CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Seconda – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 55 del 05/08/2026 – Omissis / F.I.G.C.

Decisione n. 55

Anno 2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA

SECONDA SEZIONE

composta da

Piero Sandulli – Presidente

Raffaele Tuccillo – Relatore

Giuseppe Albenzio

Alessandro Di Majo

Antonio Poli – Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 24/2026, presentato, in data  9 aprile 2026, dall’avv. [Omissis], in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore [Omissis], anche per delega della madre [Omissis], rappresentati e difesi dallo stesso avv. [Omissis], ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo, in Parma, via Goito, n. 16,

contro

la F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede in Roma, a via Gregorio Allegri, n. 14, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Giovanni Malagò,

avverso

la decisione della Corte Federale d’Appello della FIGC n. 97CFA-2025-2026, al termine dei procedimenti di reclamo riuniti nn. 0120 e 0122/CFA/2025-2026, il primo promosso nell’interesse di [Omissis] ed il secondo dalla Procura Federale presso la FIGC, entrambi avverso la Delibera del Tribunale Federale Territoriale FIGC Emilia-Romagna, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 114 del 18 febbraio 2026 e notificata via PEC in data 19 febbraio 2026, che, in accoglimento del deferimento n. 18244/86 pfi 25-26, disposto dalla Procura Federale FIGC, ha stabilito “la squalifica di anni uno” a carico di [Omissis], nato a Parma, in data 8 febbraio 2013, matricola n. 3423808, attualmente tesserato presso la società sportiva  U.S. Montebello Parma, all’epoca dei fatti tesserato presso U.S. Arsenal Parma.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza del 22 luglio 2026, l’avv. [Omissis], per i ricorrenti, sigg. [Omissis] e [Omissis], esercenti la responsabilità genitoriale sul sig. [Omissis]; l’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Daniela Noviello, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, dott. Raffaele Tuccillo.

Ritenuto in Fatto

I.          In data 9 aprile 2026, il sig. [Omissis], in qualità di padre esercente la potestà genitoriale sul minore [Omissis], anche per delega della madre [Omissis], ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport avverso la Decisione n. 97CFA-2025-2026, completa delle motivazioni, emessa e notificata via PEC, in data 20 marzo 2026, da parte della CORTE FEDERALE DI APPELLO DELLA FIGC, Sez. I, il cui dispositivo n. 107CFA-2025-2026 è stato emesso e notificato in data 10 marzo 2026, al termine dei procedimenti di reclamo riuniti nn. 0120 e 0122/CFA/2025-2026, il primo promosso nell’interesse di [Omissis] ed il secondo dalla Procura Federale presso la FIGC, entrambi avverso la Delibera del Tribunale Federale Territoriale FIGC Emilia-Romagna, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 114 del 18 febbraio 2026 e notificata via PEC in data 19 febbraio 2026, che, in accoglimento del deferimento n. 18244/86 pfi 25-26, disposto dalla Procura Federale FIGC, ha stabilito “la squalifica di anni uno” a carico di [Omissis], nato a Parma, in data [omissis], matricola n. [omissis], attualmente tesserato presso la società sportiva U.S. Montebello Parma, all’epoca dei fatti tesserato presso U.S. Arsenal Parma.

II.        Il procedimento ha origine con il deferimento, in data 21 gennaio 2026, da parte del Procuratore Federale interregionale, del sig. [Omissis] (calciatore minorenne infraquattordicenne all'epoca dei fatti), tesserato per la società U.S. Arsenal, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 4, comma 1 e 2, lettere c) e d), del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, «per avere lo stesso, il giorno 31 maggio 2025, all'interno dello spogliatoio e mentre i calciatori nati nell'anno 2013 della squadra U.S. Arsenal erano intenti a fare la doccia al termine della gara disputata nel corso del Torneo di Marzolara, posto in essere un grave episodio di prevaricazione e sopraffazione in danno del compagno di squadra sig. [Omissis] idoneo a suscitare in tale calciatore una condizione di diffuso disagio, inducendolo ad aprire la bocca apponendovi all'interno il proprio pene in erezione».

