impedire al primo di allenarsi e, soprattutto, di disputare la gara fatale. La incauta e negligente condotta dell'incolpato trovava ulteriore conferma nelle dichiarazioni di altri atleti tesserati per la medesima società ([Omissis] e [Omissis]), secondo cui era stato lo stesso allenatore a prendere contatti, anche nel loro caso, con il sanitario certificatore, da lui conosciuto, il quale aveva effettuato un breve controllo non comprendente l'esecuzione dell'elettrocardiogramma da sforzo.

8.         La sanzione applicabile all'allenatore veniva in astratto determinata in 9 mesi di inibizione-come chiesto dalla Procura Federale - con riduzione di un terzo in considerazione del corretto comportamento processuale, legittimante la concessione delle circostanze attenuanti previste dall'art. 21, comma 4, lettera c), del Regolamento di giustizia: il trattamento definitivo era, pertanto, pari a 6 mesi di inibizione.

9.         Contro il capo della decisione riguardante l'allenatore proponeva impugnazione davanti alla Corte d'Appello Federale il solo interessato, sulla base di una pluralità di motivi, sia processuali sia sostanziali.

10.       Con decisione del 13 aprile 2026, i giudici d'appello rigettavano il gravame e, in peggiorativa riforma, raddoppiavano l'originaria sanzione inibitoria comminata all'appellante, elevandola a 12 mesi, con scadenza al 14 gennaio 2027, in luogo del 14 luglio 2026.

11.       Nel proprio complesso itinerario argomentativo la decisione d'appello, nel rigettare tutti i motivi afferenti alla validità e regolarità del procedimento di primo grado, confermava nel merito quella impugnata, arricchendone la struttura attraverso non pochi e non secondari passaggi giustificativi, di cui viene qui data una concisa esposizione.

12.       In primo luogo, la condotta dell'appellante viene definita come non solo negligente, ma caratterizzata anche “da una evidente violazione dei doveri di tutela dell'integrità fisica degli atleti, propri del ruolo di allenatore ricoperto”. Tali doveri-obblighi venivano in concreto individuati: a) in quello di valutazione critica, implicante la necessità “di rapportare le prescrizioni mediche all'effettivo sforzo richiesto dalla pratica sportiva”; b) in quello di adattamento (personalizzazione), secondo cui “la programmazione tecnica deve essere emendata da quegli esercizi che, pur standardizzati per il gruppo, risultano controindicati per il quadro clinico del singolo atleta”; c) ed infine, in quello di vigilanza attiva per il quale “l'osservazione dei segnali di affaticamento e malessere deve essere costante e focalizzata sulle manifestazioni tipiche della patologia nota”.

13.       In concreto, la Corte d'Appello ravvisava la responsabilità disciplinarmente rilevante dell'allenatore in ciò: a) aver consentito all'atleta sfortunatamente scomparso lo svolgimento di un'attività che, per intensità o tipologia, lo esponeva ad un rischio prevedibile legato alla sua patologia; b) mancata conoscenza delle precauzioni tecniche necessarie per gestire un atleta con quel determinato quadro clinico.

14.       Quanto alla misura della sanzione, la Corte d'Appello autonomamente concludeva per l'inadeguatezza per difetto di quella irrogata dal primo giudice, alla luce della posizione di garanzia assunta dall'appellante, e, in conformità ad un risalente precedente della seconda sezione di questo Collegio (pronuncia 70 del 23 dicembre 2015), sostanzialmente giustificativa della cosiddetta “reformatio in peius”, raddoppiava la durata della sanzione originaria, con scadenza al 14 gennaio 2027.

15.       Contro tale pronuncia l'incolpato ha proposto ricorso a questo Collegio, chiedendone l'annullamento sulla base di quattro motivi, nonché lo svolgimento di attività istruttoria.

16.       La FIP ha resistito con articolata memoria.

17.       Nel corso dell'udienza di discussione del 28 luglio 2026, ciascuna delle parti ha insistito nelle proprie richieste. La Procura Generale ha chiesto l'accoglimento del solo motivo di ricorso afferente all'aggravamento della sanzione.

Motivi della decisione

18.       Con il primo ed il quarto motivo, da esaminare congiuntamente per la loro connessione logica, vengono denunciati vizi  dell'apparato motivazionale della decisione impugnata, che si condenserebbero nella carenza di sufficiente base normativa ai fini dell'affermazione di responsabilità dell’allenatore, peraltro esclusa dalle specifiche circostanze, e nell'inadeguata valutazione del materiale probatorio offerto dalla difesa.