III.       Tale deferimento traeva origine da una segnalazione pervenuta sulla piattaforma "Segnalazione safeguarding FIGC" ad opera del Responsabile safeguarding della società U.S. Arsenal, Sig. [Omissis] (Presidente della predetta società), in data 8 luglio 2025.

All'origine di tale segnalazione una lettera datata 6 giugno 2025, pervenuta alla società calcistica da parte dell'Avv. Francesco Loise nell'interesse e per conto del sig. [Omissis], genitore del minore infraquattordicenne [Omissis], nella quale venivano lamentati presunti gravi atti di bullismo e abusi sessuali compiuti in danno del predetto minore ad opera di un compagno di squadra, con specifico riferimento ad un episodio occorso in data 1° giugno 2025 al termine di una partita di calcio disputata dalla squadra dell'U.S. Arsenal nell'ambito del Torneo Marzolara: in tale occasione - secondo quanto esposto dal legale - il minore [Omissis] sarebbe stato vittima di un atto di prevaricazione da parte di un compagno di squadra, allo stato non identificato, che avrebbe costretto il piccolo [Omissis] a praticargli sesso orale sotto la minaccia che, se non lo avesse fatto, il di lui genitore sarebbe stato informato di una serie di gravi mancanze delle quali [Omissis] si sarebbe reso responsabile in pregresso. Da qui sarebbero scaturite gravi conseguenze sul piano psicologico in danno del detto minore (sensi di colpa; difficoltà nel dormire; rifiuto di uscire da casa per il senso di vergogna). La società veniva invitata a prendere provvedimenti immediati al fine di assicurare la dovuta tutela ai tesserati minori, con correlata richiesta di risarcimento dei danni.  La segnalazione veniva raccolta dalla Commissione Federale responsabile per le politiche di safeguarding in seno alla FIGC che, a sua volta, in data 18 luglio 2025, informava la Procura Federale interregionale, integrando poi tale comunicazione con altri documenti in data 1° settembre 2025.

Le indagini promosse dalla Procura Federale si articolavano in una serie di acquisizioni documentali e, dopo una prima proroga del Procuratore Generale dello Sport in data 18 settembre 2025, nell’audizione di persone informate dei fatti: il Presidente, oltre che responsabile safeguarding, della società U.S. Arsenal, sig. [Omissis]; il sig. [Omissis], genitore del minore [omissis], testimone oculare del fatto avvenuto il 31 maggio 2025 (e non il 1° giugno 2025, come inizialmente riferito dal sig. [Omissis]).

A seguito di ulteriore proroga concessa dal Procuratore Generale dello Sport il 29 ottobre 2025, si procedeva ad ulteriore attività istruttoria mediante acquisizione, in data 6 novembre 2025, degli atti compiuti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di [omissis].

IV.       All'esito delle indagini, il Procuratore Federale interregionale comunicava, in data 9 dicembre 2025, la conclusione delle indagini con intento di deferimento, cui seguiva una memoria difensiva da parte dell'Avv. [Omissis] nell'interesse del figlio minore.

In data 21 gennaio 2026, il Procuratore Federale notificava l'atto di deferimento nei riguardi del minore [Omissis].

All'udienza di discussione del 16 febbraio 2026, sentite le parti, il Tribunale, con la decisione in epigrafe indicata, riteneva responsabile dell'addebito contestato il minore [Omissis], infliggendogli la sanzione della squalifica per la durata di un anno, a fronte della richiesta della Procura Federale di una squalifica per la durata di anni due.