19.       Entrambi i motivi sono destituiti di fondamento e vanno rigettati.

Ed invero, la pronuncia d'appello, pur sovrabbondante in talune sue, peraltro non decisive, affermazioni di massima, al pari di quella di primo grado è pervenuta alla pienamente legittima e congruamente motivata dichiarazione di fondatezza della contestazione mossa all'odierno ricorrente. Nella specie, è stato ripetutamente e razionalmente messo in risalto il peculiare contesto nel quale è maturato il tragico evento che ha colpito l'atleta. Entrambe le decisioni di merito si sono scrupolosamente curate di individuare puntuali indici di grave ed inescusabile negligenza addebitabili al ricorrente. E ciò non solo in base ad astratte affermazioni di principio (qui e lì registrabili nella sentenza d'appello nella parte in cui tende a riscrivere lo statuto dei rapporti tra responsabili medici e responsabili sportivi ai quali ultimi pretende di addossare prestazioni eccedenti la ragionevole esigibilità perché totalmente sovrapponibili a quelle di esclusiva ed insostituibile competenza dei primi, quali la valutazione clinica e la correlazione alla particolare attività agonistica) aventi solo natura di ininfluenti “obiter dicta” non promuovibili al rango di principi di diritto, ma alla stregua di precise, provate, chiaramente e persuasivamente illustrate ragioni. Di ciò è certa la ricorrenza considerando che il fulcro della responsabilità dell'allenatore risiede nella colpevole, protratta trascuratezza delle note, precarie condizioni di salute dell'atleta. Di esse il ricorrente possedeva conoscenza sia generica sia specifica. Egli, infatti, era da tempo al corrente della malattia diabetica da cui l'atleta era affetto, che, già di per sé ed alla luce di un comune patrimonio di conoscenze diffuso in campo sportivo, avrebbe in via generale e continuativa imposto speciale cura e cautela. Obblighi, questi, la cui violazione si rivela ancor più platealmente palesata tenendo conto delle risapute, serie, numerose manifestazioni patologiche conclamate a carico dell'atleta nel breve lasso di tempo intercorso tra il loro esordio e l'evento mortale. Non era concepibile che questi convergenti sintomi, abbinati al preesistente stato patologico dell'atleta, non producessero nell'allenatore il dovuto allarme e non lo costringessero all'adozione della prima e più immediata delle misure prudenziali, ossia l'esonero da qualsiasi attività agonistica e la dovuta sollecitazione di un ulteriore parere medico, reso necessario dalle insorgenze registrate. La decisione impugnata ha fatto, pertanto, buon governo dei criteri della logica, ancorati ai precetti federali in materia di lealtà e correttezza, nell’affermare la responsabilità dell'allenatore con statuizione immeritevole di censura, anche con riguardo al completo e ragionato esame del materiale probatorio.

20.       Con il secondo e terzo motivo, anch'essi da esaminare congiuntamente in virtù della comunanza di trama critico-argomentativa, il ricorrente si duole tanto dell'entità in sé della sanzione quanto della sua irrogazione in misura doppia rispetto a quella di primo grado, pur in assenza di impugnazione sul punto da parte della Procura Federale.

21.       Globalmente ridotta la censura al suo nucleo fondamentale che attiene alla configurabilità di un potere della giustizia federale di modificare in peggio, in assenza di impulso impugnatorio, le sanzioni applicate nel precedente grado di giudizio, essa si rivela senz'altro fondata. Al riguardo, il Collegio non nutre alcuna incertezza nel riconoscersi nell'analogo indirizzo espresso da questa Sezione con decisione n. 84 del 2019 (e, quindi, di 4 anni successiva al contrario avviso espresso dalla Seconda Sezione), cui ha prestato sostanziale adesione la stessa Seconda Sezione con pronuncia n. 70 del 2022. Da tale orientamento, non si ravvisa alcuna ragione per discostarsi. In particolare, la precedente pronuncia di questa Sezione ha chiaramente enunciato l'indiscutibile principio secondo cui va definita inammissibile la “reformatio in peius”, come in questo caso, sulla base del reclamo proposto dal solo tesserato e non dalla Procura. Ciò, in effetti, “costituisce aperta violazione di uno dei principi cardini del diritto sanzionatorio, che esclude l'applicazione di una sanzione più severa di quella applicata in un precedente grado di giudizio, se non a seguito di impugnazione dell'organo dell'accusa”. A questa ineccepibile conclusione può solo coerentemente aggiungersi che, dovendo trovare applicazione nel processo sportivo le norme processualcivilistiche, tra esse certamente spicca quella che esige la corrispondenza della pronuncia all'oggetto della richiesta (di aggravamento della sanzione, mancante nel caso di specie). Va anche additivamente considerato il principio costituzionalmente sancito del contraddittorio tra le parti in giudizio come presidio di legalità dello stesso: ora, in difetto di impugnazione dell'organo d'accusa, titolare del potere propositivo dell'azione disciplinare, giungerebbe a sorpresa, e, quindi, in contrasto con il principio in parola, una statuizione relativa ad una questione mai dibattuta tra le parti.

Ciò  considerato,  la  sanzione  irrogata  dal  Tribunale  Federale  si  rivela  congruamente  ed ampiamente motivata e si sottrae, pertanto, a qualunque doglianza.

22.       In conclusione, la sentenza impugnata va riformata, in parziale accoglimento del ricorso, limitatamente alla sola posizione del ricorrente con ripristino, per l'effetto, della sanzione di 6 mesi di inibizione decisa dal Tribunale Federale, con scadenza al 14 luglio 2026. La predetta decisione va confermata per il resto. Ricorrono giusti motivi, consistenti nel parziale accoglimento del ricorso, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Quarta

In accoglimento parziale del ricorso, ripristina la sanzione irrogata al ricorrente Sig. [Omissis] in primo grado.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso nella camera di consiglio, in data 28 luglio 2026.

Il Presidente                                                                                  Il Relatore

F.to Wally Ferrante                                                                  F.to Mario Serio

Depositato in Roma, in data 6 agosto 2026

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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