V.        Avverso la detta decisione, interponeva reclamo l'avv. [Omissis], nell'interesse del figlio minore [omissis], contestando la pronuncia impugnata sotto molteplici profili: in particolare, veniva dedotta l'assenza della gravità, concordanza e precisione degli indizi raccolti, mancando quindi la ragionevole certezza del fatto contestato; ancora, veniva contestata la natura sessuale dell'atto, così come enunciata nel capo di incolpazione, non avendo lo stesso - ad avviso della difesa - connotati di natura sessuale e mancando, altresì, la prova della asserita costrizione e/o induzione; venivano evidenziate le numerose contraddizioni in cui erano incorsi i testi escussi nella fase delle indagini nonché alcune vistose incongruenze rispetto alle dichiarazioni di altri testi addotti dalla difesa; venivano ritenuti del tutto infondati e/o insussistenti gli asseriti riscontri così come evidenziati dalla Procura Federale nel proprio atto di deferimento; veniva contestata l'accusa rivolta dalla Procura Federale di voler mettere in cattiva luce la personalità della piccola vittima; veniva offerta - sulla base anche di alcune testimonianze indirette raccolte dalla difesa – una versione alternativa dei fatti da circoscrivere nell'ambito di una "stupida bravata" nel contesto di un atteggiamento scherzoso e goliardico dei vari bambini nell'occasione dell'episodio avvenuto il 31 maggio 2025 all'interno dello spogliatoio; in ultima analisi, veniva dedotta la responsabilità della vittima quale autrice di un fatto da essa stessa creato ad hoc per suscitare attenzione, con conseguente totale estraneità dell'incolpato rispetto ai fatti addebitatigli. La difesa chiedeva, quindi, in via preliminare, la sospensione cautelare della decisione impugnata; nel merito, in via principale, il proscioglimento per insussistenza del fatto e, in via subordinata, la riduzione della squalifica nel minimo previsto dal Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni.

Avverso la decisione di primo grado, proponeva reclamo anche il Procuratore Federale interregionale, dolendosi della modesta entità della sanzione inflitta in rapporto alla estrema gravità dei fatti e insistendo per l'irrogazione della squalifica per la durata di due anni.

Con la pronuncia qui impugnata, la Corte Federale d’Appello «Respinge(va) i reclami in epigrafe», confermando, dunque, «la squalifica di un anno inflitta dal Tribunale federale territoriale (che) appare al Collegio proporzionata e adeguata: essa è di entità tale da segnare con chiarezza la riprovevolezza della condotta e da imprimere nel giovane incolpato la consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni, senza tuttavia tradursi in una misura di esclusione tanto prolungata da compromettere irrimediabilmente il percorso formativo e sportivo di un soggetto che si trova ancora nella fase più delicata della propria crescita».

VI.       Si costituiva la FIGC, chiedendo dichiararsi l’inammissibile o, in via subordinata, il rigetto del ricorso.

VII.      Nel corso dell’udienza, la parte ricorrente e la FIGC concludevano come da atti depositati, mentre la Procura concludeva per il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1.         Il ricorso proposto non può trovare accoglimento.

Il procedimento trae origine dal deferimento, in data 21 gennaio 2026, da parte del Procuratore Federale interregionale, del sig. [Omissis] (calciatore minorenne infraquattordicenne all'epoca dei fatti), tesserato per la società U.S. Arsenal, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 4, comma 1 e 2, lettere c) e d), del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, «per avere lo stesso, il giorno 31 maggio 2025, all'interno dello spogliatoio e mentre i calciatori nati nell'anno 2013 della squadra U.S. Arsenal erano intenti a fare la doccia al termine della gara disputata nel corso del Torneo di Marzolara, posto in essere un grave episodio di prevaricazione e sopraffazione in danno del compagno di squadra sig. [Omissis] idoneo a suscitare in tale calciatore una condizione di diffuso disagio, inducendolo ad aprire la bocca apponendovi all'interno il proprio pene in erezione».

All’udienza di discussione del 16 febbraio 2026, il Tribunale Federale territoriale presso il C.R. Emilia-Romagna, pubblicata nel C.U. n. 114 del 18 febbraio 2026, dichiarava il ricorrente responsabile dell’addebito contestato, infliggendogli la sanzione della squalifica di un anno, a fronte della richiesta della Procura Federale di una squalifica per la durata di anni due.

Con la sentenza impugnata, la Corte Federale d’Appello, I sezione, respingeva i reclami e confermava la sanzione inflitta dal Tribunale Federale.

La decisione veniva quindi impugnata dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI.

2.         I primi due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente per connessione.

Con un primo motivo di impugnazione, la parte ricorrente contestava la contraddittorietà della motivazione e il mancato rispetto della consolidata giurisprudenza federale in tema di standard probatorio. In particolare, rappresenta che la Corte Federale d'Appello, pur richiamando il consolidato orientamento secondo cui la responsabilità disciplinare richiede il raggiungimento di una "ragionevole certezza" sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, abbia in realtà fondato la decisione su un livello probatorio inferiore, ritenendo sufficiente un "ragionevole affidamento". Il ricorrente censura, inoltre, il richiamo operato dalla Corte al criterio civilistico del "più probabile che non", ritenuto estraneo al processo disciplinare sportivo e in contrasto con i principi affermati dal Collegio di Garanzia dello Sport, secondo cui la prova dell'illecito deve collocarsi a un livello superiore alla mera probabilità, pur senza richiedere la certezza assoluta o il superamento del ragionevole dubbio. Da ciò il ricorrente fa discendere l'insussistenza, nel caso concreto, del necessario grado di certezza, in quanto la decisione sarebbe fondata esclusivamente sulle dichiarazioni del denunciante, prive di adeguati riscontri esterni.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 2, comma 6, CGS, nonché la contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali indirette. In particolare, osserva che la Corte Federale d'Appello, dopo aver richiamato i principi consolidati secondo cui le dichiarazioni de relato hanno valore probatorio attenuato, richiedono riscontri esterni e acquistano rilevanza solo se plurime, convergenti e corroborate da ulteriori elementi oggettivi, avrebbe poi disatteso tali criteri nella valutazione del caso concreto. Secondo il ricorrente, la Corte avrebbe, infatti, attribuito prevalente valore alle dichiarazioni de relato actoris rese dal padre della presunta vittima, sig. [Omissis], ritenendole la fonte più attendibile in quanto espressive del vissuto del minore, mentre avrebbe ingiustificatamente svalutato le dichiarazioni degli altri testimoni indiretti, provenienti da soggetti estranei al procedimento e ritenute,  dalla  stessa  giurisprudenza federale,  maggiormente  affidabili.  La  difesa evidenzia, inoltre, il contrasto con precedenti della medesima Corte Federale d'Appello, nei quali la responsabilità disciplinare era stata affermata soltanto in presenza di una pluralità di dichiarazioni convergenti e reciprocamente riscontrate, situazione che, a suo avviso, difetterebbe nel caso di specie, essendo la decisione fondata essenzialmente sulle dichiarazioni del denunciante, prive di adeguati riscontri esterni.

Come noto, «Il principio probabilistico proprio della giustizia sportiva poggia su due postulati: il primo è quello del “più probabile che non”; il secondo è dato dalla compresenza di indizi gravi, precisi e concordanti che conferiscono dignità di prova a circostanze o fatti esaminati dal giudice e che contribuiscono alla formazione del ragionevole e confortevole convincimento» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 37/2024).

La decisione richiamata affronta in modo approfondito il tema dello standard probatorio, precisando che, nell’attuale sistema disegnato dal vigente Codice di Giustizia Sportiva, il principio del “più probabile che non” ha trovato, anche grazie al richiamo testuale alle norme processual- civilistiche, una applicazione ancor più puntuale e articolata, muovendo dal presupposto della differenza tra procedimento penale e procedimento disciplinare sportivo.

In ambito sportivo, lo standard probatorio richiesto non deve spingersi fino alla certezza assoluta della commissione dell'illecito, né al superamento della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio, propria del diritto penale, essendo sufficiente, invece, che tale livello sia superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio. Pertanto, va ritenuto adeguato un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell'illecito.

A tale proposito, la decisione richiama, in modo puntuale e approfondito, l’orientamento della Suprema Corte, laddove si è fatto riferimento all’applicazione, oltre che del criterio probabilistico, anche del principio della "probabilità prevalente", che impone al giudice, prima, di eliminare dal novero delle ipotesi valutabili quelle meno probabili, poi, di analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, di scegliere, tra queste, "quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente" (così, Cass. Civ., Sez. III, 2 settembre 2022, n. 25884; idem 7 marzo 2022, n. 7355).

Viene precisato che la formula “indizi gravi, precisi e concordanti”, che sembra riecheggiare l’espressione contenuta nell’art. 192, comma 2, c.p.p., va letta alla luce delle regole processual- civilistiche, in cui si parla di presunzioni gravi, precise e concordanti, così come previsto nell’art. 2729, comma 1, c.p.c.

D’altro canto, anche il nesso di causalità tra fatto noto e ignoto, connessi all’accertamento della presunzione richiedono l’utilizzo del medesimo standard probatorio. Con riferimento all’attribuzione di una peculiare rilevanza ad alcune delle dichiarazioni emerse negli atti del procedimento, non si riscontra alcuna violazione, da parte del collegio, delle regole sulle testimonianze de relato, ma una approfondita disamina delle risultanze processuali che hanno condotto all’accertamento in termini di verosimiglianza dei fatti, anche oltre lo standard probatorio del più ragionevole che non, svoltisi nello spogliatoio.

Nel caso di specie, con la decisione impugnata il Collegio ha approfonditamente argomentato sui criteri decisionali utilizzati, sulle prove utilizzate e ritenute rilevanti, applicando in pieno gli standard probatori richiesti dalle massime richiamate.

È, infatti, consolidato il principio secondo cui, “ai sensi dell’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva, non sono ammissibili, nel giudizio davanti al Collegio di Garanzia, le doglianze che riguardano la valutazione dei fatti che hanno originato il contenzioso e le critiche che sono appuntate sulle valutazioni contenute nella decisione impugnata, in merito agli elementi istruttori acquisiti al giudizio. Fatti ed elementi istruttori, che, quindi, il Collegio di Garanzia deve assumere come insuscettibili di nuovo esame. Tale valutazione deve condurre quindi alla declaratoria di inammissibilità di tutti quei motivi con cui sono, talora esplicitamente, sollecitate “interpretazioni alternative” dei fatti accertati, ovvero la debolezza di alcune prove ritenute invece rilevanti nella impugnata decisione, ovvero ancora ricostruzioni dei fatti, che hanno condotto alle sanzioni, secondo una diversa prospettazione dei tempi, dei fatti salienti, e persino del rilievo di alcuno tra i soggetti coinvolti nel portare a termine l’azione. Tali motivi, infatti, esulano dall’ambito tassativo che l’art. 54 C.G.S. prevede e mirano sostanzialmente ad ottenere un terzo grado di giudizio che, se introdotto, porrebbe in dubbio uno dei pilastri della riforma della giustizia sportiva” (Collegio di Garanzia, IV^ sez., 12 ottobre 2017, n. 75; nello stesso senso, si v., ex multis, Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione n. 11/2018; Collegio di Garanzia, IV^ sez., 24 marzo 2016, n. 14; Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, 1° aprile 2016, n. 16, secondo cui, “ai sensi dell’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva, il ricorso avverso la decisione della Corte Federale d’Appello può essere proposto solo per questioni di diritto; cioè a dire, per violazione della normativa federale o dei Principi Generali della Giustizia Sportiva, ovvero per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia”; più di recente, si v. Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, 14 febbraio 2017, n. 14, cit., che “ha escluso che ci si possa dolere dello scarso peso attribuito a (talune) dichiarazioni (…) rispetto all’apprezzamento di altri elementi di convincimento, reputati più “persuasivi”, giacché tali “profili valutativi” sfuggono al sindacato di questo Collegio di Garanzia, rientrando nella competenza esclusiva del Giudice di merito”; Sezioni Unite, 7 marzo 2017, n. 19, ove è detto che “la valutazione delle risultanze delle prove, come la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito”). In senso conforme si veda anche la decisione

n. 40 del 2023 delle Sezioni Unite del Collegio, in base alla quale “Tali principi, per le Sezioni Unite, sono coerenti anche con quanto affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti”.

Ne discende il rigetto del motivo di ricorso nella parte in cui si contesta la violazione del criterio decisionale utilizzato e lo standard probatorio e la sua inammissibilità nella parte in cui si contesta la rilevanza attribuita a un dato mezzo di prova in luogo di altro.

3.         Con il terzo motivo del ricorso, il ricorrente nega che, nel caso di specie, sussista una condotta avente connotazione sessuale (es., intenzione e finalità sessuale della condotta). Dell’elemento oggettivo che potrebbe darne conferma, ossia la presenza di “erezione”, non vi sarebbe traccia. Si richiama quanto affermato dalla CFA FIGC che, nella decisione impugnata, si è limitata a sostenere che «si tratti di un atto a connotazione sessuale non è lecito dubitare, inquadrandosi l’episodio nello schema di atti sessuali con minorenne…che sanzionano la condotta di chi compie atti sessuali con minore…in relazione alla costrizione e induzione». Secondo la tesi di parte ricorrente, appare irragionevole e manifestamente illogico l’iter seguito nella decisione, risultando insufficiente, illogica e contraddittoria la motivazione resa, nell’aver ritenuto, da una parte, di non poter essere messa in dubbio la connotazione sessuale dell’atto, aggiungendo, però, dall’altra, la necessaria presenza nella fattispecie oggetto di contestazione della “costrizione ed induzione”. Senonché, queste due forme di sopruso della volontà altrui risulterebbero del tutto assenti nel caso di specie, come riferito dai testi [Omissis], [Omissis] e [Omissis]. L’ambito in cui è avvenuta la condotta (scherzo di spogliatoio con i compagni che ridevano) e la totale assenza da un punto di vista soggettivo di interesse, concupiscenza o significato “sessuale”. Dal punto di vista soggettivo il comportamento posto in essere ioci causa (per scherzo) farebbe venir  meno l'elemento soggettivo del reato.

Il motivo di ricorso non può trovare accoglimento. Come evidenziato nella decisione impugnata, il fatto contestato rientra negli atti sessuali. In particolare, in base all’art. 4, lettera c), del Regolamento per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze sessuali e discriminazioni, per molestia si intende qualunque atto o comportamento non gradito di natura sessuale, sia esso verbale o fisico, che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Nella successiva lettera d), il concetto di abuso sessuale è definito come qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, con o senza contatto, e considerata non desiderata o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Nel caso di specie, come ben precisato dalla decisione, anche a prescindere dalle definizioni penalistiche o di altri ordinamenti giuridici, la gravità della condotta e l’oggettivo connotato sessuale del fatto contestato non lasciano alcun dubbio sulla sua connotazione, sulla sua gravità e, quindi, sulla sua rilevanza disciplinare come puntualmente delineato.

Nella parte in cui, all’interno del citato motivo di ricorso, si provano a inserire elementi connessi alla rivalutazione del fatto o diverse ricostruzioni del fatto storico, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile per le argomentazioni dedotte al paragrafo 2 della motivazione cui si rinvia.

4.         Il quarto, il quinto, il settimo e l’ottavo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi. Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce che, alla luce delle dichiarazioni rese da tre testi ([Omissis], [Omissis] e [Omissis]), appare chiaro non vi sia stata alcuna prevaricazione sopraffazione o coercizione compiuta da [Omissis] in danno della volontà o della libera determinazione di [Omissis]. Il [Omissis], testimone de relato, ma senza aver alcun interesse nel giudizio, ha riferito sia stato lo stesso [Omissis] più volte, quel giorno ed in altre precedenti occasioni, a richiedere al figlio ed ad altri compagni di compiere il gesto contestato. La CFA FIGC, invece di dare ampio rilievo alle sue parole, con una motivazione illogica e contraddittoria e del tutto erronea ha affermato che «…la testimonianza del [Omissis] nulla riferisce sull’episodio in sé, incentrandosi sulle  ripetute richieste  avanzate anche in periodi pregressi del “piccolo [Omissis]” di compiere o far compiere ai suoi compagni atti sessuali». La CFA FIGC avrebbe trascurato volutamente il fatto che viene a mancare del tutto la fattispecie di molestia o abuso sessuale, una volta dimostrata che la richiesta è stata avanzata dallo stesso [Omissis] di compiere il gesto e comunque qualora frutto di libera e consapevole volontà e consenso senza coercizione o induzione.

Il ricorrente richiama, inoltre, la documentazione acquisita nel corso delle indagini relativa alla situazione scolastica e psicologica del minore. In particolare, evidenzia come la docente di sostegno e la certificazione rilasciata ai sensi della legge n. 104/1992 descrivano un quadro caratterizzato da disturbi della condotta e della sfera emotiva, con episodi di rabbia, tendenza ad attirare l'attenzione, scarsa autostima, atteggiamenti oppositivi e frequente propensione ad attribuire ad altri le proprie responsabilità. Secondo la prospettazione difensiva, tali elementi, unitamente alle dichiarazioni rese dai compagni di squadra e dai rispettivi genitori, confermerebbero  la  propensione  del  minore  a  porre  in  essere  comportamenti  finalizzati  a richiamare l'attenzione e sarebbero stati ingiustificatamente trascurati dalla Corte nella ricostruzione dei fatti.

Con il quinto motivo, il ricorrente censura la motivazione della Corte Federale d'Appello, sostenendo che essa avrebbe spostato il giudizio dal piano oggettivo dei fatti – rispetto ai quali tre testimoni avrebbero escluso la sussistenza di condotte coercitive – a quello soggettivo della percezione della presunta vittima. Secondo la difesa, la Corte avrebbe così attribuito valore decisivo alle dichiarazioni de relato del padre del minore, ritenendole le uniche idonee a rappresentarne il vissuto psicologico, e avrebbe desunto l'esistenza di una pressione o induzione anche in assenza di comportamenti materiali coercitivi. In tale prospettiva, la stessa spontaneità della condotta della presunta vittima sarebbe stata interpretata non come indice di consenso, bensì come manifestazione di una condizione di soggezione psicologica derivante da pregresse sopraffazioni. Secondo il ricorrente, tale ricostruzione si porrebbe in contrasto con le risultanze istruttorie e risulterebbe illogica e contraddittoria.

Con il settimo motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta l’insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione nell’aver ritenuto provato “che quanto successo non fosse desiderato o gradito o che abbia comportato disagio o disturbo in capo a [Omissis],” in violazione dell’art. 4, c. 1, e 2, lettere

c) e d), del Regolamento FIGC per la prevenzione ed il contrasto agli abusi. Secondo la difesa, i fatti si sarebbero quindi svolti in un contesto di piena consapevolezza e consenso reciproco, senza alcuna costrizione, pressione o manifestazione di disagio da parte di [Omissis].

Con l’ultimo motivo, il ricorrente rileva sostanzialmente che tutto quanto accaduto in data 31 maggio 2025 è frutto di libera scelta e volontà di [Omissis], a partire dal momento in cui è entrato ed è ivi rimasto senza motivo, senza subire alcun abuso sessuale o molestia da parte di chicchessia.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di Codesto Collegio, “la valutazione delle risultanze probatorie e la scelta delle prove ritenute più idonee a sorreggere l’impianto motivazionale della sentenza involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito e non sono pertanto censurabili in sede di legittimità” (tra le altre: Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione 7 marzo 2017, n. 19). Come noto, “il ricorso innanzi a questo Collegio, (...) non può configurarsi come nuovo esame rispetto a quanto già accertato nei precedenti gradi di giudizio e non può operare una nuova valutazione delle prove assunte, che, pertanto, sono insuscettibili di nuovo esame” (Collegio di Garanzia dello Sport n. 42/2025).

Il Collegio, infatti, “deve limitarsi a verificare la legittimità della decisione emessa dagli organi della giustizia federale e non può estendere il suo sindacato al merito delle valutazioni effettuate, anche in tema di assunzione delle prove, dagli organi della giustizia federale” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, n. 24 del 29 novembre 2024)” (Collegio di Garanzia, Sez. II, decisione n. 64/2025). Come già evidenziato nei precedenti paragrafi della motivazione, il sindacato sulle valutazioni della prova svolte dagli organi di giustizia sportiva è precluso dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, come precisato, tra l’altro, dalle Sezioni Unite, decisione 8 marzo 2018, n. 11, secondo cui “Il Collegio di Garanzia dello Sport deve limitarsi a verificare la legittimità della decisione emessa dagli organi della giustizia federale e non può estendere il suo sindacato al merito delle valutazioni effettuate, anche in tema di assunzione delle prove, dagli organi della giustizia federale. Infatti, la valutazione delle risultanze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento dalle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti. Pertanto, è inammissibile il motivo di ricorso che sia finalizzato a ottenere dal Collegio di Garanzia dello Sport una nuova valutazione delle emergenze istruttorie, ad esso preclusa”.

La Corte d’Appello ha motivato espressamente e precisamente sulle dichiarazioni rese, sulla loro rilevanza probatoria e sulle ragioni che hanno spinto  ad attribuire rilevanza a determinate risultanze probatorie in luogo di altre.

Il comportamento dell’organo giudicante appare, pertanto, conforme ai principi espressi dalla giurisprudenza del Collegio, in base alla quale: “Tali principi, per le Sezioni Unite, sono coerenti anche con quanto affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti” (decisione Collegio di Garanzia, Sezioni Unite

, n. 40/2023).

Ne discende il rigetto del motivo di ricorso in oggetto, in considerazione della sussistenza di adeguata motivazione sul punto contestato. Nella parte in cui con i citati motivi viene richiesta una rivalutazione del fatto, gli stessi devono essere dichiarati inammissibili per i motivi descritti ai precedenti paragrafi della motivazione.

5.         Con il sesto motivo di impugnazione, il ricorrente censura la violazione del principio di specificità e immutabilità della contestazione disciplinare. Secondo il ricorrente, la presunta richiesta “ciucciami il pisello” (che [Omissis] ha sempre negato di aver di aver pronunciato) non era mai stata contestata nell'atto di deferimento né quale condotta manipolativa, né quale comportamento intimidatorio, sicché non avrebbe potuto costituire il fondamento della responsabilità disciplinare in sede di decisione. I quattro pilastri di fatto attribuiti a [Omissis] su cui poggia l’attribuita responsabilità disciplinare sono 1) la presenza dell’erezione, 2) l’avvicinamento di [Omissis] a [Omissis], 3) il posizionamento da parte del primo  della mano sulla  nuca del secondo, 4) l’induzione del primo ad aprire la bocca del secondo per infilarvi il pene. Di questi non sarebbe stata fornita alcuna prova se non de relato actoris. Argomenta il ricorrente che la responsabilità disciplinare non può certo trarre origine da differenti ed ulteriori circostanze mai prima d’ora oggetto di contestazione, come invece avrebbe voluto fare la CFA FIGC. In ogni caso, si sostiene che la frase, anche ove fosse stata pronunciata, sarebbe stata espressa in un contesto scherzoso tra coetanei e sarebbe priva di qualsiasi idoneità manipolativa o intimidatoria, non essendo tale da comprimere la libertà di autodeterminazione del destinatario né da instaurare un rapporto di coercizione. Pertanto, la qualificazione della stessa come condotta intimidatoria, prospettata solo in sede di reclamo, sarebbe tanto inammissibile quanto infondata.

Il motivo di ricorso non può trovare accoglimento.

Dalla lettura dell’atto di deferimento emerge in modo testuale il riferimento alla condotta in oggetto e alla frase proferita dal ricorrente «A tali dichiarazioni, poi, devono aggiungersi anche quelle rese dal padre del calciatore minorenne sig. [Omissis], il quale, in sede di audizione del 16.10.2025 da parte della Procura Federale, sulla scorta di quanto riferitogli da suo figlio che aveva assistito personalmente all’episodio del 31.5.2025, ha reso le seguenti testuali dichiarazioni sul punto: “C’era un bambino che, uscendo dalla doccia, ha aperto l’accappatoio ed ha chiesto al suo compagno di squadra C.S. di “ciucciargli il pisello”». Ne discende che il riferimento alla condotta in oggetto è stata puntualmente oggetto di precedenti contestazioni, con la conseguenza che non è dato riscontrare alcuna violazione del principio della immutabilità della contestazione disciplinare.

Le residue argomentazioni sviluppate nel motivo di ricorso in oggetto, nella parte in cui intendono richiedere una nuova valutazione dei fatti o delle risultanze istruttorie, sono inammissibili sulla base delle argomentazioni sviluppate nei precedenti punti della motivazione.

Ne discende il rigetto anche di tale motivo di ricorso.

6.         Le spese di lite seguono la soccombenza per legge e sono liquidate d’ufficio come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Seconda Sezione

Rigetta il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 22 luglio 2026.

Il Presidente               Il Relatore

F.to Piero Sandulli     F.to Raffaele Tuccillo

Depositato in Roma, in data 5 agosto 2026.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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